4H - CARABINIERI - TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301994/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un carabiniere della Legione Carabinieri Lombardia ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento notificatogli il 27 ottobre 2022, con il quale il comando della Legione lo trasferiva presso una diversa stazione. Il trasferimento era stato disposto con decreto della Legione Carabinieri Lombardia, Ufficio Personale, datato 26 ottobre 2022. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, ha impugnato tale provvedimento sostenendo che esso sarebbe affetto da uno o più vizi di legittimità che ne avrebbero dovuto determinare l'annullamento. Il Ministero della Difesa ha costituito il giudizio contestando le deduzioni del ricorrente tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostenendo la piena legittimità del trasferimento. La causa è stata trattata in camera di consiglio il 31 maggio 2023, con l'intervento dei difensori delle parti e la partecipazione del collegio giudicante.
Il quadro normativo
I trasferimenti del personale militare in servizio attivo sono disciplinati da norme previste nel diritto amministrativo militare e dalle disposizioni contenute negli ordinamenti dei Carabinieri, che prevedono poteri ampi per il comando in materia di gestione del personale e di mobilità interna. Tali provvedimenti devono tuttavia rispettare i principi generali del diritto amministrativo, quali il rispetto dei procedimenti previsti dalla legge, il principio di ragionevolezza, la proporzionalità delle misure adottate e il divieto di discriminazione. La giurisdizione amministrativa, attraverso i TAR, è competente a sindacare i provvedimenti amministrativi, inclusi quelli in materia di gestione del personale militare, ove sussista un interesse legittimo della parte ricorrente. Il controllo giudiziale si estende alla verifica della legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti, nonché alla corretta applicazione delle norme di legge e dei principi costituzionali.
La questione giuridica
Il punto controverso della lite riguardava la legittimità del trasferimento disposto dal comando della Legione, ossia se il provvedimento fosse conforme alla legge, se fossero stati rispettati i procedimenti previsti e i principi di razionalità amministrativa, e se il ricorrente disponesse di un interesse legittimo idoneo a essere tutelato in sede giudiziale amministrativa. Il ricorrente presumibilmente deduceva vizi nella formazione del provvedimento, nella motivazione insufficiente, nella violazione di norme procedurali, ovvero sosteneva che il trasferimento fosse stato adottato senza un fondamento ragionevole o in contrasto con situazioni personali meritevoli di protezione. Il Ministero della Difesa, al contrario, doveva dimostrare che il trasferimento rientrava nelle facoltà ordinarie di gestione del personale militare, che era stato adottato secondo le procedure previste e che era ragionevole alla luce delle esigenze organizzative dell'amministrazione militare.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, esaminati gli atti di causa e ascoltati gli argomenti delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 31 maggio 2023, ha valutato attentamente le doglianze sollevate dal ricorrente e ha confrontato tali deduzioni con la documentazione amministrativa e la disciplina normativa applicabile. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento di trasferimento fosse stato adottato secondo le procedure previste dall'ordinamento militare e che rientrava nei poteri ordinari di gestione e mobilità del personale conferiti al comando della Legione Carabinieri. Ha accertato che la decisione di trasferimento trovava fondamento nelle esigenze organizzative e funzionali dell'ente militare, e che il ricorrente non aveva provato l'esistenza di violazioni procedurali, di irragionevolezza manifesta o di trattamento discriminatorio. Il collegio ha inoltre considerato che, nella materia della gestione del personale militare, gli amministranti godono di un ampio margine di discrezionalità al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio, e che il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare alla verifica del rispetto dei vincoli normativi e dei principi generali, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso del carabiniere e ha dichiarato compensate le spese di giudizio, cosicché ciascuna parte rimane responsabile dei propri costi processuali. Con tale decisione, il provvedimento di trasferimento ha acquistato piena stabilità e legittimità, restando vincolante per il ricorrente, il quale ha l'obbligo di ottemperare all'ordine di trasferimento presso la nuova stazione assegnatagli. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 alla presenza dei magistrati Gabriele Nunziata, presidente, Antonio De Vita, relatore, e Katiuscia Papi, primo referendario.
Massima
I trasferimenti del personale militare in servizio attivo rientrano nella discrezionalità amministrativa ordinaria dell'ente militare, fondata sulle esigenze di efficienza e organizzazione del servizio, e la legittimità del provvedimento di trasferimento non può essere sindacata dal giudice amministrativo ove siano stati rispettati i procedimenti normativi e i principi di ragionevolezza generale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-del 26 ottobre 2022 della Legione Carabinieri “Lombardia” - SM Ufficio Personale, notificato in data 27 ottobre 2022, recante il trasferimento d’autorità del ricorrente presso la Stazione di -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76; - il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visto il decreto n. 1285/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 31 maggio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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