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Sentenza n. 202302118/2023

Sentenza n. 202302118/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302118/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento emanato dalla Prefettura in data 19 luglio 2019, notificato il 22 luglio 2019. Il provvedimento in questione dispone il divieto assoluto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente a carico del ricorrente, contestualmente intima al ricorrente stesso di provvedere alla vendita delle armi e delle munizioni in suo possesso a persona non convivente entro il termine di 150 giorni dalla notifica. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Elisabetta Maria Pietra, ha contestato la legittimità di tale provvedimento amministrativo, opponendosi sia al potere della Prefettura di emanarlo sia ai presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto sorreggerlo. La controversia si inserisce nel contesto della polizia amministrativa in materia di armi e sicurezza pubblica, un ambito in cui l'amministrazione dello Stato dispone di ampi poteri di controllo e di limitazione della circolazione di armi.

Il quadro normativo

La materia della detenzione delle armi, delle munizioni e del materiale esplodente è regolata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle normative collegate in tema di armi. Le Prefetture, in qualità di uffici periferici del Ministero dell'Interno, dispongono di poteri di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, poteri che includono anche la possibilità di adottare provvedimenti restrittivi della libertà di possesso di armi quando ricorrano circostanze di pericolo o quando sussistano elementi che sconsigliino l'esercizio di tale diritto. La limitazione della libertà individuale attraverso provvedimenti amministrativi è soggetta però al rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e legalità sostanziale, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi. In particolare, il ricorrente ha probabilmente contestato sia la presenza dei presupposti di fatto che legittimano l'esercizio del potere prefettizio in materia (circostanze di pericolo, comportamenti pericolosi, valutazioni di incompatibilità morale o civile), sia la corretta applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza nel determinare una misura restrittiva così drastica quale il divieto assoluto di detenzione. La questione comporta un bilanciamento fra l'interesse collettivo alla sicurezza pubblica e l'interesse individuale alla libertà di possesso e circolazione di beni lecitamente acquistati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 27 giugno 2023, ha esaminato tutti gli atti della causa e ha ascoltato le argomentazioni dei difensori delle parti. Il collegio, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Oscar Marongiu e dal Primo Referendario Rocco Vampa (estensore), ha ritenuto che il provvedimento della Prefettura fosse fondato nei suoi presupposti e legittimo nell'esercizio del potere amministrativo. Benché il testo della sentenza non rechi esplicitamente la motivazione estesa nella parte dispositiva disponibile, è ragionevole inferire che il Tribunale abbia valutato come sussistenti i presupposti fattuali e normativi che consentono alla Prefettura di adottare provvedimenti limitativi della detenzione di armi, e abbia ritenuto il provvedimento proporzionato e ragionevole rispetto agli obiettivi di sicurezza pubblica. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato nelle sue doglianze.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando quindi la piena legittimità del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con l'obbligo di vendita entro 150 giorni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese della fase di merito, liquidate in euro duemilacinquecento oltre agli accessori secondo la legge. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e, a tutela della privacy del ricorrente secondo la normativa sulla protezione dei dati (decreto legislativo 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza.

Massima

La Prefettura ha il potere di adottare provvedimenti di divieto di detenzione di armi quando sussistono circostanze concrete che, secondo una valutazione ragionevole e proporzionata, rendono pericolosa la permanenza in possesso di tali armi in capo al detentore per ragioni di sicurezza pubblica o per comportamenti che evidenziano incompatibilità con il mantenimento di tale diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 19.07.2019, notificato il 22.07.2019, di divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente, con la contestuale intimazione di vendere le armi e le munizioni a persona non convivente nel termine di 150 giorni dalla notifica.
sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Maria Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di merito, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge, ferme le statuizioni già rese sulla fase interinale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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