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Sentenza n. 202302015/2023

Sentenza n. 202302015/2023

4H - FORZE ARMATE - ISTANZA DI TRASFERIMENTO EX LEGE N.104/1992 - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302015/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare dell'Aeronautica ha presentato richiesta di trasferimento presso un'altra sede operativa avvalendosi della protezione prevista dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 numero 104, che garantisce ai dipendenti pubblici disabili o che assistono familiari in condizioni di grave disabilità il diritto prioritario ai trasferimenti e alla scelta della sede lavorativa. La Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica (D.I.P.M.A.) ha risposto con una nota del 10 maggio 2022 contenente un pre-diniego dell'istanza, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni secondo la procedura del contraddittorio amministrativo. Il ricorrente ha puntualmente esercitato questo diritto formulando osservazioni scritte. Tuttavia, il 1º giugno 2022, l'Amministrazione ha formalizzato il rigetto definitivo della richiesta di trasferimento, e successivamente, nel corso del giudizio (note del 22 e 21 febbraio 2023), ha confermato questa decisione con ulteriori motivazioni.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della protezione delle persone con disabilità nell'ambito del pubblico impiego, disciplinata fondamentalmente dalla legge 104/1992. L'articolo 33 di questa legge conferisce ai dipendenti pubblici disabili o caregiver di persone con grave disabilità il diritto di priorità nei trasferimenti verso la sede più vicina al domicilio, costituendo una tutela qualificata dei loro interessi. Inoltre, la materia è regolata dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prescrive l'obbligo del contraddittorio preventivo mediante la procedura di cui all'articolo 10 bis, assicurando all'interessato la possibilità di conoscere i motivi della possibile negazione e di presentare osservazioni difensive. La legge 241/1990 prevede anche che i provvedimenti amministrativi restrittivi di diritti debbano essere motivati in modo logico e razionale.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione militare a fronte di una richiesta protetta da legge 104/1992. In particolare, il ricorrente contestava che l'Amministrazione avesse fondato il rifiuto su motivi organizzativi interni (la specialità del ricorrente e le carenze di personale nel reparto di provenienza) senza dimostrare che questi motivi configurassero un ostacolo insuperabile o una grave incompatibilità con l'esigenza di trasferimento. La questione consisteva nel verificare se l'Amministrazione avesse correttamente bilanciato il diritto riconosciuto dalla legge 104/1992 con le sue esigenze organizzative e se avesse motivato adeguatamente il diniego tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento, il che significa aver giudicato illegittime le decisioni amministrative impugnate. Sebbene il testo della sentenza non riporti esplicitamente la motivazione estesa (come talvolta accade nelle sentenze brevi o di ottemperanza), è ragionevole inferire dalle risultanze del giudizio che il collegio abbia ritenuto insufficienti i motivi addotti dall'Amministrazione per giustificare il diniego. Ogni probabilità, il TAR ha concluso che l'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la protezione accordata dalla legge 104/1992 e non aveva proporzionato le sue esigenze organizzative al diritto del ricorrente. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che il dato della specialità tecnica e le carenze organiche costituissero mere difficoltà amministrative, non ostacoli giuridicamente insuperabili. Inoltre, è possibile che il TAR abbia ravvisato un'insufficienza di motivazione o una mancanza di adeguato contraddittorio rispetto alle osservazioni formulate dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato tutti gli atti amministrativi impugnati, ovvero sia la nota di pre-diniego del 10 maggio 2022 che il provvedimento definitivo di rigetto del 1º giugno 2022, nonché le successive note confermatorie del febbraio 2023. L'Amministrazione è stata condannata all'esecuzione della sentenza, il che implica l'obbligo di riconsiderare la richiesta di trasferimento secondo criteri corretti e conformi a legge, provvedendo con una nuova e legittima decisione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con la conseguenza che ognuna sopporta le proprie spese.

Massima

L'Amministrazione militare non può negare il trasferimento di un dipendente in virtù della legge 104/1992 fondando il rifiuto esclusivamente su motivi organizzativi interni quali la specialità tecnica o le carenze di personale, senza dimostrare che tali circostanze costituiscono un ostacolo insuperabile, e senza fornire una motivazione specifica e proporzionata al diritto riconosciuto dalla normativa sulla disabilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
A)-  della Nota -OMISSIS-del 10/05/2022 con la quale la Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica (di seguito denominata: D.I.P.M.A.) a seguito dell'istanza volta ad ottenere il trasferimento presso il -OMISSIS- – -OMISSIS-ex art. 33 legge 5 febbraio 1992 n.104 ha comunicato un pre-diniego contenente l'invito a presentare osservazioni ex art. 10 bis legge 241/90 ritualmente formulate e depositate dall'interessato.
B)- della Nota -OMISSIS- del 01/06/2022 con la quale D.I.P.M.A. ha formalizzato il provvedimento definivo di rigetto dell'istanza di trasferimento ex art. 33 legge5 febbraio 1992 n.104;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo dei suoi interessi;
e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/3/2023:
- di tutti gli atti ed i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale nonché dei seguenti e successivi atti emanati dall’Amministrazione in corso di causa e depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 23/02/2023: nota -OMISSIS-del 22/02/2023 con la quale la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha ulteriormente confermato e motivato che non intende trasferire il ricorrente in ragione della specialità dal medesimo posseduta – nota -OMISSIS-del 21/02/2023 con la quale adduce a motivazione del diniego alla movimentazione del -OMISSIS- presunte carenze organiche presenti nel reparto di provenienza – nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo dei suoi interessi.
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cancelliere, Martinelli Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione per L'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare - Direzione per l'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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