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Sentenza n. 202300200/2023

Sentenza n. 202300200/2023

4A - APPALTI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300200/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
del Decreto n. Prot. DAPPR03.14/06/2021.0001559.U in data 14 giugno 2021 con cui il Provveditore del Provveditorato Regionale Lombardia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha approvato gli atti di gara, la proposta di aggiudicazione del R.U.P. ed ha riaggiudicato al R.T.I. SLEM/NOI il servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nelle sedi degli Istituti Penitenziari ed Istituti di Istruzione della circoscrizione territoriale della Lombardia - CIG 8219932678; della nota di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione in data 14/06/2021, con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato a Dussmann Service l'aggiudicazione della gara al R.T.I. SLEM/NOI; della nota Prot. m_dg.dappr03.10-06-20210000010.id del 10 giugno 2021 con cui il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. SLEM/NOI; del verbale n. 1 del 23 giugno 2020 del RUP; della nota prot. 2020/53577 del 8 luglio 2020 con cui il RUP ha disposto l'ammissione dell'offerta del R.T.I. SLEM/NOI alla gara; del Decreto 51620 del 6 luglio 2020 con cui è stata nominata la Commissione di gara; del verbale n. 2 del 09/07/2020 del RUP; del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 10 luglio 2020; del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice del 27 luglio 2020; del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 28 luglio 2020; del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice del 29-30 luglio 2020; del verbale n. 3 del 5 agosto 2020 del RUP; del verbale n. 4 del 26 agosto 2020 del RUP; dell'art. 5 del Disciplinare di gara nella parte in cui, in caso di partecipazione in R.T.I., si limita a richiedere il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, senza individuare anche il necessario possesso, da parte dei componenti del R.T.I., dei requisiti di partecipazione in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio che dichiarano di svolgere;  degli artt. 7.2.2 e 7.2.3 del Disciplinare di gara nella parte in cui prevedono che i requisiti di fatturato (generale e specifico) debbano essere posseduti dal R.T.I. orizzontale nel suo complesso, senza imporre che i componenti del R.T.I. possiedano i requisiti di partecipazione in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio che dichiarano di svolgere;  dell'art. 7.3.1 del Disciplinare di gara nella parte in cui prescrive che i requisiti di capacità tecnica professionale debbano essere posseduti da tutti i componenti del R.T.I. orizzontale senza specificare che il possesso dei requisiti deve essere in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio che dichiarano di svolgere i componenti del R.T.I.; dell'art. 15 del Disciplinare di gara nella parte in cui, disciplinando il possesso dei requisiti all'interno del R.T.I., prescrive solamente il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria, senza individuare anche il necessario possesso, da parte dei componenti del R.T.I., dei requisiti di partecipazione in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio che dichiarano di svolgere; degli artt. 16 e 18 del Disciplinare di gara e dell'art. 17 del C.S.A. nella parte in cui individuano i criteri di valutazione dell'offerta tecnica con il sistema tabellare (cd. on/off) e prevedono l'attribuzione secondo tale sistema di ben n. 50 punti su 70;  di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati, lo Schema di contratto, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato dalle Amministrazioni resistenti con il R.T.I. SLEM/NOI S.C.S.; nonché per la declaratoria dell'illegittimità del giudizio di ammissibilità della domanda di partecipazione del R.T.I. SLEM/NOI nonostante fosse priva dei necessari requisiti di partecipazione; dell'illegittimità del giudizio di ammissibilità dell'offerta tecnica del R.T.I. SLEM/NOI nonostante violasse il divieto di alternatività ed indeterminatezza, non risultando univoca; dell'illegittimità del giudizio di ammissibilità dell'offerta e delle giustificazioni del R.T.I. SLEM/NOI nonostante contrastassero con le specifiche tecniche del C.S.A.; dell'illegittimità del giudizio della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha assegnato all'offerta tecnica del R.T.I. SLEM/NOI il punteggio di n. 70 punti; dell'illegittimità del giudizio di ammissibilità dell'offerta e delle giustificazioni del R.T.I. SLEM/NOI in ragione dell'incompatibilità col necessario rispetto del CCNL di settore; dell'illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta del R.T.I. SLEM/NOI, con conseguente declaratoria dell'incongruità di tale offerta; dell'illegittimità dell'aggiudicazione in favore del R.T.I. SLEM/NOI; dell'illegittimità della lex specialis di gara nella parte in cui individua i criteri di valutazione dell'offerta tecnica con il sistema tabellare (cd. on/off) e prevede l'attribuzione secondo tale sistema di ben n. 50 punti su 70; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a: (i) in via principale, annullati tutti i provvedimenti impugnati: a escludere dalla gara l'offerta del R.T.I. SLEM/NOI in ragione della carenza dei requisiti di partecipazione e per la presentazione di una dichiarazione inveritiera; a escludere dalla gara l'offerta del R.T.I. SLEM/NOI per il contrasto con le specifiche tecniche indicate dal C.S.A. e dai suoi allegati; a escludere dalla gara l'offerta del R.T.I. SLEM/NOI in quanto alternativa, indeterminata e non univoca; a decurtare dal punteggio tecnico assegnato all'offerta tecnica del R.T.I. SLEM/NOI i punti assegnati per il criterio del recupero sul cibo non somministrato e per voci che non sono state computate dal R.T.I.; previo espletamento, occorrendo, di una verificazione o una consulenza tecnica ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a., dichiarare che l'offerta del R.T.I. SLEM/NOI è incongrua e non adeguata a garantire la remunerazione dell'appalto, con conseguente esclusione dell'offerta; collocare al 1° posto della graduatoria di gara Dussmann Service; dichiarare l'aggiudicazione del servizio in favore di Dussmann Service; (ii) in via subordinata: annullati tutti i provvedimenti impugnati, condannare le Amministrazioni resistenti: a effettuare correttamente, tenendo in considerazione quanto argomentato nel presente ricorso, la verifica sull'anomalia dell'offerta e del R.T.I. SLEM/NOI ex art. 95 e 97 CCP, con ogni effetto di legge; a rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione del R.T.I. SLEM/NOI; (iii) in via di ulteriore subordine: condannare le Amministrazioni resistenti alla riedizione della gara; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2021, proposto da Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Roberto Invernizzi, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, e Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
S.L.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di S.L.E.M. S.r.l. e del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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