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Sentenza n. 202302068/2023

Sentenza n. 202302068/2023

2C - EDILIZIA - ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302068/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

LOFT INN s.r.l. ha presentato al Comune di Milano in data 5 febbraio 2020 una richiesta di permesso di costruire relativa a un immobile sito in via Meda 25, nel Municipio 5. Il Comune ha opposto un diniego al permesso di costruire con provvedimento del 31 maggio 2022, fondandosi su specifici motivi ostativi. Successivamente, il 19 settembre 2022, la ricorrente ha tentato di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico dell'Edilizia come percorso alternativo al permesso di costruire, ma l'ufficio competente del Comune ha rifiutato la protocollazione della pratica. Il Comune ha inoltre notificato un provvedimento di diffida e ordine di sospensione immediata dei lavori, impedendo alla ricorrente di proseguire con l'esecuzione dell'intervento edilizio programmato.

Il quadro normativo

La materia edilizia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, comunemente denominato Testo Unico dell'Edilizia, che prevede due percorsi principali per gli interventi di costruzione: il permesso di costruire, che costituisce il regime ordinario e prevede l'approvazione preventiva dell'amministrazione, e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta come strumento più snello e basato sull'autocertificazione del progettista. La disciplina sulla SCIA consente al cittadino di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della segnalazione, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di acquisire la documentazione entro termini brevi e di disporre il sospensione dei lavori qualora emergessero difformità dagli strumenti urbanistici vigenti. La normativa di carattere generale sull'azione amministrativa impone trasparenza, chiarezza e correttezza nei procedimenti, con il principio generale che un nuovo procedimento amministrativo deve essere valutato sulla base dei suoi specifici presupposti e meriti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il Comune potesse legittimamente rifiutare la protocollazione di una SCIA presentata successivamente al diniego del permesso di costruire fondandosi esclusivamente sui medesimi motivi ostativi già esposti nel precedente provvedimento negativo. In altri termini, era controverso se l'amministrazione potesse impedire ex ante l'accettazione di una nuova istanza ricorrendo alle stesse ragioni addotte per il diniego precedente, o se dovesse, almeno in linea teorica, riconsiderare la questione tecnica e amministrativa sulla base della nuova presentazione e della diversa natura procedimentale della SCIA. La questione era rilevante anche dal punto di vista del diritto di accesso ai procedimenti amministrativi e del principio di correttezza nella gestione delle pratiche edilizie da parte della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso promossi dalla società ricorrente, valutando che il comportamento tenuto dal Comune costituiva una violazione dei principi amministrativi fondamentali. Il collegio giudicante ha probabilmente considerato che il rifiuto di protocollazione della SCIA rappresentava un diniego illegittimo di accesso al procedimento amministrativo, in quanto l'ufficio comunale aveva operato un giudizio anticipato e rigido fondato sul precedente provvedimento, senza effettivamente valutare la nuova istanza secondo i criteri propri della SCIA. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che, pur essendo vero che la SCIA deve conformarsi alla normativa vigente, il Comune non poteva precludere perentoriamente la protocollazione basandosi su motivazioni già dichiarate in precedenza senza almeno consentire una riesamina della documentazione tecnica nell'ambito del nuovo procedimento. La decisione di accogliere il ricorso riflette un orientamento volto a tutelare il diritto del cittadino a vedersi valutate le proprie istanze amministrative secondo le procedure previste dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da LOFT INN s.r.l. annullando, nei sensi e per gli effetti precisati nella motivazione non riprodotta in questo estratto, il provvedimento di diniego al permesso di costruire, il provvedimento di diffida e di sospensione dei lavori, nonché tutti gli atti connessi e presupposti. Le spese processuali sono state compensate, fatta eccezione per il diritto del Comune a farsi rimborsare la quota del contributo unificato versato, secondo la disciplina ordinaria. La sentenza ha acquisito efficacia definitiva e ordina all'amministrazione comunale di dare esecuzione ai provvedimenti della cancelleria attraverso l'autorità amministrativa competente.

Massima

L'amministrazione comunale non può rifiutare la protocollazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività fondata esclusivamente sul rilievo che la pratica non ha superato i motivi ostativi precedentemente esposti in un diniego a un diverso procedimento, dovendo invece valutare la nuova istanza secondo le procedure e i criteri propri della SCIA senza preclusioni anticipate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di “diniego all'accoglimento della richiesta di permesso di costruire presentata in data 5 febbraio 2020” (Prot. 31/05/2022.0304618.U.) disposto dalla Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 del Comune di Milano, notificata a mezzo p.e.c. in data 31 maggio 2022;
di ogni atto o provvedimento connesso, preordinato o presupposto e ove occorrer possa:
della comunicazione in “riscontro all'istanza inviata via e-mail il 21 maggio 2021” (Prot. 30/05/2022.0300738.U.) sottoscritta dal Direttore dell'Area digitalizzazione processi e coord. Amm. e dal Direttore della Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE del Comune di Milano, notificata a mezzo p.e.c. in data 30 maggio 2022;
del verbale conclusivo (Prot. 23/12/2021.0701194.U.) della Conferenza dei Servizi istruttoria indetta dal comune di Milano in data 25 ottobre 2021 in forma semplificata - modalità asincrona;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l'annullamento
del provvedimento con cui la Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti - Municipi 5-9 – Municipio 5 del Comune di Milano, ha diffidato “la proprietà dall'iniziare le opere dichiarate con la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata in data 19 settembre 2022 - Pratica n. 4083/2022 P.G. 483955/2022” (Prot. 27/09/2022.0500877.U.) e ha ordinato “di sospenderle immediatamente”, notificato a mezzo p.e.c. in data 27 settembre 2022;
di ogni atto o provvedimento connesso, preordinato o presupposto e ove occorrer possa:
della nota del 9 agosto 2022, avente ad oggetto “domanda di protocollazione n. 3866/2022 via Meda 25”, con la quale la Direzione specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti Municipi 5/9 - Municipio 5, ha riportato che “in relazione alla domanda n. 3866/2022 (appuntamento del 9.8.2022) per la presentazione di SCIA art. 23, in via Meda 25, si comunica che non è possibile procedere alla protocollazione della pratica poiché dall'esame della stessa si rileva che non sono stati superati i motivi ostativi espressi con Diniego prot. 31/05/2022.0304618, riferita a Domanda PdC p.g. n. 120444/2020 Progr. n. 6951/2020”, notificata da suemunicipio5@pec.comune.milano.it a mezzo p.e.c. all'Architetto Ludovico Ugati;
della comunicazione in riscontro alla “SCIA art. 23 - via Meda 25 - mail 1 di 3 - pec 669510 DEL 12.08.2022” via p.e.c. del 16 agosto 2022, sottoscritta dall'Ufficio Protocollo della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali.
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LOFT INN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Peverati e Marco Celant, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 3;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Giulia Schiavelli, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
MM s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’obbligo di rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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