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Sentenza n. 202302040/2023

Sentenza n. 202302040/2023

3I - STRANIERI - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - IRRICEVIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302040/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di affidamento tramite kit postale assicurato in data 17 ottobre 2017. Circa diciannove mesi dopo, il 8 maggio 2019, il Questore di Milano ha notificato al ricorrente un provvedimento amministrativo dichiarando l'irricevibilità di tale istanza e disponendo contemporaneamente l'archiviazione della pratica relativa. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha proposto ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare dell'efficacia. La controversia si situa nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione, dove le questioni procedurali assumono rilievo determinante per la tutela dei diritti soggettivi.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sulle immigrazioni (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dai regolamenti attuativi, che fissano le modalità formali per la presentazione delle istanze di permesso di soggiorno presso gli uffici competenti. La normativa amministrativa prevede canali e procedure specifiche per l'inoltro delle domande, e la violazione di tali requisiti formali può comportare conseguenze sostanziali quali l'irricevibilità. Nel diritto amministrativo procedimentale, la forma riveste spesso una portata costitutiva, e il mancato rispetto dei prescritti adempimenti può invalidare l'atto iniziale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della dichiarazione di irricevibilità emanata sulla base della modalità di presentazione dell'istanza tramite kit postale. In sostanza, occorreva verificare se tale modalità di trasmissione risultasse conforme alle procedure amministrative previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione oppure se costituisse un difetto formale idoneo a determinare l'irricevibilità della domanda. Il ricorrente argomentava che la presentazione postale rappresentasse una via legittima, mentre l'amministrazione sosteneva che ciò configurasse un vizio procedurale sanzionato appunto con l'irricevibilità dell'istanza.

La motivazione del giudice

La sentenza, come spesso accade nelle pronunce amministrative di questa natura, non esplicita una motivazione diffusa nel testo qui disponibile, tuttavia l'esito consente di desumere il ragionamento seguito dal collegio. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento del Questore, evidentemente accogliendo le eccezioni formali dell'amministrazione relativamente alla non conformità della modalità di presentazione prescelta. Il giudice ha interpretato la normativa amministrativa nel senso che i canali di presentazione devono seguire le procedure tassativamente previste, e che la trasmissione via kit postale non sia idonea a perfezionare validamente l'istanza nei termini richiesti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento del Questore di Milano che dichiarava irricevibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il dispositivo ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza e dispone il compenso delle spese processuali tra le parti. Il Tribunale ha altresì disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti di privacy, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

La presentazione di un'istanza di permesso di soggiorno attraverso una modalità difforme da quella tassativamente prescritta dalla normativa amministrativa competente determina l'irricevibilità della domanda e legittima il conseguente provvedimento di archiviazione dell'ufficio immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento del Questore di Milano - Ufficio immigrazione --OMISSIS-, notificato a mano del ricorrente in data 8 maggio 2019, che dichiarava l’irricevibilità dell’istanza del permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 17 ottobre 2017 ( assicurata.n.-OMISSIS-) con contestuale archiviazione della pratica in oggetto relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di affidamento.
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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