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Sentenza n. 202302097/2023

Sentenza n. 202302097/2023

3P - SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI AEROPORTUALI - LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI OPERATORI E UTENTI IN AUTOPRODUZIONE CHE SVOLGONO SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302097/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Alha Airport Mxp S.p.A., una società operante nel settore dei servizi aeroportuali, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro la Disposizione ENAC-DG-05/06/2019-0065523-P del 5 giugno 2019, mediante la quale l'Ente Nazionale Aviazione Civile aveva disposto la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra all'aeroporto di Milano Malpensa secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 18 del 1999. Il provvedimento impugnato limitava gli operatori a tre per l'aviazione commerciale più tre utenti in autoproduzione e a quattro operatori per l'aviazione generale, escludendo una specifica sottocategoria delle operazioni in pista. La ricorrente contestava non tanto la legittimità della limitazione in sé, quanto piuttosto l'opacità del procedimento amministrativo che l'aveva generato, lamentando che numerosi atti istruttori e documenti tecnico-normativi, come il parere del Direttore dell'aeroporto di Malpensa e la relazione istruttoria redatta dalle competenti Direzioni dell'ENAC, non erano stati comunicati preventivamente né pubblicati, divenendo accessibili solo attraverso una successiva istanza di accesso agli atti. La controversia rappresentava un caso emblematico della tensione tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel regolare l'accesso al mercato dei servizi aeroportuali e il dovere di trasparenza e corretta istruttoria che l'ordinamento amministrativo impone nella formazione dei provvedimenti incisivi sulla concorrenza nel settore.

Il quadro normativo

Gli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 18 del 1999 costituiscono il fondamento normativo del potere dell'ENAC di limitare il numero degli operatori di assistenza a terra negli aeroporti italiani, conferendo all'Ente una discrezionalità amministrativa notevole in materia di accesso al mercato dei servizi aeroportuali, da esercitarsi secondo criteri tecnici, operativi ed economici. Questo potere discrezionale è tuttavia soggetto ai principi generali dell'azione amministrativa, in particolare al principio di trasparenza e di corretta istruttoria previsti dalla Legge n. 241 del 1990 sulla procedura amministrativa, che riconosce ai soggetti interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto al contraddittorio nella formazione dei provvedimenti. La normativa in questione riflette il difficile equilibrio tra la necessità di una regolazione del mercato dei servizi aeroportuali, al fine di garantire efficienza, qualità e sicurezza nei servizi stessi, e il principio della concorrenza nel mercato, elementi questi riconosciuti anche dalle direttive europee in materia di liberalizzazione dei servizi aeroportuali.

La questione giuridica

La questione centrale nella causa concerneva se il Direttore Generale dell'ENAC potesse legittimamente adottare un provvedimento di limitazione così significativo sul mercato dei servizi aeroportuali senza aver previamente comunicato a tutti i soggetti interessati gli atti istruttori, i pareri tecnici e le analisi funzionali che aveva utilizzato per supportare la sua decisione. La ricorrente sosteneva che tale omissione di trasparenza costituisse un vizio di procedura idoneo a invalidare il provvedimento, poiché precludeva ai destinatari la possibilità di esercitare effettivamente il proprio diritto al contraddittorio e alla conoscenza delle ragioni tecniche e normative alla base della limitazione. La questione era ulteriormente complicata dal fatto che la limitazione incideva direttamente sui diritti economici e sulla posizione competitiva degli operatori nel mercato, pertanto rappresentava un classico caso in cui la trasparenza amministrativa non è meramente una questione di corretta procedura formale, ma risulta essenziale per la tutela sostanziale dei diritti dei ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il Collegio giudicante ha deciso di non affrontare la questione nel merito della controversia in quanto nel corso del giudizio sono intervenienti circostanze sopravvenute che hanno modificato radicalmente l'interesse sostanziale della ricorrente alla prosecuzione della lite. Anzitutto, il TAR Lombardia aveva già annullato il medesimo provvedimento impugnato con sentenza del 5 febbraio 2022, non appellata, accogliendo un ricorso parallelo proposto da Malpensa Logistica Europa S.p.A., il quale verteva sullo stesso atto e sulla medesima materia, quindi il provvedimento contestato dalla ricorrente era già stato disapplicato. In secondo luogo, a seguito di tale annullamento, l'ENAC aveva avviato il 30 novembre 2022 un nuovo procedimento di limitazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, questa volta limitando gli operatori a cinque prestatori di assistenza a terra più due utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale, e la ricorrente risultava essere stata inclusa tra i prestatori certificati e ammessi nel nuovo procedimento. Il Collegio ha ritenuto che queste circostanze sopravvenute avevano determinato una carenza assoluta di interesse attuale e concreto della ricorrente a proseguire il ricorso, poiché l'oggetto della lite era stato eliminato dall'annullamento precedente e la posizione giuridica della ricorrente era stata nel frattempo regolarizzata e stabilizzata dal nuovo procedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse attuale alla continuazione della lite, accogliendo la memoria della ricorrente che aveva esplicitamente riconosciuto la venuta meno dell'interesse alla prosecuzione. Il giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, considerando le particolari connotazioni della controversia e la natura della pronuncia che la definiva, al fine di evitare che nessuna parte sopportasse il carico economico della controversia ormai priva di significato pratico. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa competente secondo le modalità di legge.

