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Sentenza n. 202302060/2023

Sentenza n. 202302060/2023

3B - BENI CULTURALI - DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302060/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Weinstein Gallery Inc., una galleria commerciale d'arte, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il decreto emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, datato 4 agosto 2022, con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha dichiarato il carattere di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante di un dipinto intitolato "L'amitié" realizzato da Leonor Fini nel 1958, olio su tela di dimensioni 60x92 centimetri. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano aveva precedentemente avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale nel febbraio 2022. La dichiarazione di interesse in questione costituisce un provvedimento amministrativo che attribuisce la qualifica di bene culturale con rilievo storico-relazionale particolarmente importante, implicando significative limitazioni nei diritti disponitivi del proprietario dell'opera.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel sistema di protezione del patrimonio culturale italiano, disciplinato dal Decreto Legislativo numero 42 del 2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In particolare, gli articoli 10 e 13 dello stesso decreto prevedono il procedimento mediante il quale lo Stato, attraverso i suoi organi competenti, può dichiarare interesse culturale di beni mobili, qualificandoli come beni protetti. Tali provvedimenti dichiarativi sono caratterizzati da specifici requisiti procedurali e sostanziali che devono essere scrupolosamente osservati, inclusa l'acquisizione delle necessarie valutazioni storico-artistiche. L'interesse storico-relazionale particolarmente importante rappresenta una categoria di protezione tra le più penetranti, in quanto comprende beni che rivestono significato dal punto di vista della storia culturale generale, non necessariamente per intrinseci caratteri artistici. Il procedimento deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità, correttezza amministrativa e deve fornire una adeguata istruttoria a supporto della dichiarazione.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia risiede nella legittimità della dichiarazione di interesse storico-relazionale particolarmente importante del dipinto di Leonor Fini. La ricorrente Weinstein Gallery Inc. ha contestato la validità del procedimento amministrativo e del conseguente decreto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione ha qualificato l'opera come bene meritevole di protezione. La problematica giuridica si pone sulla corretta applicazione dei criteri normativi per l'attribuzione di interesse storico-relazionale, sulla completezza e correttezza dell'istruttoria conoscitiva, e sulla rispondenza del provvedimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. La questione coinvolge l'equilibrio tra il diritto della collettività alla preservazione del patrimonio culturale e il diritto di proprietà e di disposizione dei beni privati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso della Weinstein Gallery Inc., ritenendo illegittimi gli atti impugnati. Sebbene il dispositivo della sentenza non contenga esplicita motivazione sviluppata, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ravvisato profili di illegittimità nel provvedimento dichiarativo di interesse. Tra gli elementi che presumibilmente hanno guidato il giudice verso l'annullamento vi possono essere vizi procedurali nel corso del procedimento amministrativo, carenze nell'istruttoria storico-artistica, mancanza di adeguata motivazione a supporto della qualificazione attribuita, ovvero violazione di principi generali del diritto amministrativo quali la ragionevolezza e la proporzionalità del provvedimento. Il TAR ha ritenuto che le criticità riscontrate fossero di tale entità da determinare l'illegittimità complessiva degli atti contestati, configurando una lesione dell'interesse della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente annullato il decreto del 4 agosto 2022 emanato dal Ministero della Cultura e la relativa notifica del 16 settembre 2022, nonché la nota della Soprintendenza che aveva avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale. La sentenza ha altresì annullato ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso agli atti principali, nella misura in cui fossero lesivi dell'interesse della ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato i propri costi processuali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

La dichiarazione amministrativa di interesse storico-relazionale particolarmente importante di un bene culturale mobile deve fondarsi su un procedimento amministrativo legittimo, una completa e corretta istruttoria, e deve rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, pena l'annullamento del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
previa concessione delle misure cautelari,
- del decreto del 4 agosto 2022 (n. prot. 5006 del 5 agosto 2022) di dichiarazione di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. d) e 13 del d. lgs. 42/2004 emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, in relazione al dipinto intitolato “L'amitié” di Leonor Fini (1958, olio su tela, cm 60x92), con la relativa relazione storico-artistica che ne costituisce parte integrante, e della relativa notifica trasmessa a mezzo PEC in data 16 settembre 2022;
- ove occorra, della nota prot. 2481 del 28 febbraio 2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, di comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. d) e 13 e 14 CBC;
- nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2022, proposto da
Weinstein Gallery Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti  impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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