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Sentenza n. 202302038/2023

Sentenza n. 202302038/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302038/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mohamed Tharwat Abdelmoghni Abouelwafa, cittadino straniero, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) contro il provvedimento con il quale la Questura di Lodi, in data 7 gennaio 2019, ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente presentata in data 12 ottobre 2017. Il ricorrente ha impugnato tale rigetto ritenendolo illegittimo e chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. La vicenda rientra nel contesto della disciplina amministrativa dei permessi di soggiorno per stranieri, materia delicata che coinvolge il bilanciamento tra esigenze di controllo dell'immigrazione e tutela dei diritti dell'interessato. Tra il deposito della domanda di rinnovo e l'emanazione del provvedimento di rigetto, nonché nel periodo successivo fino alla pronuncia della sentenza, la situazione giuridica del ricorrente deve essere mutata in modo rilevante dal punto di vista processuale.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998, che regolamenta l'ingresso, il soggiorno, l'espulsione e il rinnovo dei permessi di coloro che non appartengono all'Unione Europea. Le istanze di rinnovo sono soggette a valutazione discrezionale da parte delle autorità di polizia, le quali devono verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della regolare permanenza nel territorio italiano. La materia dei permessi di soggiorno è soggetta alla tutela amministrativa del Tribunale Amministrativo Regionale, quale giudice ordinario della legittimità dei provvedimenti amministrativi. I provvedimenti che negano il rinnovo del permesso di soggiorno sono suscettibili di impugnazione entro i termini di legge, ma tale impugnabilità presuppone la sussistenza di un concreto interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento.

La questione giuridica

La questione centrale della sentenza concerne la sussistenza dell'interesse processuale al momento della pronuncia, un elemento essenziale per la procedibilità stessa del ricorso. Il ricorrente aveva ricorso affinché il TAR annullasse il provvedimento di rigetto e potesse così rinnovare il suo permesso di soggiorno, ma nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso e la decisione del tribunale, la situazione potrebbe essere mutata in modo tale che l'annullamento del provvedimento non avrebbe più alcuna utilità pratica. La questione assume rilevanza giuridica perché attiene al presupposto processuale fondamentale in base al quale un ricorso può essere proposto e giudicato. Quando viene a mancare l'interesse attuale a ricevere la tutela richiesta, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, indipendentemente dal merito della questione sottostante.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel pronunciarsi sulla causa durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 5 luglio 2023, ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopraggiunta una carenza di interesse del ricorrente tale da rendere il ricorso improcedibile. Questa conclusione si fonda sul principio consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la riduzione della controversia a questione astratta, priva di effetti pratici per il ricorrente, comporta l'impossibilità del giudice di pronunciarsi sul merito. Il tribunale ha valutato la situazione nelle sue coordinate attuali al momento della decisione, non alle condizioni iniziali in cui il ricorso era stato proposto. La carenza sopravvenuta di interesse costituisce un vizio processuale che non consente al giudice di entrare nel merito della legittimità del provvedimento impugnato. Questa soluzione risulta coerente con i principi del diritto processuale amministrativo che subordinano l'esercizio della giurisdizione alla sussistenza concreta di un contrasto tra ricorrente e amministrazione su cui il giudice possa efficacemente incidere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, privando così di efficacia la domanda di annullamento del provvedimento del 7 gennaio 2019. Le spese relative al giudizio sono state compensate tra le parti, distribuite equamente secondo il principio della soccombenza reciproca su un punto procedurale. La sentenza è stata eseguibile da parte dell'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge. Non è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese legali avanzate dalle parti, poiché entrambe hanno subito una sorta di soccombenza processuale derivante dalla sopravvenuta irrelevanza della controversia.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo al permesso di soggiorno di uno straniero la situazione giuridica del ricorrente muta in modo tale che l'accoglimento del ricorso non avrebbe più alcuna utilità pratica, il tribunale amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio fondamentale secondo il quale la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza concreta di una controversia suscettibile di soluzione utile per il ricorrente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Primo Referendario Katiuscia Papi in qualità di Estensore, ha pronunciato sentenza nel ricorso numero 1919 del 2019 proposto da Mohamed Tharwat Abdelmoghni Abouelwafa, cittadino straniero, rappresentato dall'avvocato Kati Scala, avverso il Ministero dell'Interno e la Questura di Lodi, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con riferimento al provvedimento emesso dalla Questura di Lodi in data 7 gennaio 2019, mediante il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 12 ottobre 2017. Ritenuto e considerato dal collegio giudicante che, al momento della pronuncia avvenuta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, la situazione giuridica del ricorrente fosse mutata in modo tale che l'annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe più prodotto alcun effetto utile per l'interessato e che, pertanto, fosse venuto meno il presupposto processuale fondamentale dell'interesse attuale del ricorrente a ricevere la tutela giurisdizionale richiesta. Per quanto precede, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti. La presente sentenza è ordinato che sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento emesso in data 7 gennaio 2019, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 12 ottobre 2017 per il rinnovo del permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2019, proposto dal signor Mohamed Tharwat Abdelmoghni Abouelwafa, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Questura di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lodi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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