Massima

La carenza di interesse attuale e concreto alla continuazione del ricorso amministrativo, verificatasi a causa dell'annullamento sopravvenuto del provvedimento impugnato e della regolarizzazione della posizione del ricorrente in un nuovo procedimento amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della questione dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
della Disposizione ENAC-DG-05/06/2019-0065523-P del Direttore Generale del 5 giugno 2019 e pubblicata sul sito internet dell'ENAC in data 10 giugno 2019 con la quale è stato disposto che, “in accoglimento della richiesta di SEA S.p.A., l'accesso ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Malpensa limitato, ai sensi degli artt 4, co 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a tre operatori e tre utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale per le seguenti categorie: assistenza bagagli; assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile; assistenza operazioni in pista, ad eccezione della sottocategoria 5.7; e a quattro operatori per l'Aviazione generale per le seguenti categorie: Assistenza bagagli; Assistenza operazioni in pista”;
nonché dei seguenti atti e documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Provvedimento, mai comunicati ad Alha, né pubblicati sul sito dell'Amministrazione resistente e acquisiti solo a seguito dell'accesso agli atti del procedimento accordato alla ricorrente in data 11 luglio 2019: - parere espresso dal Direttore aeroportuale Milano Malpensa con nota prot. 64231 del 3 giugno 2019; - relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti dell'ENAC, con il supporto della Direzione Operativa Centro e della Direzione Operatività Aeroporti, prot. 65303-P del 5 giugno 2019 (di seguito Relazione) e le relative risultanze in termini di valutazioni di ordine tecnico, normativo e fattuale; - aggiornamento dell'analisi funzionale operativa del Gestore a supporto dell'istanza richiamata nel provvedimento di limitazione; - di ogni atto presupposto, precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2019, proposto da
Alha Airport Mxp S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Sea Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Sea Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione, la società ricorrente ha rappresentato che:
- “con sentenza del 5 febbraio 2022, non appellata, codesto ecc.mo Collegio, in accoglimento del ricorso promosso parallelamente dalla Malpensa Logistica Europa S.p.A., per l’annullamento della nota dell’ENAC, prot. n. DG- 05/06/2019-0065523-P del 5 giugno 2019, impugnata con il ricorso in epigrafe, ne ha disposto l’annullamento;
- l’ENAC ha comunicato, a seguito di istanza presentata in data 30 novembre 2022, l’avvio del procedimento previsto dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 18/1999 “di limitazione dell’Aeroporto di Milano Malpensa per la limitazione a cinque prestatori di assistenza a terra e a due utenti in autoproduzione, per l’aviazione commerciale (classe 1) per le categorie di servizi 3 e 5;
- dall’atto sopra indicato l’odierna ricorrente risulta tra i prestatori certificati per l’aviazione commerciale (classe 1) per le categorie oggetto del procedimento di limitazione;
- dall’annullamento del provvedimento impugnato e dal susseguente avvio del procedimento da parte di ENAC deriva indubitabilmente il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del ricorso in epigrafe”.
Di qui la dichiarata, sopravvenuta, carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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