AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301989/2023

Sentenza n. 202301989/2023

4H - CARABINIERI - TRASFERIMENTO D'UFFICIO - REVOCA ALLOGGIO DI SERVIZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301989/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento,
- dei provvedimenti adottati in data 18 giugno 2021 dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” - S.M. - Ufficio Personale: 1) n. -OMISSIS-/Imp. di prot., avente per oggetto “trasferimento d’autorità”; 2) n. -OMISSIS-1/Imp. di prot. afferente alla “revoca alloggio di servizio”;
- di ogni altro atto, prodromico, presupposto, preparatorio, contestuale, connesso o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2021, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Galdi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, e il Comando della Legione Carabinieri Lombardia, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando della Legione Carabinieri Lombardia;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 14 giugno 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →