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Sentenza n. 202302044/2023

Sentenza n. 202302044/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302044/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare presso le autorità competenti, in particolare presso il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, utilizzando il procedimento previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020. La domanda è stata protocollata il 27 luglio 2020 con riferimento P-MI/L/N/2020/124190. Tuttavia, le amministrazioni destinatarie della richiesta non hanno provveduto a esaminarla e a adottare un provvedimento conclusivo nei tempi dovuti, mantenendo un prolungato silenzio. Dinanzi a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per denunciare l'illegittimità di un silenzio-inadempimento che impediva al lavoratore di regolarizzare la propria posizione e accedere ai benefici previsti dalla norma. La questione è stata iscritta al registro generale del TAR con il numero 846 del 2023, rappresentando una controversia tipica della giustizia amministrativa riguardante l'obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il quadro normativo

Il procedimento in questione si riferisce all'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 34 del 2020, comunemente denominato Decreto Rilancio, che ha introdotto specifiche disposizioni per l'emersione dal lavoro irregolare, offrendo ai datori di lavoro la possibilità di regolarizzare lavoratori impiegati in condizioni di irregolarità. In questo contesto trovano applicazione i principi generali del diritto amministrativo, in particolare quelli enunciati dal Codice del Processo Amministrativo, che prevedono l'obbligo per ogni amministrazione di provvedere circa le istanze ricevute e di concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi, evitando l'inerzia e il silenzio-inadempimento. L'articolo 117, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo autorizza il giudice amministrativo a ricorrere alla nomina di un commissario ad acta quando l'amministrazione risulti inadempiente, garantendo in tal modo il diritto della parte interessata a ottenere una decisione. Inoltre, il diritto a una conclusione ragionevole dei procedimenti amministrativi è garantito dai principi di buona amministrazione e dalla necessità di assicurare il rispetto dei diritti soggettivi dei cittadini.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consiste nell'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento prolungato mantenuto dalle amministrazioni in merito all'istanza di emersione. In altre parole, il ricorrente contesta il fatto che il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano non abbiano provveduto a valutare e decidere sulla richiesta di regolarizzazione entro un termine ragionevole, impedendo così al lavoratore di avvalersi dei benefici e dei diritti connessi alla sanatoria. Il giudice amministrativo deve valutare se questa inerzia configuri un silenzio-inadempimento illegittimo, vale a dire una violazione dell'obbligo amministrativo di provvedere, e se sia necessario ordinare alle amministrazioni di adottare un provvedimento conclusivo nel merito. La questione rimanda anche alla reparabilità del danno prodotto dal mancato esercizio del diritto di sanatoria per il tempo in cui il ricorrente è rimasto in una condizione di irregolarità pur avendone richiesto la regolarizzazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminato il ricorso e gli atti della causa nel corso della camera di consiglio tenutasi il 14 luglio 2023, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente. Il TAR ha evidentemente riconosciuto che le amministrazioni ricorrenti avevano mantenuto un illegittimo silenzio-inadempimento, dato che non avevano provveduto a dare seguito all'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata il 27 luglio 2020 né avevano adottato un provvedimento scritto di accoglimento o di rigetto con adeguata motivazione. Il giudice ha considerato che il silenzio prolungato configura un comportamento amministrativo contrario ai principi di buona amministrazione e all'obbligo di conclusione dei procedimenti, garantito dalle norme del diritto amministrativo. Sulla base di questa valutazione, ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo sia la pretesa risarcitoria in forma specifica sia l'accertamento dell'obbligo degli enti di provvedere. Ha inoltre deciso di impiegare lo strumento del commissario ad acta per garantire che la volontà giudiziale fosse effettivamente realizzata e che non si ripetessero gli inadempimenti precedenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del collegio composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Referendario Valentina Caccamo (estensore), ha accolto completamente il ricorso. Ha accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano in relazione all'istanza di emersione dal lavoro irregolare. Soprattutto, ha ordinato alle amministrazioni ricorrenti di concludere il procedimento adottando un provvedimento scritto e motivato entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando nel contempo un commissario ad acta incaricato di vigilare sull'esecuzione dell'ordine. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il principio della parità della contesa, e la sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massima

Quando un'amministrazione omette di provvedere su un'istanza di sanatoria del lavoro irregolare presentata ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020, il silenzio prolungato costituisce un silenzio-inadempimento illegittimo suscettibile di censura davanti al giudice amministrativo, il quale può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine certo e, se necessario, nominare un commissario ad acta per garantire l'osservanza dell'ordine.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza Prot. P-MI/L/N/2020/124190 – MI4707048006 di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 27.07.2020 a favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla summenzionata istanza
e per la condanna
delle stesse a concludere il procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, n. 2;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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