AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301926/2023

Sentenza n. 202301926/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301926/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Medtronic Italia s.p.a. ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Bando di gara ARIA_2022_013, indetto da ARIA s.p.a. per conto della Regione Lombardia in data 14 ottobre 2022, relativo all'affidamento mediante procedura aperta e accordo quadro di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi. Il bando era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Contratti Pubblici il 21 ottobre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 ottobre 2022. Medtronic ha contestato il bando nella sua interezza, compresi il Capitolato d'Oneri e tutti gli allegati tecnico-economici, nonché la relativa determina di indizione e gli atti correlati. La società ha inoltre presentato istanza di autotutela ad ARIA s.p.a. in data 8 novembre 2022, alla quale è seguita una situazione di silenzio o diniego che è stata a sua volta oggetto di contestazione nel ricorso amministrativo.

Il quadro normativo

La fattispecie si inquadra nel sistema delle procedure di gara per contratti pubblici regolato dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, il Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina la conclusione di contratti di appalto e concessione. In particolare, il ricorso ha interessato la procedura aperta di cui all'articolo 60 del citato decreto e l'accordo quadro previsto dall'articolo 54 comma 4 lettera b), strumenti normativi che consentono alle amministrazioni pubbliche di affidare lavori, forniture e servizi mediante procedimenti trasparenti e competitivi. Il procedimento di gara doveva rispettare i princìpi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e correttezza che informano tutto il sistema contrattuale pubblico italiano e dell'Unione Europea. La materia dei contratti pubblici è particolarmente delicata perché riconcilia il perseguimento dell'efficienza economica con la necessità di garantire pari opportunità a tutti gli operatori interessati.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del bando e degli atti connessi, con Medtronic che evidentemente riteneva che il disciplinare di gara, il capitolato economico o le modalità di aggiudicazione contenessero vizi procedurali ovvero requisiti tecnici o economici potenzialmente discriminatori o comunque irregolari. La società ricorrente ha inoltre impugnato il comportamento della stazione appaltante e di ARIA relativamente al mancato accoglimento dell'istanza di autotutela, mediante la quale probabilmente aveva chiesto il riesame volontario dei vizi denunciati prima del ricorso al giudice amministrativo. La questione presentava quindi aspetti sia formali che sostanziali, investendo contemporaneamente la corretta costituzione della procedura di gara e il comportamento dell'amministrazione nel valutare le doglianze presentate dal ricorrente.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento amministrativo, la situazione fattuale e processuale si è evoluta in modo tale che la ragione originaria del contendere è venuta a mancare. Il TAR ha constatato che, in seguito all'impugnazione del bando e alla presentazione della causa, era intervenuto un fatto sopravvenuto che rendeva priva di significato la decisione sulla questione controversa. Tale circostanza ricorre tipicamente quando la stazione appaltante ritira il bando, lo modifica in maniera sostanziale così da eliminare le presunte irregolarità, oppure la procedura di gara è stata comunque completata e gli effetti che Medtronic intendeva evitare si sono definitivamente realizzati o, al contrario, è stato assegnato il contratto secondo modalità che hanno comunque sanato la situazione. Il collegio giudicante ha applicato la norma di cui all'articolo 120 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo, che consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando il vizio denunciato non sussiste più e non rimane alcun interesse concreto alla decisione della controversia.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, concludendo che il ricorso non necessitava di una pronuncia nel merito poiché gli elementi che lo fondavano avevano perduto rilevanza pratica nel corso del procedimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente al principio per cui ciascuna sostiene le proprie spese quando entrambe hanno agito con ragionevole fondamento processuale. La sentenza ordina che venga eseguita dall'autorità amministrativa, confermando che ARIA s.p.a. e la Regione Lombardia dovranno dare corso alle eventuali conseguenze derivanti dalla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Massima

Quando durante il corso di un ricorso avverso un bando di gara la fattispecie controversa perde i caratteri di attualità e concretezza, venendo meno l'interesse ad agire, il giudice amministrativo può dichiare cessata la materia del contendere senza necesità di decidere nel merito della legittimità dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del Bando di gara ARIA_2022_013 avente ad oggetto “Procedura aperta monolotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi” pubblicato in GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 21/10/2022 ed in GUUE in data 19/10/2022 (GU/S S202 19/10/2022 574179-2022-IT);
della lex specialis tutta, del Capitolato d'Oneri e di tutti i suoi Allegati, e in particolare dell'Allegato “Dettaglio prezzi kit procedurali”;
della Determina n. 826 del 14 ottobre 2022 di indizione della medesima procedura, comprensiva di Nota di indizione e Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50 del 2016;
del silenzio/diniego relativo all' istanza di autotutela inviata da Medtronic in data 8 novembre 2022;
di ogni atto, comunicazione e documento ad essa allegati o in essa richiamati e di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 3112 del 2022, proposto da
MEDTRONIC ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
AB MEDICA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Masotti, Mauro Renna, Carlo Piatti e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria s.p.a. e di Ab Medica s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →