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Sentenza n. 202301970/2023

Sentenza n. 202301970/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301970/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un datore di lavoro ha presentato istanza di emersione ai sensi del Decreto Legge 34/2020, disciplina straordinaria che consente la regolarizzazione di lavoratori stranieri in posizione irregolare, con lo scopo di portare alla luce situazioni di lavoro nero e conseguire la regolarizzazione amministrativa e contributiva dei rapporti di lavoro. La Prefettura della Provincia di Varese, con provvedimento notificato il 13 ottobre 2022, ha rigettato tale istanza senza accogliere le richieste formulate dal datore di lavoro. Avverso tale rigetto il datore di lavoro ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, lamentando l'illegittimità del provvedimento prefettizio per violazione di norme di procedura amministrativa, difetto di istruttoria adeguata, o errata interpretazione della normativa sulla emersione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legge 34/2020, convertito in legge, che ha introdotto istituti straordinari per l'emersione di lavoratori stranieri irregolari al fine di contrastare il lavoro nero, tutelare i lavoratori vulnerabili e garantire adeguata fiscalità e contribuzione previdenziale. La procedura di emersione richiede che il datore di lavoro presenti istanza secondo modalità e termini tassativi, fornendo documentazione comprovante l'effettivo rapporto di lavoro con il lavoratore straniero. L'amministrazione prefettizia, nel vagliare le istanze, deve rispettare i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità, nonché motivare adeguatamente ogni decisione di accoglimento o rigetto secondo le norme del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del rigetto opposto dalla Prefettura all'istanza di emersione, ossia se tale rigetto fosse stato adottato con piena conformità alle procedure normative previste dal Decreto Legge 34/2020, se fosse stato adeguatamente motivato e fondato su una corretta istruttoria amministrativa. La questione investiva il diritto del datore di lavoro a ottenere una decisione amministrativa non arbitraria e fondata, nonché a fruire della possibilità legislativamente prevista di regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri mediante il procedimento di emersione. Era altresì in gioco il bilanciamento tra la discrezionalità amministrativa della Prefettura nell'applicare la normativa e i vincoli giuridici che disciplinano tale discrezionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della discussione orale tenuta il 16 maggio 2023, ha ritenuto che il provvedimento prefettizio di rigetto della istanza di emersione presentasse vizi sostanziali e procedurali tali da determinarne l'illegittimità. Il collegio giudicante ha accolto le censure mosse dal ricorrente, riconoscendo che la Prefettura non aveva rispettato adeguatamente le modalità procedurali prescritte dal Decreto Legge 34/2020 o non aveva fornito una motivazione sufficientemente articolata e coerente con i dati di fatto accertati, oppure aveva errato nell'interpretazione delle norme in materia di emersione. La sentenza rispecchia il principio consolidato in diritto amministrativo secondo il quale ogni atto amministrativo deve essere correttamente motivato e fondato su una istruttoria congrua, specialmente quando incida su diritti e interessi qualificati dei cittadini o degli imprenditori.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Prefettura della Provincia di Varese che aveva rigettato l'istanza di emersione. Con tale annullamento, il datore di lavoro recupera il diritto di veder valutata l'istanza di emersione secondo il corretto procedimento amministrativo, dovendo la Prefettura riesaminare la richiesta in conformità ai principi e alle norme vigenti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo la consueta regola per cui ciascuno sopporta le proprie spese quando non sia accertata colpa particolarmente grave. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

La Prefettura, nel decidere su istanze di emersione di lavoratori stranieri irregolari secondo il Decreto Legge 34/2020, deve rispettare integralmente le procedure previste dalla legge, fornire motivazione adeguata e articolata della propria decisione, e fondare il provvedimento su una istruttoria completa e conforme ai fatti allegati dal ricorrente, pena l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento medesimo in sede di ricorso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- dalla Prefettura della Provincia di Varese e notificato al ricorrente in data 13.10.2022 con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi del Decreto Legge 34/2020;
sul ricorso numero di registro generale 3385 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda 35;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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