4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302013/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare un provvedimento della Questura della Provincia di Milano del 13 agosto 2021, notificatogli il 9 settembre dello stesso anno. Il provvedimento contestato rigettava la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata contestualmente a una richiesta di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Si trattava quindi di una situazione in cui il ricorrente chiedeva contemporaneamente sia il proseguimento della sua permanenza regolare in Italia sia un cambio della motivazione legale di tale permanenza, legandola a una nuova situazione occupazionale. La mancata accoglienza di entrambe le istanze aveva determinato una situazione di potenziale irregolarità del suo soggiorno, motivo per cui ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, il Testo Unico dell'Immigrazione, che stabilisce le condizioni, i procedimenti e i criteri per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno rappresenta un diritto del straniero quando sussistono le condizioni che lo giustificavano originariamente, mentre la conversione è una facoltà dell'amministrazione condizionata alla verifica dei requisiti specifici della nuova motivazione richiesta. Il procedimento amministrativo, sia nel settore dell'immigrazione che in generale, deve conformarsi ai principi costituzionali di trasparenza, correttezza e motivazione, come sancito dalla Legge 241/1990 e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. L'amministrazione è quindi tenuta a indicare chiaramente le ragioni per le quali accoglie o rigetta istanze che incidono su diritti e situazioni giuridiche del cittadino straniero.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del rigetto simultaneo della richiesta di rinnovo e della richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Il punto critico era se la Questura avesse correttamente istruito e valutato entrambe le istanze secondo le norme sostanziali e procedurali applicabili, oppure se avesse commesso errori nella valutazione dei presupposti, nella motivazione del provvedimento o nel procedimento seguito. In particolare, era contestabile se il rigetto potesse essere giustificato per entrambe le istanze con le stesse motivazioni o se almeno una delle due dovesse essere stata accolta sulla base dei requisiti normativi. La complessità giuridica stava nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare le condizioni di permanenza degli stranieri e il diritto del ricorrente a un procedimento amministrativo corretto, motivato e conforme alla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato l'atto impugnato alla luce dei principi di legalità e corretta istruttoria del procedimento amministrativo. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo trasmesso, l'accoglimento del ricorso indica che il collegio ha riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento della Questura. Questi profili potevano riguardare una motivazione insufficiente, un errore nella valutazione dei presupposti normativi per il rinnovo o la conversione, oppure l'omissione di valutazioni doverose che avrebbe dovuto svolgere l'amministrazione. Il TAR, applicando il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi, ha concluso che il provvedimento non poteva reggersi dal punto di vista della legittimità e della correttezza procedimentale. Tale ragionamento si inscrive nella giurisprudenza ormai consolidata che tutela il diritto dello straniero a un procedimento equo e correttamente motivato, anche in tema di permessi di soggiorno.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale, ha integralmente accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura di Milano del 13 agosto 2021. La conseguenza pratica della sentenza è che il provvedimento di rigetto perde efficacia e l'amministrazione deve procedere a una nuova istruttoria della domanda di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno secondo le norme applicabili. Le spese della controversia sono state compensate, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi. Infine, il Tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza, imponendo così alla Questura l'obbligo di conformarsi al provvedimento giurisdizionale.
Massima
La Questura è tenuta a valutare e motivare adeguatamente le istanze di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti, non potendo rigettarle se prive di corretta istruttoria e motivazione conforme ai principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Milano in data 13.08.2021 e notificato in data 09.09.2021 all’odierno ricorrente con il quale il Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con contestuale richiesta di conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit 19; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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