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Sentenza n. 202301946/2023

Sentenza n. 202301946/2023

3O - SERVIZI PUBBLICI - TRASPORTI - LICENZA TAXI - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE LICENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301946/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso affronta la legittimità di un provvedimento di sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone, emanato dal Comune di Milano con atto del 18 ottobre 2022 a seguito di un procedimento disciplinare. La ricorrente, titolare della licenza nel settore della mobilità condivisa o del trasporto pubblico locale, ha impugnato simultaneamente il provvedimento sanzionatorio e il parere della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6 ottobre 2022 che aveva precedentemente espresso valutazioni sulla controversia. Successivamente, il 4 novembre 2022, la ricorrente ha presentato ulteriori motivi per contestare analogo provvedimento di sospensione della licenza emanato da un secondo Comune. La controversia trae origine da questioni relative alle modalità di esercizio della licenza e alle relative violazioni disciplinari rilevate dalle amministrazioni comunali competenti. Il caso rappresenta una tipica fattispecie di sindacato amministrativo su provvedimenti che incidono significativamente sulla sfera economica e professionale dei titolari di autorizzazioni pubbliche.

Il quadro normativo

La disciplina delle licenze di esercizio per il trasporto di persone e della mobilità condivisa è articolata su più livelli normativi, compresi decreti legislativi, leggi regionali e regolamenti comunali che definiscono i requisiti, le modalità di esercizio e i meccanismi sanzionatori. Le amministrazioni comunali dispongono di competenza per emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei titolari di licenze, secondo procedure che devono garantire il rispetto dei principi di corretta istruttoria, proporzionalità e correttezza procedimentale. L'intervento delle Commissioni tecniche disciplinari regionali rientra nel sistema di controllo e verifica della conformità dell'esercizio dell'attività alle norme vigenti. Il sindacato del Tribunale Amministrativo Regionale su tali provvedimenti si esercita secondo i principi del diritto amministrativo, verificandone la legittimità sotto il profilo della competenza, della procedura seguita e della fondatezza dei presupposti di fatto e di diritto. La sentenza deve altresì considerare il bilanciamento tra l'esigenza di controllo amministrativo su attività regolate e le garanzie di trasparenza e imparzialità dovute ai soggetti interessati.

La questione giuridica

Il punto controverso principale riguarda se il provvedimento di sospensione della licenza fosse stato adottato nel rigoroso rispetto delle procedure legalmente prescitte e se ricorressero effettivamente gli elementi di fatto che giustificassero l'irrogazione di una sanzione così gravosa per il titolare. Centrale nella fattispecie è la valutazione della correttezza procedurale del procedimento disciplinare, compresa la verifica sul ruolo e l'incidenza del parere della Commissione tecnica regionale. Ulteriore aspetto di rilievo riguarda il rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione contestata e l'entità della sanzione, nonché la salvaguardia dei diritti fondamentali del ricorrente quali il diritto al lavoro e l'accesso alla professione. La complessità emerge dalla necessità di conciliare l'interesse pubblico nel controllo delle attività regolate con le esigenze di certezza del diritto e di garanzie procedimentali avverso l'arbitrio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruzione della causa e dell'esame approfondito dei motivi allegati, ha compiuto una valutazione complessiva della legittimità del provvedimento impugnato. Dalla decisione di accogliere il ricorso originario e disporne l'annullamento si evince che il collegio ha riscontrato in capo al provvedimento del Comune di Milano vizi sostanziali di carattere procedurale o materiale tali da compromettere la sua legittimità amministrativa. Il giudice ha presumibilmente verificato che le procedure previste dalla normativa sulla disciplina dei trasporti pubblici non fossero state correttamente seguite, ovvero che mancassero i presupposti fattici necessari per giustificare una sanzione così incisiva come la sospensione della licenza di esercizio. La decisione di respingere i motivi aggiunti relativi al secondo Comune suggerisce che il collegio ha ritenuto quella fattispecie giuridicamente e fattuamente differenziata, oppure supportata da profili di ricorsività insufficienti. Il compenso delle spese di lite rappresenta una soluzione proporzionata, distribuendo equamente i costi processuali tra l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dei motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso introduttivo e conseguentemente ha annullato il provvedimento del Comune di Milano del 18 ottobre 2022 di sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone. A fronte di questa decisione favorevole alla ricorrente, il giudice ha respinto i motivi aggiunti concernenti il provvedimento del secondo Comune, il quale pertanto conserva piena validità e vincolatività. Le spese di lite sono state compensate tra le parti nella loro totalità, distribuendo i costi processuali senza oneri aggiuntivi a carico della ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalle autorità amministrative competenti, assicurando così efficacia immediata alla reintegrazione della ricorrente nella titolarità della licenza di esercizio. Inoltre, il giudice ha ordinato alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento dei dati personali della ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a identificarla, al fine di tutelare la riservatezza secondo la normativa sulla privacy.

Massima

Una sanzione disciplinare di sospensione della licenza di esercizio per il trasporto di persone è illegittima quando affetta da difetti procedimentali sostanziali ovvero carente dei presupposti di fatto necessari a giustificare una misura così gravosa per l'esercizio della professione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Marco Bignami, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Estensore Anna Corrado. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Milano, Area trasporto pubblico sharing e sosta, del 18.10.2022 di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone, nonché del parere della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6.10.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 04/11/2022: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone. Sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Comune di -OMISSIS-; visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Dispositivo Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: Accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Respinge i motivi aggiunti. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: Marco Bignami Presidente, Stefano Celeste Cozzi Consigliere, Anna Corrado Consigliere Estensore. Tribunale: TAR Lombardia, Milano. Sezione: Sezione Terza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Milano, Area trasporto pubblico sharing e sosta, del 18.10.2022 di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone, nonché del parere della Commissione tecnica disciplinare regionale del 6.10.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  il 04/11/2022:
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,
del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare della licenza di esercizio per il trasporto di persone.
sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Flavio Baracchini, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-) accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
-) respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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