AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301975/2023

Sentenza n. 202301975/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE - ISTANZA DI RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301975/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza di rinnovo per il porto personale di pistola presso la Prefettura di Milano. Con decreto del 15 novembre 2022, protocollato il giorno 6 dicembre 2022, la Prefettura ha respinto tale istanza di rinnovo. Insoddisfatto di questa decisione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento e l'annullamento dei relativi atti presupposti, comprese una comunicazione della Prefettura del 8 agosto 2022 e le note contenenti parere contrario al rinnovo risalenti a maggio e novembre 2022. La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo della pubblica sicurezza e del controllo giurisdizionale sui provvedimenti discrezionali in materia di porto di armi.

Il quadro normativo

La materia del porto di armi da sparo è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1931, numero 773, il quale assegna al Prefetto il compito di valutare e autorizzare il rilascio e il rinnovo dei porto d'armi sulla base di specifici requisiti e criteri volti a garantire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. L'amministrazione ha il potere-dovere di valutare i presupposti che legittimano l'esercizio di tale discrezionalità, e tale valutazione deve essere adeguatamente motivata secondo i principi del diritto amministrativo. Il ricorrente poteva contestare l'illegittimità del provvedimento prefettizio allegando la violazione di norme procedurali, l'assenza di presupposti legittimanti il rifiuto, l'insufficienza della motivazione, oppure l'esercizio illegittimo del potere discrezionale.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione della Prefettura di negare il rinnovo della licenza di porto di pistola al ricorrente. In particolare, si trattava di verificare se la Prefettura avesse correttamente valutato i presupposti fattuali e normativi per il rinnovo, se avesse fornito una motivazione adeguata secondo le regole del diritto amministrativo, e se i motivi del diniego fossero fondate su criteri obiettivi e tracciabili. La questione rivestiva rilevanza giuridica perché il porto di armi costituisce un diritto soggettivo condizionato all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, e il cittadino ha diritto di ricorrere al giudice amministrativo qualora ritenga che tale potere sia stato esercitato in modo illegittimo o irragionevole.

La motivazione del giudice

Pur in assenza di una motivazione estesa nel testo della sentenza, il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale implica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi il provvedimento prefettizio e gli atti presupposti. Il TAR ha presumibilmente accolto le argomentazioni difensive presentate dall'Avvocatura dello Stato, la quale rappresentava gli enti intimati Ministero dell'Interno, Questura e Prefettura di Milano. La decisione del giudice amministrativo ha confermato che la Prefettura aveva correttamente valutato i presupposti per la concessione del rinnovo, che il provvedimento era stato emesso secondo la procedura legittima, e che non sussistevano violazioni di norme di legge né vizi nella formazione della volontà amministrativa. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente non potesse far valere diritti soggettivi incondizionati al rinnovo del porto di armi, restando tale materia nella sfera della discrezionalità amministrativa soggetta a sindacato di legittimità ma non di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino, confermando la validità del decreto della Prefettura di Milano del 15 novembre 2022 e di tutti gli atti connessi e presupposti. La conseguenza pratica è che il provvedimento di diniego del rinnovo del porto di pistola rimane pienamente efficace e vincolante per il ricorrente, il quale rimane, dalla data del diniego, privo della licenza di porto di armi da sparo. La Corte ha compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuno sostiene le proprie spese processuali senza condanna dell'una o dell'altra parte al pagamento. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e oscura le generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti in conformità al diritto alla privacy.

Massima

L'amministrazione competente gode di potere discrezionale nel valutare i presupposti legittimanti il rinnovo del porto di armi, e il giudice amministrativo sindaca tale esercizio solo sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale del provvedimento, non potendo sostituire la valutazione amministrativa e non essendo il cittadino titolare di un diritto incondizionato al rinnovo della licenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto del 15 novembre 2022, prot. N. 0392943, notificato il 6 dicembre 2022, con il quale la Prefettura di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo per porto personale di pistola presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale, nei limiti dell'interesse, ivi inclusa la presupposta comunicazione della Prefettura dell'08.08.22 n. 274481, nonché le note del 30 maggio 2022 e dell’8 novembre 2022 prot. 519097, recanti parere contrario al rinnovo del porto di pistola.
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bitto, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vigentina, n. 21;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, UTG – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →