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Sentenza n. 202302043/2023

Sentenza n. 202302043/2023

4C - CAVE E MINIERE - NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302043/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il "Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano" per il settore merceologico della sabbia e ghiaia, approvato dalla Regione Lombardia mediante deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/2501 in data 28 giugno 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 22 luglio 2022. La società ricorrente, Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c., ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sia il piano principale sia una successiva deliberazione della Regione, la n. XI/2686 del 20 dicembre 2022, evidentemente ritenendo che tali provvedimenti compromettessero i propri diritti e interessi nella materia estrattiva. La lite si è sviluppata attraverso il deposito di motivi aggiunti nel giugno 2023, contestando gli atti della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano, cui si erano costituiti in giudizio insieme al Comune di Vanzago, mentre non si sono costituiti il Comune di Pregnana Milanese e il Consorzio di Vaprio.

Il quadro normativo

La disciplina in materia di escavazioni di materiali di cava nel territorio lombardo è contenuta nella legge regionale n. 14 dell'8 agosto 1998, il cui articolo 8 prevede l'adozione di piani cave per governare l'attività estrattiva secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale. Tali piani cave rappresentano strumenti di programmazione che la Regione e gli enti locali sono tenuti a redigere e aggiornare per disciplinare l'estrazione di materiali litoidi, sabbia e ghiaia dal territorio in questione. L'approvazione del piano da parte del Consiglio Regionale costituisce un atto amministrativo definitorio che fissa i criteri, le aree ammesse e i limiti dell'attività estrattiva, vincolando le scelte delle amministrazioni comunali e gli interessi privati che operano nel settore. Il procedimento di formazione del piano comprende fase di partecipazione pubblica e valutazione ambientale strategica, secondo le modalità previste dalla normativa regionale e nazionale.

La questione giuridica

Il contenzioso attiene alla legittimità del nuovo piano cave approvato dalla Regione, in particolare quanto alla corretta individuazione delle aree estrattive, alla valutazione della compatibilità ambientale e territoriale, e alla tutela degli interessi privati già consolidati nel settore. La ricorrente lamentava presumibilmente che il nuovo piano non rispettasse proceduralmente la normativa di formazione, ovvero che contenesse scelte territoriali e merceologiche lesive dei diritti acquisiti dalla società nel comparto estrattivo della sabbia e ghiaia nella Città Metropolitana di Milano. La controversia investiva il nucleo problematico della legittimità della discrezionalità amministrativa esercitata dalla Regione nella redazione della pianificazione, sia sul versante procedurale sia su quello sostanziale del merito delle scelte di programmazione territoriale delle attività estrattive.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 5 luglio 2023, ha esaminato il ricorso e i motivi dedotti dalla ricorrente mediante i suoi difensori, ed ha concluso che le censure non potessero essere accolte. Il collegio giudicante, pur non esplicitando dettagliatamente nel presente testo le singole argomentazioni, ha ritenuto che il procedimento di formazione e approvazione del nuovo piano cave fosse stata regolare e che le scelte territoriali e normative contenute nel piano fossero legittimamente esercitate nell'ambito della discrezionalità amministrativa riconosciuta all'ente regionale. Il giudice ha respinto complessivamente la pretesa ricorrente di invalidare il piano approvato, evidentemente perché le allegazioni sulla violazione della normativa o sui vizi procedurali non trovavano fondamento nei fatti e nel diritto. L'ordinanza di stralcio dei motivi aggiunti quale causale autonoma indica che il giudice ha inteso procedere in modo ordinato nella gestione del contenzioso, rimandando tale parte della controversia a successiva trattazione specifica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso principale proposto da Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. avverso le deliberazioni regionali n. XI/2501 e n. XI/2686, confermando la legittimità del nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano per la sabbia e ghiaia. Ha inoltre disposto lo stralcio dei motivi aggiunti presentati successivamente, ordinando che tali motivi siano trattati autonomamente in procedura separata. Ha poi dichiarato compensate le spese di lite, cosicché ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

Massima

La discrezionalità amministrativa nella redazione e approvazione di piani di programmazione territoriale delle attività estrattive è esercitata legittimamente quando rispetti i procedimenti previsti dalla legge regionale e quando le scelte di governo del territorio risultino adeguatamente motivate e non arbitrarie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. XI/2501in data 28 giugno 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 29 del 22 luglio 2022, con la quale è stato approvato il “Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 – PRS TER 09.02.191”, ed atti connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. il 15 giugno 2023:
- della deliberazione n. XI/2686 in data 20 dicembre 2022 del Consiglio Regionale della Lombardia, non comunicata, pubblicata sul B.U.R.L.S.O. in data 2 febbraio 2023, ed atti connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Bellocchio in Milano, Via Marina, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti e Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Via Vivaio, 1;
Comune di Vanzago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marta Scandroglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Adriano Pilia in Milano, Viale Bianca Maria, 21;
Comune di Pregnana Milanese in persona del Sindaco pro tempore, Consorzio di Vaprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Vanzago;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Dispone lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti, che dovrà essere trattato autonomamente, e ordina la trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti del caso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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