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Sentenza n. 202302035/2023

Sentenza n. 202302035/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - RIGETTO - RICORSO AMMINISTRATIVO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302035/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino residente nel Comune di Milano ha presentato una domanda il 17 febbraio 2022 per accedere ai Servizi Abitativi Transitori, strumento di sostegno abitativo rivolto a persone in condizioni di fragilità abitativa. Il Comune di Milano, attraverso la Direzione Casa Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, ha rigettato questa domanda. Il ricorrente non accettando il diniego ha proposto ricorso amministrativo interno il 11 marzo 2022, che è stato a sua volta rigettato con provvedimento del 8 aprile 2022. Dopo questa doppia soccombenza nelle procedure amministrative interne, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti il 3 novembre 2022, contestando ulteriormente un secondo provvedimento del 24 agosto 2022 sempre di rigetto della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Infine si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti, ritenendoli illegittimi.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla legge regionale della Lombardia numero 16 del 2016, che regola le politiche abitative regionali e l'accesso ai vari strumenti di sostegno abitativo. In particolare l'articolo 23, comma 13 di questa legge norma l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori destinati alle persone che versano in condizioni di fragilità abitativa temporanea. La legge prevede criteri e requisiti per l'accesso a questi servizi, affidando alla amministrazione comunale la responsabilità di valutare le domande sulla base di parametri predefiniti. La disciplina amministrativa pone l'esigenza di una valutazione meritocratica e imparziale delle istanze, secondo i principi di legalità e trasparenza che ordinano l'azione della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti di rigetto sostenendo che il Comune di Milano ha violato i criteri stabiliti dalla legge regionale per l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori. La questione centrale riguardava se il procedimento di valutazione della domanda fosse stato correttamente condotto secondo la normativa vigente e se il diniego fosse adeguatamente motivato. Fondamentale era verificare se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Comune, oppure se i dinieghi fossero stati infondati o ingiustificati. Il ricorso contiene implicitamente una contestazione circa il corretto uso del potere discrezionale amministrativo nella valutazione delle domande di accesso.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato i provvedimenti impugnati e la documentazione prodotta dalle parti, concludendo che i dinieghi opposti dal Comune erano fondati e legittimi. Il collegio giudicante ha ritenuto che il procedimento amministrativo fosse stato regolarmente condotto secondo le disposizioni della legge regionale numero 16 del 2016 e secondo i criteri stabiliti dal Comune. Il giudice ha valutato che il ricorrente non possedesse i requisiti necessari per l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori oppure che comunque la domanda non fosse conforme ai presupposti richiesti dalla norma. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente esercitato il suo potere di valutazione discrezionale rimanendo entro i margini di legalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando completamente la validità dei provvedimenti del Comune di Milano che avevano rigettato la domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa con la consueta formula. Per tutela della privacy dell'interessato, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a identificarlo negli atti della causa.

Massima

La discrezionalità amministrativa nell'accesso ai servizi abitativi transitori rientra nel margine di valutazione legittimo dell'ente locale e non è sindacabile in sede contenziosa qualora il procedimento sia stato regolarmente condotto secondo i criteri normativi previsti dalla legge regionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento -OMISSIS- del 08/04/2022, emesso dal Responsabile del Procedimento della Direzione Casa - Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa - Unità coordinamento e sostegno alla fragilità abitativa, del Comune di Milano, notificato in data 29.04.2022, di rigetto del “ricorso -OMISSIS- del 11.03.2022 (…) e, per l'effetto, conferma il provvedimento di rigetto della domanda -OMISSIS- del 17/02/2022”, e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi;
e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/11/2022:
del provvedimento -OMISSIS- del 24/08/2022, emesso dal Responsabile del Procedimento della Direzione Casa - Area Politiche per l'Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa - del Comune di Milano, di rigetto della “domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art.23, comma 13 della L.R. n.16/16 (…)”, e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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