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Sentenza n. 202300207/2023

Sentenza n. 202300207/2023

3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - PRIMA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 7656/2019

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300207/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

GARAGE AUTOSTRADA LAINATE s.r.l. aveva ottenuto una sentenza dal Tribunale di Milano, la numero 7656/2019, che aveva confermato un precedente decreto ingiuntivo. Con questa sentenza, il Ministero dell'Interno era stato condannato al pagamento di una somma di denaro pari a euro 326.645,05, oltre ai relativi interessi e alle spese di giudizio. Successivamente, a distanza di alcuni anni, la società ricorrente ha proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia un ricorso per ottemperanza, ossia un ricorso finalizzato a ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza precedentemente pronunciata dal Tribunale ordinario. Il ricorso è stato registrato come numero 3053 del 2022 ed è stato sottoposto al giudizio della Sezione Terza del TAR di Milano.

Il quadro normativo

I ricorsi per ottemperanza sono disciplinati dalle norme procedurali amministrative e rappresentano lo strumento attraverso il quale una parte interessata può chiedere al giudice amministrativo di intervenire al fine di assicurare l'esecuzione di provvedimenti amministrativi o di sentenze amministrative che non vengono rispettati dalla pubblica amministrazione. La competenza a conoscere di questi ricorsi appartiene ai Tribunali Amministrativi Regionali, che devono verificare in primo luogo se ricorrono i presupposti di ammissibilità del ricorso stesso, quali l'esistenza di un provvedimento amministrativo di cui si chiede l'ottemperanza, la mancata esecuzione di tale provvedimento e la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla materia controversa. Nel caso in esame, il ricorso riguardava la sentenza di un giudice ordinario, il Tribunale civile, che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di una somma di denaro.

La questione giuridica

Il punto critico di diritto era rappresentato dall'ammissibilità stessa del ricorso proposto davanti al TAR. Emergeva infatti una questione di natura processuale e giurisdizionale: era corretto che la società ricorrente ricorresse al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un giudice ordinario, ossia dal Tribunale civile, oppure era necessario seguire un percorso procedimentale diverso, gestito dalla giustizia civile ordinaria mediante i normali strumenti esecutivi? Il ricorso per ottemperanza è uno strumento che presuppone l'esistenza di un provvedimento amministrativo che non viene eseguito, e non è automaticamente applicabile a sentenze pronunciate da giudici ordinari in materia civile di diritto privato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso proposto dalla società GARAGE AUTOSTRADA LAINATE s.r.l. difettasse dei requisiti di ammissibilità essenziali per poter essere accolto. In particolare, il collegio giudicante ha considerato che la materia della controversia e la natura della sentenza per la quale si chiedeva l'ottemperanza non rientravano propriamente nella giurisdizione amministrativa, giacché la sentenza del Tribunale ordinario aveva pronunciato una condanna di natura civile e patrimoniale, priva dei caratteri di un provvedimento amministrativo. Di conseguenza, gli strumenti procedurali per l'esecuzione di tale sentenza dovevano seguire il percorso ordinario previsto dal codice di procedura civile, attraverso i quali era già possibile far valere le ragioni della società senza necessità di ricorrere al giudizio amministrativo. Il TAR ha quindi concluso che l'impugnazione proposta costituiva una anomalia procedurale priva di fondamento giuridico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente la domanda della società ricorrente. Inoltre, il collegio ha condannato GARAGE AUTOSTRADA LAINATE s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500 oltre agli eventuali accessori e spese generali di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge, e il TAR ha ordinato che fosse data immediata esecuzione al provvedimento.

Massima

Il ricorso per ottemperanza non è lo strumento appropriato per chiedere l'esecuzione di sentenze pronunciate da giudici ordinari in materie di diritto civile, le quali devono seguire i percorsi procedurali previsti dal codice di procedura civile ordinaria e non possono essere gestite nel giudizio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l’ottemperanza
della sentenza n. 7656/2019, emessa dal Tribunale di Milano, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 7548/2017, con il quale il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 326.645,05, oltre interessi e spese.
sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2022, proposto da
GARAGE AUTOSTRADA LAINATE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Pannia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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