1A/N - AFFIDAMENTI - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO PARZIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300020/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente è una cooperativa sociale che ha presentato istanza di accesso agli atti presso il Comune di San Donato Milanese in data 24 giugno 2022, per ottenere visione e copia della documentazione relativa a una procedura di gara per l'assegnazione di un appalto pubblico. Dinanzi alla parziale denegazione del Comune del 12 luglio 2022 e al successivo rifiuto esplicito del 29 luglio 2022, la cooperativa ha sollecitato l'istanza con ulteriori note del 6 e 19 luglio 2022 senza ottenere soddisfazione. Il Comune si è rifiutato specificamente di esibire l'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria, presumibilmente invocando ragioni di tutela della riservatezza commerciale e della proprietà intellettuale. Di fronte a tale diniego, la cooperativa ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sia i provvedimenti di denegazione che l'intera documentazione della procedura di gara, al fine di far valere il proprio diritto di accesso e ottenere l'ordine di esibizione dei documenti.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dall'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo, che riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di accedere a documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Il diritto di accesso costituisce un corollario essenziale del principio di trasparenza amministrativa e rappresenta uno strumento di controllo diffuso sull'operato della Pubblica Amministrazione. La legge prevede che l'accesso possa essere denegato solo per motivi specificamente enumerati e tassativamente interpretati, tra cui la tutela della riservatezza commerciale di terzi, la protezione della proprietà intellettuale, la sicurezza nazionale e altre cause puntuali disciplinate dalla normativa sulla privacy e sulla concorrenza. Nel contesto delle procedure di gara e appalti pubblici, il diritto di accesso riveste particolare rilevanza in quanto strumento di trasparenza procedurale, e il momento del rilascio della documentazione risulta decisivo per valutare se le ragioni di riservatezza siano ancora sussistenti dopo la conclusione della procedura.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'estensione del diritto di accesso quando una procedura di gara fosse già conclusa e aggiudicata, e in particolare se il Comune potesse legittimamente denegare l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria sulla base di considerazioni di riservatezza e protezione della concorrenza. La questione era se la cooperativa, pur non essendo stata parte diretta della gara, potesse vantare una posizione giuridica qualificata tale da giustificare l'accesso alla documentazione relativa a una procedura di interesse pubblico. Un ulteriore aspetto critico era se le ragioni di tutela della riservatezza commerciale conservassero la loro validità anche dopo la conclusione della gara, ovvero se con l'aggiudicazione venisse meno lo scopo della riservatezza originaria, cioè la protezione della concorrenza durante lo svolgimento della procedura.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha operato una distinzione procedurale fondamentale dichiarando inammissibile la parte del ricorso volta a impugnare direttamente i vizi della procedura di gara, in quanto tali contestazioni avrebbero richiesto il ricorso agli strumenti e ai termini specificamente previsti dalla normativa sugli appalti pubblici. Tuttavia, il collegio ha riconosciuto l'ammissibilità della domanda formulata ai sensi dell'articolo 116 comma 1 c.p.a., relativa al diritto di accesso civico ai documenti amministrativi. Nel merito, il giudice ha valutato che la ricorrente possedeva un interesse qualificato alla conoscenza della documentazione della gara, trattandosi di procedura finanziata da risorse pubbliche soggetta al controllo dei cittadini. Il Tribunale ha quindi verificato se le ragioni addotte dal Comune per denegare l'accesso fossero sufficientemente motivate e proporzionate. Ritenendo che la gara fosse ormai conclusa e l'aggiudicataria determinata, il collegio ha concluso che l'ostensione della documentazione tecnica non avrebbe comportato danno alla concorrenza, il cui scopo di tutela si era esaurito con la chiusura della procedura e l'avvenuta aggiudicazione. Il rifiuto del Comune, privo di adeguata motivazione specifica, è stato quindi qualificato come illegittimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso per la parte relativa alla domanda di accesso ai sensi dell'articolo 116 comma 1 c.p.a., ordinando al Comune di San Donato Milanese di esibire e rilasciare l'offerta tecnica dell'aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre condannato l'ente municipale al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in duemila euro oltre agli oneri fiscali, previdenziali e alle spese generali di legge a carico del Comune. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, conferendo al provvedimento la massima efficacia esecutiva e rendendo immediatamente vincolante l'obbligo di esibizione nei confronti del Comune.
Massima
Il diritto di accesso civico ai documenti di una procedura di gara già conclusa e aggiudicata non può essere legittimamente denegato sulla sola base di considerazioni di riservatezza commerciale quando la Pubblica Amministrazione non fornisca una motivazione specifica e proporzionata e quando l'interessato dimostri una situazione giuridica qualificata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento a) del provvedimento prot. 28240/2022 del 12.7.2022 con cui è stata parzialmente denegata l'istanza di accesso agli atti del 24.6.2022, la cui è esitazione è stata successivamente sollecitata con le note del 6.7.2022 e del 19.7.2022, e non è stata disposta l'integrale ostensione della documentazione richiesta; b) del provvedimento prot. 30221/2022 del 29.7.2022 con cui è stata espressamente denegata la richiesta ostensiva relativa all'integrale trasmissione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria; c) ove e per quanto lesivi, di tutti i verbali di gara; d) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di esito della gara; e) ove e per quanto lesive, della Determina Dirigenziali nn.256/2022 e 265/2022; f) di tutta la documentazione, presupposta, connessa e consequenziale dei provvedimenti gravati con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti, nonché per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente; nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato. sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2022, proposto da Nasce un Sorriso Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323; Comune di San Donato Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; Associazione Aias di Milano Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - dichiara inammissibile il ricorso in relazione all’impugnazione degli atti di gara; - accoglie il ricorso in relazione alla domanda ex art. 116 comma 1 c.p.a. e per l’effetto ordina al Comune di San Donato Milanese l’ostensione dell’offerta tecnica entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione o dalla notifica della presente ordinanza. Condanna il Comune di San Donato Milanese al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese della presente fase che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza, oltre che alla ricorrente, al Comune di San Donato Milanese per gli adempimenti di competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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