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Sentenza n. 202302012/2023

Sentenza n. 202302012/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302012/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi commerciali e lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Milano il 21 giugno 2022 e notificato al ricorrente il 22 luglio 2022. La controversia riguarda la legittimità amministrativa di tale revoca, che ha determinato la perdita dello status di soggiornante regolare in Italia per il ricorrente. Il ricorso era volto non solo all'annullamento del provvedimento di revoca, ma anche al rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per i medesimi motivi di lavoro autonomo. Il tribunale ha esaminato la questione nel corso dell'udienza pubblica del 31 maggio 2023, con la partecipazione dei difensori delle parti interessate.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull'Immigrazione, che regola le condizioni di ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri nel territorio italiano. La revoca di un permesso di soggiorno costituisce un atto amministrativo di notevole importanza giuridica e deve rispondere ai principi generali del diritto amministrativo, quali la motivazione, la proporzionalità e il rispetto della legittimazione procedimentale. L'amministrazione competente, in questo caso la Questura, deve operare nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi costituzionali, garantendo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento. Il potere di revoca trova il suo fondamento nei presupposti tassativamente indicati dalla legge, quali il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio o il comportamento dello straniero che integri le fattispecie di revoca previste dalla normativa.

La questione giuridica

La questione centrale era se la Questura di Milano avesse agito legittimamente nel revocare il permesso di soggiorno del ricorrente, ossia se il provvedimento fosse fondato su presupposti di fatto e di diritto validi, se fosse stato adottato secondo il procedimento previsto dalla legge e se rispettasse i principi di proporzionalità e correttezza amministrativa. Il ricorrente contestava la revoca sostenendo presumibilmente l'illegittimità del procedimento ovvero l'insussistenza dei presupposti fattuali che l'avevano determinata. In particolare, doveva verificarsi se le ragioni addotte dall'amministrazione per la revoca fossero supportate da elementi concreti e se il provvedimento non eccedesse rispetto allo scopo perseguito dalla norma.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di respingere il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando implicitamente la legittimità dell'atto emesso dalla Questura. Questa decisione comporta che il collegio giudicante ha valutato fondati i presupposti che la Questura aveva posto a base della revoca, ovvero ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente verificato il venir meno delle condizioni che giustificavano il mantenimento del permesso per motivi commerciali e lavoro autonomo. Il tribunale non ha riscontrato nei vizi denunciati dal ricorrente elementi tali da integrare un'illegittimità del provvedimento amministrativo, né ha rilevato violazioni dei diritti procedimentali o sostanziali della parte. Spettava al ricorrente dimostrare l'illegittimità dell'atto, onere che il tribunale ha considerato non assolto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia rigetta il ricorso presentato dal cittadino straniero, mantenendo in vigore il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sostiene i propri costi quando il ricorso viene respinto senza che emergano comportamenti processuali tali da giustificare una condanna della parte avversaria. Il tribunale ha altresì ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente negli atti della sentenza, in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali, al fine di tutelare la dignità e la riservatezza della persona ricorrente.

Massima

L'amministrazione competente è legittimata a revocare il permesso di soggiorno per motivi commerciali quando vengono meno i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno giustificato il rilascio, a condizione che il provvedimento sia adottato con le dovute garanzie procedimentali e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-pronunciato dalla Questura di Milano il 21.06.2022 e notificato al ricorrente il 22.07.2022 e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi commerciali /di lavoro autonomo.
sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Quarzago, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 15;
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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