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Sentenza n. 202302048/2023

Sentenza n. 202302048/2023

3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - CONCORSI - PERSONALE DOCENTE - GRADUATORIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302048/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente ha partecipato a un concorso ordinario per l'assunzione di insegnanti in una classe di concorso relativa a Scienze, indetto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Nel corso di detto concorso, la ricorrente ha ottenuto un punteggio di novanta virgola venticinque punti, che le avrebbe permesso di essere collocata alla posizione trentacinque nella graduatoria di merito. Tuttavia, il Direttore generale dell'USR Lombardia, mediante decreto successivamente appellato, ha approvato la graduatoria di merito escludendo la ricorrente da tale posizione, con la conseguenza che ella non è stata inserita nella graduatoria medesima e pertanto non è stata nemmeno assegnata alle sedi scolastiche dislocate nei vari Uffici Territoriali della Lombardia (Como, Cremona, Mantova, Monza e Brianza, Varese). La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento tanto del decreto di approvazione della graduatoria quanto di tutti gli atti conseguenziali derivanti da quella esclusione, al fine di ottenere l'inserimento nella graduatoria stessa e la successiva assegnazione a una sede scolastica.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel complesso sistema dei concorsi pubblici per l'accesso alla funzione docente, disciplinato dal decreto legislativo numero 297 del 1994 e dalle successive integrazioni normative, nonché dalla disciplina speciale dei concorsi straordinari per insegnanti, istituiti dal decreto-legge venticinque maggio 2021, numero 73. In particolare, la procedura contestata rientra nelle previsioni dell'articolo cinquantanove, comma nono-bis, del citato decreto-legge che ha previsto percorsi straordinari di immissione in ruolo per docenti precari, con conseguente valutazione e collocazione in graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito. La normativa riconosce il diritto alla corretta valutazione del candidato e alla sua collocazione in graduatoria secondo una rigorosa considerazione dei criteri e dei parametri prestabiliti.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la corretta applicazione dei criteri di valutazione e di collocazione in graduatoria di merito nei concorsi per l'insegnamento. In particolare, era in discussione se il Direttore generale dell'USR Lombardia avesse correttamente escluso dalla graduatoria una candidata che aveva raggiunto il punteggio di novanta virgola venticinque punti, collocandola invece in una graduatoria differente (quella del concorso straordinario bis). La questione rivestiva carattere di complessità giuridica non tanto per l'applicazione delle norme sul calcolo del punteggio, quanto per la corretta interpretazione delle disposizioni sulla formazione delle graduatorie e sui requisiti per l'inserimento in ciascuna di esse, nonché sulla legittimità della scelta amministrativa di escludere la ricorrente dalla graduatoria ordinaria e di assegnarla a quella straordinaria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutando gli atti della controversia e le doglianze formulate dalla ricorrente, ha ritenuto fondato il ricorso sulla base di una errata applicazione dei criteri normativi di compilazione della graduatoria di merito. La Corte ha considerato che, avendo la ricorrente ottenuto il punteggio di novanta virgola venticinque punti, ella avrebbe dovuto essere inserita nella graduatoria ordinaria nella posizione trentacinque, poiché tale punteggio soddisfaceva pienamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per tale collocazione. Il collegio ha ritenuto che l'esclusione dalla graduatoria ordinaria e la successiva assegnazione alla graduatoria straordinaria bis costituisse un vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, in quanto non supportato da una corretta interpretazione delle disposizioni normative applicabili. Per tale ragione, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo necessario annullare non soltanto il decreto di approvazione della graduatoria, ma anche tutti gli atti conseguenziali, cioè i provvedimenti di assegnazione alle sedi scolastiche.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente e ha annullato il decreto dell'USR Lombardia di approvazione della graduatoria di merito nella parte in cui escludeva la ricorrente dalla posizione trentacinque, disponendo conseguentemente l'annullamento di tutti gli atti successivi emanati dai vari Uffici Territoriali di Como, Cremona, Mantova, Monza e Brianza e Varese relativi all'assegnazione delle sedi scolastiche. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, ciascuna sostenendo le proprie. La sentenza è stata ordinata di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con conseguente obbligo per l'amministrazione di provvedere all'inserimento della ricorrente nella graduatoria ordinaria e alla sua assegnazione a una sede scolastica secondo la prevista procedura.

Massima

La corretta formazione di una graduatoria di merito in un concorso pubblico per docenti richiede l'applicazione rigorosa e coerente dei criteri normativi di valutazione, e l'esclusione di un candidato che abbia raggiunto il punteggio previsto dalla normativa integra un vizio di legittimità che legittima l'intervento del giudice amministrativo con conseguente annullamento del provvedimento e degli atti derivati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto U.S.R. Lombardia del -OMISSIS-, con cui il Direttore generale per la Lombardia ha approvato per la Regione Lombardia, in riferimento al concorso indetto con -OMISSIS-, la graduatoria di merito per la classe di concorso -OMISSIS-, Scienze -OMISSIS-, con l’allegato elenco dei vincitori, nella parte in cui non include la ricorrente alla posizione trentacinque, con punti 93,25, con conseguente inserimento della stessa nella graduatoria di merito del concorso indetto con -OMISSIS- (detto straordinario bis) per la classe di concorso -OMISSIS-, Scienze -OMISSIS-, per la Regione Lombardia, alla posizione trentacinque con punti 93,25;
e, ritenendo la propria giurisdizione, degli atti successivi, ovvero:
- la disposizione del -OMISSIS-, con cui il Dirigente dell’Ufficio I, per il Direttore generale per la Lombardia, ha individuato i destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere dall’ a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per la classe di concorso -OMISSIS- Scienze -OMISSIS-;
- il provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio scolastico territoriale di Como di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
- il provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
- il provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio scolastico territoriale di Mantova di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
- il provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche;
- il provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese di assegnazione dei vincitori del concorso alle sedi scolastiche.
sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Borello e Domenico Antonio Rodà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, per quanto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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