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Sentenza n. 202301976/2023

Sentenza n. 202301976/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO SANITARIO-SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301976/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La cooperativa sociale Seriana 2000 ha proposto ricorso avverso l'aggiudicazione di una procedura di gara indetta dall'Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino per l'affidamento del servizio di gestione sanitario-socio-assistenziale della Residenza Sanitaria Assistenziale di Valsasino per il quinquennio 2023-2027, con possibilità di rinnovo biennale fino al 2029. L'aggiudicazione è stata assegnata alla cooperativa Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus con determinazione del Direttore generale dell'Azienda in data 15 febbraio 2023. La procedura è stata gestita dalla Provincia di Lodi in qualità di Centrale Unica di Committenza, che aveva approvato le risultanze di gara con determinazione n. 37 del 27 gennaio 2023. Seriana 2000, esclusa dalla gara, ha contestato la regolarità della procedura di valutazione delle offerte e la congruità dell'offerta tecnica e economica della cooperativa aggiudicataria, sollevando specifiche violazioni nei verbali di valutazione e nei subprocedimenti di verifica.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina delle procedure di gara per l'affidamento di servizi pubblici, soggetta al Codice dei contratti pubblici e alla relativa legislazione amministrativa. I principi fondamentali che governano tali procedure includono la trasparenza, l'imparzialità, la non discriminazione e il corretto svolgimento della valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico che economico. La verifica di congruità dell'offerta rappresenta una fase cruciale della procedura, finalizzata a escludere offerte manifestamente abnormi rispetto al valore medio di mercato. La Centrale Unica di Committenza, come struttura preposta alla gestione della gara, ha l'obbligo di assicurare il corretto svolgimento di tutte le fasi procedurali, dalla valutazione tecnica alla verifica della congruità, secondo le norme vigenti e il bando di gara.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità delle modalità con cui erano state valutate l'offerta tecnica di Nuova Assistenza e la relativa congruità rispetto alle offerte concorrenti e ai costi di mercato per il servizio in questione. Seriana 2000 contestava la corretta applicazione dei criteri di valutazione e denunciava violazioni procedurali nei verbali di valutazione datati 28 dicembre 2022 e 9 gennaio 2023, nonché la carenza di motivazione adeguata nella determinazione di congruità dell'offerta aggiudicataria. La questione era rilevante sotto il profilo del diritto amministrativo contrattuale, poiché riguardava l'esercizio corretto del potere amministrativo nella gestione di una procedura competitiva per un servizio essenziale come l'assistenza sanitaria e socio-assistenziale, con implicazioni dirette sulla par condicio tra i concorrenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi approfondita della procedura di gara, esaminando i vizi procedurali e sostanziali evidenziati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti. Il collegio ha riscontrato violazioni nella valutazione dell'offerta tecnica e nelle procedure di verifica della congruità, accogliendo le doglianze della ricorrente Seriana 2000 in relazione alla regolarità dei verbali di valutazione e alla legittimità dei criteri applicati nella verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria. Le giustificazioni fornite da Nuova Assistenza per escludere l'anomalia della propria offerta sono state giudicate insufficienti e non idonee a superare le criticità procedurali riscontrate. Il collegio ha dato rilevanza al principio di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti, concludendo che i vizi procedurali accertati inficiavano l'intera procedura di gara e rendevano illegittima l'aggiudicazione conseguente a tali vizi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto sia il ricorso principale presentato da Seriana 2000 che il ricorso incidentale proposto da Nuova Assistenza nel corso del giudizio, disponendo l'annullamento della Determinazione del Direttore generale dell'Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino n. 20 del 15 febbraio 2023 di aggiudicazione a Nuova Assistenza, della determinazione della Provincia di Lodi n. 37 del 27 gennaio 2023 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. La sentenza ha inoltre riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro nella posizione contrattuale, previa dichiarazione di inefficacia del contratto qualora già sottoscritto, ovvero per equivalente in caso di impossibilità pratica. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata idonea all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

La violazione delle procedure di valutazione delle offerte tecniche e dei verbali relativi alla verifica di congruità dell'offerta, insieme all'insufficienza della motivazione delle determinazioni amministrative conseguenti, determina l'illegittimità dell'intera procedura di gara e rende illegittima l'aggiudicazione, con conseguente obbligo di annullamento e di ripetizione della procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:
- della Determinazione del Direttore generale dell’Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino n. 20 del 15 febbraio 2023, di aggiudicazione alla Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione sanitario-socio-assistenziale della Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per il quinquennio 2023-2027, ripetibile per il biennio 2028-2029, comunicata il 15 febbraio 2023;
- ove occorra, della determinazione n. 37 del 27 gennaio 2023 con la quale la Provincia di Lodi, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ha approvato le risultanze di gara e proposto l’aggiudicazione in favore della cooperativa Nuova Assistenza;
- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche (verbali del 28 dicembre 2022 e del 9 gennaio 2023);
- dei verbali relativi al subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, di estremi non conosciuti, e della relazione conclusiva del R.U.P. di congruità dell’offerta aggiudicataria;
- della nota prot. n. 134 del 24 gennaio 2023 con la quale l’Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite da Nuova Assistenza a escludere l’anomalia dell’offerta aggiudicataria concludendo per la sua congruità;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Seriana 2000 Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG 9460918484, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzetta U. Giordano n. 4;
- l’Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Andena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
- la Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Bezzi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Pellegrini e Carla Zucco e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda dei Servizi alla Persona Valsasino e della Provincia di Lodi;
Visto il ricorso incidentale, a valere anche come memoria di costituzione, proposto da Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 luglio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie sia il ricorso principale (introduttivo e per motivi aggiunti) che il ricorso incidentale, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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