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Sentenza n. 202302111/2023

Sentenza n. 202302111/2023

2D-M/3C-N - PUBBLICITÀ/CIRCOLAZIONE STRADALE - INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302111/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ipas Spa ha depositato presso il Comune di Gavirate, in data 27 maggio 2022, una istanza per l'autorizzazione alla posa di 164 impianti di servizio, specificamente transenne parapedonali nei modelli Vicenza singola e doppia, da installare in parallelo all'asse stradale nel territorio comunale di Gavirate in provincia di Varese. Non avendo ricevuto risposta tempestiva alla propria richiesta, l'azienda ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione locale su questa istanza. Il ricorso è stato registrato con numero 1036 del 2023 ed è stato sottoposto all'esame della Sezione Seconda del TAR Lombardia nel corso dell'anno. La controversia riguardava la corretta gestione della procedura amministrativa relativa al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di opere di arredo urbano nel territorio comunale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina del silenzio dell'amministrazione, regolata dalla Legge 241 del 1990 relativa al procedimento amministrativo e dalle successive modificazioni, che stabilisce i termini entro cui la pubblica amministrazione deve rispondere alle istanze dei cittadini e delle imprese, nonché le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo. In materia di autorizzazioni amministrative per l'installazione di impianti e strutture urbane, trovano applicazione le disposizioni dei codici di settore e dei regolamenti comunali che disciplinano le modalità e i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni. Il ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rappresenta uno strumento processuale disponibile avverso l'inerzia della pubblica amministrazione quando questa non provvede nei termini prescritti dalle norme vigenti.

La questione giuridica

La questione fondamentale riguardava se il Comune di Gavirate avesse mantenuto un silenzio illegittimamente prolungato rispetto all'istanza di autorizzazione presentata da Ipas Spa, e se pertanto fosse possibile ottenere una sentenza che accertasse tale illegittimità con conseguente obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi tempestivamente. Il ricorrente lamentava l'assenza di risposta ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, invocando il diritto a ottenere, entro i termini prescritti, un provvedimento espresso sull'istanza presentata. La controversia comportava inoltre questioni complesse relative alle modalità di esercizio dell'azione per l'illegittimità del silenzio e alla corretta identificazione della procedura amministrativa sottesa alla richiesta di autorizzazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza contenga esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo senza estesa motivazione, la dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentasse vizi procedurali o questioni di ricevibilità che impedissero l'esame nel merito della controversia. La sentenza specifica che la decisione è presa nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati componenti il collegio, il che è caratteristico delle decisioni su questioni procedurali preliminari. L'assenza di condanna alle spese, espressa dalla locuzione "Nulla sulle spese", è elemento tipico delle sentenze di improcedibilità in cui il giudice non entra nel merito della questione sostanziale. Il Tribunale ha ritenuto che, indipendentemente dalla fondatezza della doglianza relativa al silenzio, la causa presentava caratteri tali da rendere impossibile la prosecuzione del giudizio secondo le regole ordinarie del procedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso numero 1036 del 2023 improcedibile, senza entrare nel merito della questione relativa all'illegittimità del silenzio del Comune di Gavirate. Non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, conformemente alla regola che caratterizza le sentenze di improcedibilità. Tuttavia, la dichiarazione di improcedibilità ha significato pratico rilevante per le parti: non ha risolto la controversia nel merito, bensì ha dichiarato che il ricorso non poteva proseguire per ragioni procedurali, lasciando irrisolte le questioni sottostanti relative all'autorizzazione richiesta. Inoltre, il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, come disposto dalle norme sulla esecutività dei provvedimenti giurisdizionali.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio amministrativo interrompe il giudizio senza giudicare il merito della controversia quando sussistono vizi procedurali o questioni di ricevibilità che impediscono la prosecuzione del processo secondo le regole ordinarie di rito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha pronunciato la presente sentenza. Giudici componenti il collegio: Maria Ada Russo in qualità di Presidente, Giovanni Zucchini come Consigliere Estensore, Stefano Celeste Cozzi come Consigliere. Oggetto della controversia: dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente tenuto rispetto alla istanza ricevuta dal Comune di Gavirate in data 27 maggio 2022, protocollo numero 00010017, avente oggetto Richiesta autorizzazione posa di numero 164 impianti di servizio (transenne parapedonali modello Vicenza singola e doppia), da installare in parallelo all'asse stradale nel territorio comunale di Gavirate provincia di Varese. Ricorso numero di registro generale 1036 dell'anno 2023 proposto da Ipas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale secondo quanto risulta dai Registri di Giustizia. Parti intimated: Comune di Gavirate, non costituito in giudizio, e Sipea Società a responsabilità limitata, non costituita in giudizio. Atti considerati nella decisione: il ricorso e tutti gli allegati, nonché tutti gli atti della causa depositati nel procedimento. Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023: il dottore Giovanni Zucchini. Dispositivo della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile. Nulla sulle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Esito della controversia: dichiara improcedibile il ricorso. Tribunale di competenza: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sezione con sede a Milano, Sezione Seconda. Data della decisione: 19 settembre 2023 in camera di consiglio con intervento di tutti i magistrati componenti il collegio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente tenuto rispetto alla istanza ricevuta dal Comune di GAVIRATE in data 27.05.2022, protocollo n. 00010017, avente oggetto “Richiesta autorizzazione posa di n. 164 impianti di servizio (transenne parapedonali mod. Vicenza singola/doppia), da installare in parallelo all'asse stradale nel territorio comunale di Gavirate (VA)”.
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2023, proposto da
Ipas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gavirate, non costituito in giudizio;
Sipea S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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