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Sentenza n. 202302021/2023

Sentenza n. 202302021/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302021/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorrente ha presentato istanza di accesso documentale per ottenere informazioni, dati, atti e documenti relativi al proprio procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, specificamente presso la Prefettura di Milano - Sportello Unico per l'Immigrazione. Il procedimento in questione era stato avviato sulla base dell'articolo 103, comma 1, del Decreto-Legge 34 del 2020, una normativa che regola le procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. La Prefettura di Milano ha evidentemente negato o ritardato l'accesso alla documentazione richiesta, spingendo il ricorrente a presentare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per far valere il proprio diritto di conoscenza e trasparenza del procedimento che lo riguardava direttamente.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto costituzionalmente garantito e disciplinato dalla legislazione italiana sia a livello ordinario che attraverso normative specifiche di trasparenza. Il ricorrente ha fatto valere il proprio diritto di accesso documentale, procedurale e civico generalizzato, facendo riferimento alle disposizioni generali in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Il procedimento amministrativo cui si riferisce l'istanza era disciplinato dall'articolo 103, comma 1, del Decreto-Legge 34 del 2020, relativo alle misure di emersione di lavoro irregolare, una normativa di straordinaria rilevanza per la lotta al lavoro nero e la tutela dei diritti dei lavoratori. Il quadro normativo applicabile comprende inoltre il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, in materia di protezione dei dati personali, e il Regolamento (UE) numero 2016/679 (GDPR), che il giudice ha dovuto contemperare con il diritto di accesso.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il ricorrente avesse diritto di accedere alla documentazione completa del suo procedimento amministrativo di regolarizzazione presso la Prefettura, e se tale diritto dovesse prevalere sugli eventuali limiti posti dalla Pubblica Amministrazione. La questione presentava una delicatezza intrinseca, poiché occorreva bilanciare il diritto fondamentale di accesso trasparente ai procedimenti amministrativi che direttamente riguardano il cittadino con le esigenze di protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili normalmente presenti in procedimenti di questo tipo. Si trattava di determinare se la Prefettura di Milano potesse legittimamente negare l'accesso oppure se dovesse provvedere all'esibizione della documentazione richiesta, eventualmente con gli opportuni oscuramenti dei dati personali di terzi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione collegiale composta dal Presidente Marco Bignami, dalla Consigliera relatrice Anna Corrado e dal Consigliere Roberto Lombardi, ha ritenuto fondato il ricorso dopo attenta valutazione delle circostanze di fatto e degli argomenti giuridici addotti dalle parti. Il collegio ha riconosciuto che il ricorrente, in qualità di soggetto direttamente interessato al procedimento di emersione di lavoro irregolare, possedeva un diritto qualificato di accesso alla documentazione amministrativa, tale da prevalere sui generici motivi di riservatezza che la Prefettura avrebbe potuto opporre. Il giudice ha evidentemente applicato il principio generale secondo cui il diritto di accesso ai propri atti procedimentali è particolarmente intenso quando il cittadino riveste la qualità di parte interessata o di portatore di interesse diretto, situazione che caratterizzava appunto il caso in esame. Il collegio ha quindi deciso di accogliere il ricorso, ritenendo illegittimo il comportamento della Prefettura nel negare o ritardare l'esibizione della documentazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso del ricorrente. Ha ordinato alla Prefettura di Milano - Sportello unico per l'Immigrazione di provvedere all'esibizione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre compensato equamente le spese di lite tra le parti, ritenendo corretta la posizione del ricorrente e ingiustificata la condotta della Prefettura. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo nella sentenza medesima, al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, ordinando infine alla Segreteria della cancelleria di procedere a tale oscuramento.

Massima

La Pubblica Amministrazione non può rifiutare l'accesso ai documenti di un procedimento amministrativo al cittadino che ne costituisca parte interessata, salvo che per motivi specificamente previsti dalla legge relativi alla tutela di dati personali di terzi, in qual caso provvederà con gli opportuni oscuramenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato del ricorrente alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 pratica identificativo N. MI -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Milano - Sportello unico per l’Immigrazione di provvedere all’esibizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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