3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302056/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 co. 1 del D.L. 34/2020 emesso dalla Prefettura - UTG di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso presupposto, collegato e conseguente; sul ricorso numero di registro generale 551 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Giummarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via S.G. Bosco n. 2; Ministero dell’Interno U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) respinge il reclamo avverso il decreto n. 75/2021 di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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