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Sentenza n. 202301919/2023

Sentenza n. 202301919/2023

4H - GUARDIA DI FINANZA - SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO - RAPPORTO INFORMATIVO/DOCUMENTO CARATTERISTICO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301919/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, verosimilmente emanato dall'amministrazione della Guardia di Finanza o da un ente collegato. La ricorrente si è costituita in giudizio con la rappresentanza dell'avvocato Vincenzo Pezzi per contestare il provvedimento sanzionatorio che l'aveva colpita. Dalle risultanze processuali emerge che la controversia ha visto contrapporsi la ricorrente, da una parte, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché i vari livelli di comando della Guardia di Finanza (Comando Generale, Comando Interregionale per l'Italia Nord Occidentale, Comando Regionale Lombardia, Comando Provinciale e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) dall'altra. La causa è stata discussa in udienza pubblica il ventisette aprile duemilaventitre dinanzi al collegio giudicante composto da Gabriele Nunziata, Alberto Di Mario e Silvia Cattaneo.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo disciplinare, che governa l'irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetti inseriti nel sistema pubblico, regolato da norme di diritto amministrativo generale e da discipline specifiche settoriali. La sentenza contiene espliciti riferimenti all'articolo cinquantadue commi primo e secondo del decreto legislativo trentesimo giugno duemilatre numero centononantasei, relativo alla protezione dei dati personali, nonché all'articolo nono paragrafo primo del Regolamento europeo duemiladiciassette numero seicentosettantanove del ventisette aprile duemiladiciassette, per la tutela della riservatezza dell'interessato. Tali riferimenti normativi rimandano ai principi di correttezza procedimentale, trasparenza amministrativa e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri sanzionatori.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento sanzionatorio disciplinare adottato nei confronti della ricorrente, ossia se tale atto fosse stato emanato in conformità alle norme procedurali applicabili, se rispettasse i principi di proporzionalità della sanzione e se fosse adeguatamente motivato. La ricorrente contestava il provvedimento in blocco, chiedendone l'annullamento totale. La questione implicava valutare se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere sanzionatorio, se avesse rispettato il contraddittorio procedimentale, se la motivazione fosse stata completa e coerente con i fatti accertati. Si trattava di una controversia tipica dell'amministrazione pubblica, dove il giudice amministrativo deve bilanciare il potere sanzionatorio dell'amministrazione con la tutela dei diritti soggettivi del privato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha effettuato una valutazione articolata delle doglianze ricorsive, giungendo a conclusioni differenziate su diversi aspetti della ricorrenza. In particolare, il TAR ha ritenuto che talune eccezioni della ricorrente fossero fondate dal punto di vista della rilevanza, ma non sufficientemente circostanziate nella loro specificità fattuale, conducendo al rigetto di una parte del ricorso. Contemporaneamente, il tribunale ha riscontrato che altre eccezioni presentavano profili di inammissibilità ratione materiae o ratione temporis, cioè risultavano non proponibili dinanzi al giudice amministrativo per ragioni connesse alla natura stessa della controversia o ai termini di ricorribilità. La corte ha ponderato con attenzione la posizione dell'amministrazione convenuta, che aveva eccepito l'assenza di vizi procedurali rilevanti nel provvedimento impugnato, e ha valutato se il potere sanzionatorio fosse stato esercitato in modo conforme alle norme di rango superiore. Il ragionamento giuridico seguito dal collegio si è fondato sul principio secondo cui le sanzioni disciplinari devono comunque sottostare al controllo di legittimità amministrativa, ma riconosce anche il margine di discrezionalità amministrativa nella loro graduazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha definito il ricorso secondo un dispositivo composito: ha respinto in parte il ricorso, mantenendo in vigore il provvedimento sanzionatorio per quanto concerne i profili su cui ha ritenuto sussistenti i presupposti legittimi dell'azione amministrativa, e ha dichiarato inammissibile in parte il ricorso per quanto concerne quegli aspetti che risultavano non proponibili dinnanzi al giudice amministrativo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la regola per cui ciascuna parte sopporta i propri costi. Infine, il tribunale ha ordinato l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi elemento identificativo della ricorrente nel dispositivo pubblico della sentenza, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona secondo le norme sulla riservatezza.

Massima

La legittimità amministrativa di un provvedimento sanzionatorio disciplinare rimane soggetta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale può pronunciarsi sull'ammissibilità delle eccezioni ricorsive e sulla fondatezza delle contestazioni aventi ad oggetto specifici vizi di procedura o motivazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Quarta ha pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro generale duemilanovecentododici del duemilaventidue, proponendo ricorso una cittadina omissis attraverso la rappresentanza dell'avvocato Vincenzo Pezzi con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Verri numero sei. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore si è costituito in giudizio rappresentato dall'Avvocatura dello Stato con domicilio in Milano via Freguglia numero uno. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale omissis della Guardia di Finanza e il Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziario omissis non si sono costituiti in giudizio. Il ricorso aveva ad oggetto l'annullamento di un provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare. Dopo la presentazione del ricorso e della relativa documentazione allegata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato un atto di costituzione in giudizio. Il collegio giudicante, nella composizione di Gabriele Nunziata come presidente, Alberto Di Mario come consigliere estensore e Silvia Cattaneo come consigliere, ha svolto le proprie funzioni nell'udienza pubblica del giorno ventisette aprile duemilaventitre, durante la quale ha ascoltato i difensori delle parti secondo quanto specificato nel relativo verbale. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria e della discussione orale, il tribunale ha valutato le questioni di fatto e di diritto ritenendo che sussistessero taluni presupposti di inammissibilità parziale del ricorso, mentre altri profili meritassero il rigetto nel merito. Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella Sezione Quarta, pronunciando definitivamente sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Le spese processuali vengono compensate tra le parti. Il tribunale inoltre ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Considerato che sussistono i presupposti di cui all'articolo cinquantadue commi primo e secondo del decreto legislativo trentesimo giugno duemilatre numero centononantasei e dell'articolo nono paragrafo primo del Regolamento Unione europea duemiladiciassette numero seicentosettantanove del ventisette aprile duemiladiciassette, il tribunale manda alla segreteria di procedere all'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. La sentenza è stata così decisa nella camera di consiglio in Milano il giorno ventisette aprile duemilaventitre con l'intervento dei magistrati sopra nominati. L'esito è stato quello di dichiarare il ricorso inammissibile in parte. Il tribunale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione quarta con sede in Milano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2022 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Verri 6;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziario -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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