4H - CARABINIERI - SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301993/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Legione Carabinieri "Lombardia", è stato sottoposto a un procedimento disciplinare in seguito al quale gli è stata irrogata, con atto del 2 giugno 2022, la sanzione disciplinare della consegna per quattro giorni. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento sanzionatorio proponendo ricorso gerarchico presso la medesima Legione Carabinieri, ricorso che è stato rigettato con decisione del 17 agosto 2022. Dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, il ricorrente ha contestato sia il provvedimento sanzionatorio originario sia il rigetto del ricorso gerarchico, assumendo che la sanzione disciplinare fosse illegittima per vizi procedurali o sostanziali nel procedimento disciplinare che l'ha originata.
Il quadro normativo
Le sanzioni disciplinari in seno alle forze armate sono disciplinate dal Codice dell'ordinamento militare, nonché dalle disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti interni dell'Arma dei Carabinieri. Il diritto del militare di impugnare i provvedimenti sanzionatori attraverso il ricorso gerarchico rappresenta una garanzia fondamentale del contraddittorio e della difesa, come previsto dalle normative sulla procedura disciplinare nelle amministrazioni pubbliche. Il Tribunale amministrativo è il giudice competente a sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, incluse le sanzioni disciplinari, valutando sia il rispetto dei presupposti procedurali sia l'adeguatezza delle motivazioni e della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata.
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la sanzione della consegna per quattro giorni sostenendo che il procedimento disciplinare da cui scaturiva fosse affetto da vizi procedurali ovvero che la sanzione inflitta fosse sproporzionata o infondata rispetto alla condotta addebita. La controversia pertanto verteva sulla legittimità amministrativa del provvedimento sanzionatorio, intesa sia come rispetto dell'iter procedimentale previsto dalla normativa disciplinare militare sia come coerenza e ragionevolezza della decisione alla luce della gravità della condotta contestata e dei precedenti applicativi in materia.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, dal dispositivo si evince che il Tribunale ha ritenuto di respingere il ricorso, il che significa che ha valutato la sanzione disciplinare come legittima sia sotto il profilo procedimentale sia sotto quello sostanziale. Il collegio giudicante ha presumibilmente verificato che il procedimento disciplinare fosse stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali dovute al ricorrente, che la condotta contestata risultasse concretamente provata, e che la misura sanzionatoria scelta, nella specie la consegna per quattro giorni, fosse proporzionata alla violazione riscontrata secondo gli standard e le prassi applicative dell'Arma dei Carabinieri.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 31 maggio 2023, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando quindi la legittimità sia della sanzione disciplinare originaria che del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, e ai dati personali delle parti è stato applicato l'oscuramento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La sanzione disciplinare inflitta a un militare dell'Arma dei Carabinieri non è annullabile in sede amministrativa quando il procedimento disciplinare sia stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali, la condotta contestata sia provata e la misura sanzionatoria risulti proporzionata alla violazione riscontrata secondo gli standard applicativi dell'Amministrazione militare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-del 17 agosto 2022 della Legione Carabinieri “Lombardia”, notificato in data 26 agosto 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l’atto n. -OMISSIS- del 2 giugno 2022 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di giorni 4; - dell’atto avente protocollo n. -OMISSIS- del 2 giugno 2022, emanato dalla Legione Carabinieri “Lombardia” – Compagnia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 7 giugno 2022, e recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna per giorni 4; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76; - il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 31 maggio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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