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Sentenza n. 202302011/2023

Sentenza n. 202302011/2023

4H - POLIZIA DI STATO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - RICONOSCIMENTO SCATTI STIPENDIALI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302011/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel giugno 2021 un militare in servizio presso le strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno ha presentato richiesta all'INPS, Direzione Provinciale di Milano, affinché procedesse al ricalcolo della sua indennità di fine servizio incorporando nella base di calcolo sei scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 387/1987 e dall'articolo 21 della legge 232/1990. Il ricorrente aveva raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo volontario, ossia l'età di 55 anni con almeno 35 anni di servizio utile, e aveva inoltrato domanda di cessazione dal servizio secondo tale modalità. L'INPS ha respinto la richiesta sostenendo che i sei scatti spettano esclusivamente al personale militare che cessa dal servizio per causa di decesso, raggiungimento del limite massimo di età o permanente inabilità, mentre non sarebbero dovuti a coloro che si collocano volontariamente a riposo in quanto tale scelta sarebbe equiparabile a una dimissione su domanda. Tale interpretazione si basava su un'Informativa della Direzione Centrale Previdenza dell'ex Inpdap risalente al 2001. Di fronte al rifiuto della pubblica amministrazione, il ricorrente ha convenuto in giudizio sia il Ministero dell'Interno che l'INPS davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La materia dei trattamenti di fine servizio per il personale militare è disciplinata dal Decreto Legge 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 472/1987, il quale attribuisce sei scatti stipendiali con funzione di base di calcolo per la liquidazione della buonuscita. Questa previsione è completata dalla legge 232/1990 che organizza il sistema delle modalità di cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici, consentendo sia il collocamento a riposo obbligatorio al raggiungimento dei limiti di età sia il collocamento volontario al conseguimento di requisiti anagrafici e di anzianità inferiori. Le norme sulla previdenza dei pubblici dipendenti si integrano con i principi generali del diritto amministrativo secondo cui le disposizioni agevolative devono essere interpretate in senso favorevole ai beneficiari e le esclusioni devono desumersi da clausole esplicite del testo normativo. L'INPS, nel gestire il sistema previdenziale del personale militare, deve conformarsi alle indicazioni legislative senza potere discostarsi mediante orientamenti amministrativi interni che contrastino con il diritto positivo.

La questione giuridica

La controversia verte sull'ambito di applicazione dei sei scatti stipendiali e specificamente sulla loro attribuzione al personale che cessa volontariamente dal servizio al raggiungimento dei requisiti di età e anzianità anziché per effetto di causa forzosa quale il decesso, l'inabilità o il limite massimo di carriera. Il punto nodale è se la norma che disciplina questo beneficio lo leghi alle sole ipotesi di cessazione forzosa oppure lo riconosca a chiunque cessi dal servizio indipendentemente dalle ragioni formali della cessazione. La questione riveste importanza decisiva poiché la risposta determina direttamente il quantum della prestazione previdenziale dovuto al ricorrente e più in generale incide sulla corretta interpretazione di una norma agevolativa destinata alla tutela di una categoria specificatamente considerata dalla legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente rigettando l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'INPS. La norma che prevede l'attribuzione dei sei scatti per il personale militare che cessa dal servizio non opera alcuna distinzione tra le varie modalità di cessazione, né esclude esplicitamente il collocamento volontario a riposo. Secondo la retta interpretazione della disposizione, chiunque determini il venir meno del rapporto di servizio militare realizza una cessazione dal servizio indipendentemente dalle circostanze che ne determinano l'evento, siano esse legate alla volontà personale del dipendente oppure a cause obiettive. Il collegio ha ritenuto inoltre che l'Informativa amministrativa emanata dall'INPS nel 2001, pur rilevante sul piano interno della gestione amministrativa, non ha la forza di innovare l'interpretazione della legge né può costituire base per negare diritti che la norma riconosce. Nel dubbio e secondo il canone ermeneutico proprio della materia previdenziale, il beneficio deve essere riconosciuto in favore del beneficiario in quanto la norma agevolativa deve ricevere la più ampia interpretazione compatibile con il suo testo.

La decisione

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico costituito dai sei scatti stipendiali nella determinazione della propria indemnità di fine servizio. Di conseguenza ha ordinato all'INPS di procedere al ricalcolo della buonuscita mediante l'inclusione di tali importi nella base di calcolo e ha condannato l'Istituto al pagamento della differenza dovuta maggiorata degli interessi legali decorrenti dal momento in cui il diritto si è fatto esigibile fino alla data dell'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti secondo il principio ordinario. La sentenza è riconosciuta come esecutiva immediatamente nei confronti della pubblica amministrazione.

Massima

Al personale militare che cessa dal servizio mediante collocamento volontario a riposo al raggiungimento dei prescritti requisiti di età e anzianità di servizio è dovuto il beneficio dei sei scatti stipendiali nella liquidazione della buonuscita, risultando la relativa norma normativa, nel suo tenore letterale e sistematico, applicabile a ogni forma di cessazione dal servizio senza esclusioni di tal genere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
- della missiva pec (prov. INPS.4900.21/06/2021.1093303), notificata il 21 giugno 2021, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Milano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nella medesima data, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che «Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art. 21, della legge 232/1990 (mod. art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poichè deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda; indicazioni in tal senso sono state impartite dalla Direzione Centrale Previdenza Ex Inpdap con Informativa n. 280 del 15.3.2001.»;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Milano, (atto n. 18479 del 17 maggio 2021) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonche' per l'accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2021, proposto da
Gaspare Pez, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
- condanna l’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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