2E - ORDINARIIO - TAR LOMBARDIA - SEZIONE II - SENTENZA N. 600/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301903/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per la declaratoria di nullità e/o d'inefficacia e/o per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP - Area Servizi Tecnici - Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0036254/2022 del 10 giugno 2022, ricevuta da Inwit S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., con la quale è stato comunicato a Inwit S.p.A. il "Provvedimento di negazione all'istanza di installazione di Impianti teleradiocomunicazione – Autorizzazione, inoltrata in data 19/02/2021 prot. n. 2021/0010776" in relazione alla "Pratica n. SUAP/2021/00091/TELRAD"; di ogni altro atto presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP – Area Servizi Tecnici – Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0026597/2022 del 28 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrer possa, alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 giugno 2005, recante approvazione del "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione", in uno con il Regolamento stesso, entrambi di contenuto sconosciuto; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto; e per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione inoltrata da Inwit al Comune di Cologno Monzese in data 19 febbraio 2021, ai sensi degli artt. 86, 87, 87-bis e 88 c.c.e., per la "Realizzazione di una nuova infrastruttura … per installazione stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare" (prot. n. 2021/0010776 e n. pratica SUAP/2021/00091/TELRAD); nonché per la corretta ottemperanza, previa eventuale nomina di commissario ad acta, della sentenza del TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 600, emessa nel giudizio R.G. n. 915/2021 e per la conseguente condanna del Comune di Cologno Monzese all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica di Inwit S.p.A.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.A. il 26/10/2022: della (pretesa) nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP - Area Servizi Tecnici - Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" datata 1° giugno 2022 e priva di numero di protocollo così come di sottoscrizione alcuna, mai ricevuta da Inwit S.p.A. e depositata nel presente giudizio dal Comune resistente in data 1° settembre 2022 come doc. n. 5, recante oggetto "Pratica n. SUAP/2021/00091/TELRAD. Provvedimento di negazione all'istanza di installazione di Impianti teleradiocomunicazione - Autorizzazione, inoltrata in data 19/02/2021 prot. n. 2021/0010776"; di ogni altro atto eventualmente presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota del Comune di Cologno Monzese – SUAP – Area Servizi Tecnici – Servizio "S.U.A.P., Commercio ed Eventi" prot. n. 0026597/2022 del 28 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrer possa, alla Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 giugno 2005, recante approvazione del "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione", in uno con il Regolamento stesso; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto; e per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione inoltrata da Inwit al Comune di Cologno Monzese in data 19 febbraio 2021, ai sensi degli artt. 86, 87, 87-bis e 88 c.c.e., per la "Realizzazione di una nuova infrastruttura … per installazione stazione punto-multipunto wifi in banda 5600 e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare" (prot. n. 2021/0010776 e n. pratica SUAP/2021/00091/TELRAD); nonché per la corretta ottemperanza, previa eventuale nomina di commissario ad acta, della sentenza di codesto ecc.mo TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 600, emessa nel giudizio R.G. n. 915/2021; e per la conseguente condanna del Comune di Cologno Monzese all'adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica di Inwit S.p.A. sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, - accoglie il ricorso principale nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; - dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna il Comune di Cologno Monzese al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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