4H - GUARDIA DI FINANZA - ISTANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO EX ART. 33 COMMA 5 LEGGE 104/92 - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302034/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un finanziere della Guardia di Finanza ha presentato istanza il cinque marzo duemilaventuno per ottenere un trasferimento temporaneo presso il Gruppo della Guardia di Finanza di una specifica località, avvalendosi delle tutele previste dalla Legge numero centoquattro del duemilanove. Tale legge riconosce diritti e agevolazioni alle persone in condizioni di disabilità e ai loro caregiver, inclusa la possibilità di chiedere trasferimenti o collocazioni lavorative per favorire l'equilibrio tra esigenze di assistenza e continuità occupazionale. Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto l'istanza con determina del quattro agosto duemilaventuno, notificata il giorno otto dello stesso mese, senza accogliere la richiesta del ricorrente. Di fronte a tale diniego, il dipendente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità della decisione e il suo diritto al trasferimento temporaneo sulla base della normativa vigente.
Il quadro normativo
La Legge numero centoquattro del duemilanove costituisce il principale riferimento normativo in materia di diritti dei disabili e delle persone che li assistono, prevedendo una serie di diritti, prestazioni e agevolazioni in ambito lavorativo, sanitario e sociale. La norma riconosce espressamente ai dipendenti pubblici e privati che si trovano in specifiche condizioni, sia essi stessi disabili sia caregiver di persone disabili, il diritto di richiedere trasferimenti temporanei presso sedi più vicine al luogo di residenza o di cura. Nel settore della Guardia di Finanza, quale corpo militare con ordinamento e disciplina speciali, si applicano regole procedurali particolare per l'accoglimento di tali istanze, tuttavia il diritto sostanziale riconosciuto dalla Legge numero centoquattro rimane salvo. La discrezionalità amministrativa nella gestione del personale deve comunque conformarsi ai principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, nonché rispettare il diritto del lavoratore di ottenere una valutazione seria e motivata della propria richiesta.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa riguardava la legittimità del rifiuto opposto dal Comando Generale rispetto alla richiesta di trasferimento temporaneo avanzata ai sensi della Legge numero centoquattro. La questione investiva due profili essenziali: da un lato se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti sostanziali per accedere a tale beneficio, dall'altro se la pubblica amministrazione avesse motivato adeguatamente il diniego secondo i canoni di razionalità e coerenza amministrativa. In particolare era rilevante accertare se il Comando Generale avesse condotto una valutazione seria della domanda o se instead avesse applicato un rifiuto automatico o basato su ragioni procedurali insufficienti, violando così il principio della corretta istruttoria amministrativa. La controversia investiva altresì il diritto fondamentale alla conciliazione tra obblighi professionali e esigenze personali di assistenza, riconosciuto dal legislatore come meritevole di tutela speciale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego, valutando che la domanda di trasferimento temporaneo avanzata dal ricorrente era fondata nei presupposti di legge e che il Comando Generale non aveva fornito motivi giuridicamente sufficienti per il suo rifiuto. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che la pubblica amministrazione avesse violato l'obbligo di motivazione sostanziale, offrendo un diniego generico o privo di una ponderazione seria delle circostanze personali e delle norme sulla tutela dei disabili. La logica della decisione si è basata sul principio secondo cui una amministrazione dotata di discrezionalità non può esercitarla in modo arbitrario o irragionevole, specialmente quando incide su diritti fondamentali quali quelli legati alla salute e all'assistenza familiare riconosciuti dalla Legge numero centoquattro. Il giudice ha probabilmente ritenuto che sussistessero i presupposti sia procedurali che sostanziali per accogliere l'istanza, e che il rifiuto configurasse un'ablazione immotivata di un diritto garantito dalla legge.
La decisione
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso e annullato la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza di non accoglimento dell'istanza di trasferimento temporaneo, nelle forme e nei limiti di cui nella motivazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'interpretazione giuridica per cui il ricorrente aveva ragioni fondate per ricorrere e l'amministrazione aveva commesso un'illegittimità nella gestione della domanda. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comando Generale è tenuto a dare corso alla decisione del giudice amministrativo. Di conseguenza il ricorrente avrà diritto al trasferimento temporaneo richiesto, salvo che non intervenga un nuovo provvedimento motivato diversamente da parte dell'amministrazione, cosa assai improbabile dopo la pronuncia del giudice.
Massima
Il diritto al trasferimento temporaneo riconosciuto dalla Legge numero centoquattro del duemilanove a favore di disabili e caregiver trova piena applicazione anche nel corpo della Guardia di Finanza, e il rifiuto opposto dall'amministrazione militare deve essere motivato secondo i canoni ordinari di ragionevolezza e non può consistere in un diniego ingiustificato o proceduralmente deficitario. Rilevanza pratica e professionisti Questa sentenza rappresenta un'affermazione importante del principio secondo cui i diritti speciali riconosciuti ai disabili e ai loro caregiver dalla Legge numero centoquattro si applicano anche all'interno di amministrazioni caratterizzate da ordinamenti speciali, quali le forze armate e i corpi militari. Per i cittadini significa che il diritto al trasferimento temporaneo per motivi di disabilità propria o altrui non è comprimibile anche nel contesto della Guardia di Finanza, a condizione che sussistano i presupposti di fatto e che la richiesta sia formulata correttamente. Per i professionisti del diritto amministrativo e per gli addetti alle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche, la sentenza evidenzia l'importanza di motivare adeguatamente i dinieghi alle istanze di trasferimento, non potendo le pubbliche amministrazioni opporre rifiuti generici o automatici, bensì dovendo condurre un'istruttoria seria e documentata che esamini effettivamente le circostanze personali e le condizioni previste dalla legge. La pronuncia costituisce precedente rilevante per tutti i casi analoghi di diniego di diritti speciali da parte di amministrazioni pubbliche, rafforzando la tutela giudiziale dei dipendenti pubblici che si trovano in situazioni di disabilità o di necessità di assistenza familiare. Il TAR ha dunque reiterato che la discrezionalità amministrativa, pur esistente, non può condurre ad esiti irragionevoli e deve sempre basarsi su una valutazione seria e documentata dei presupposti normativi, indipendentemente dalla natura ordinaria o speciale dell'amministrazione coinvolta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n.-OMISSIS- del 4.08.2021, notificata in data 08.08.2021, di non accoglimento dell'istanza del 05.03.2021 riguardante il trasferimento temporaneo ex L. n. 104/1992 presso il Gruppo della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale anche se ancora non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, subentrato all’avvocato Francesco Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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