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Sentenza n. 202301901/2023

Sentenza n. 202301901/2023

2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - CARTELLA RISCOSSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301901/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso presentato dalla ditta Martinelli Fratelli Società Semplice contro un'intimazione di pagamento numero 06820219009200366000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo complessivo di euro 867.975,26. Il ricorso è stato proposto contro sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, circostanza che suggerisce una controversia legata a contributi, sovvenzioni o finanziamenti agricoli di cui la società era beneficiaria e che risulterebbero indebitamente percepiti o non adeguatamente giustificati. La ricorrente non ha soltanto impugnato il provvedimento nel merito, contestando la legittimità della pretesa creditoria, ma ha anche chiesto, in via subordinata, una riduzione dell'importo dovuto o una rideterminazione del tasso di interesse applicato al debito, evidenziando una posizione di parziale contestazione della obbligazione.

Il quadro normativo

La controversia si colloca all'interno del complesso sistema di riscossione dei debiti tributari e delle somme dovute per indebiti percezioni di contributi pubblici in agricoltura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione agisce come braccio operativo del sistema tributario italiano ed è competente a emettere intimazioni di pagamento per somme derivanti da debiti tributari, nonché per importi dovuti a seguito di verifiche amministrative condotte dalle altre amministrazioni pubbliche. Le norme sulla riscossione delle entrate tributarie e sulle procedure di recupero dei benefici indebitamente percepiti costituiscono il fondamento della pretesa dell'amministrazione. In questo contesto si applicano le disposizioni di legge relative alle azioni di recupero dei contributi indebitamente erogati e alle procedure amministrative per la verifica della corretta erogazione delle risorse pubbliche destinate all'agricoltura.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso ruota intorno alla legittimità della quantificazione dell'intimazione di pagamento e alla corretta procedura seguita dall'amministrazione nel determinare la somma dovuta. La ricorrente contesta tanto la fondatezza della pretesa quanto la modalità di calcolo degli interessi, sostenendo che l'importo complessivo di quasi 868.000 euro non corrisponda alle effettive violazioni normative o alla quantità di benefici indebitamente percepiti. La questione investe pertanto sia profili di merito, ossia se la ditta abbia effettivamente indebito percepito fondi pubblici e in quale misura, sia profili procedurali, relativi alla corretta determinazione della somma e al rispetto delle garanzie amministrative.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti estesamente la motivazione, dalla struttura del dispositivo è possibile ricostruire il ragionamento del collegio. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, il che suggerisce che per alcuni motivi di impugnazione la ricorrente non ha azionato i rimedi processuali corretti ovvero non ha correttamente dedotto violazioni procedurali. Per la parte restante del ricorso, il giudice amministrativo ha respinto le contestazioni nel merito, ritenendo la pretesa amministrativa legittima e correttamente quantificata. La condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio per un importo complessivo di 2.000 euro indica che il collegio ha valutato il ricorso come privo di fondamento e che la posizione della ricorrente non trovava supporto negli elementi di diritto e di fatto sottoposti al giudice. La ripartizione paritaria delle spese tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura suggerisce che entrambe le amministrazioni sono state coinvolte nella genesi e nella legittimità della pretesa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, respingendo nel merito tutte le altre contestazioni della ricorrente. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento per euro 867.975,26 rimane valida e definitiva, e la ditta Martinelli Fratelli rimane tenuta al pagamento della somma. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare i costi della controversia nella misura complessiva di 2.000 euro, ripartiti in egual misura tra le due amministrazioni resistenti. La sentenza è stata ordinata ad esecuzione dell'autorità amministrativa, implicando che il provvedimento impositivo riacquista piena legittimità e può essere sottoposto a riscossione coattiva.

Massima

L'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di contributi indebitamente percepiti in agricoltura è impugnabile in via amministrativa soltanto ove siano dedotte violazioni sostanziali nella determinazione della somma dovuta o specifici vizi procedurali nella formazione dell'atto, non bastando generiche contestazioni sulla quantificazione dei benefici o sulla applicazione degli interessi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n. 06820219009200366000 per l’importo di euro 867.975,26;
in via subordinata,
per la riduzione del quantum della pretesa nella misura di giustizia ovvero per la riduzione e rideterminazione del tasso di interesse.
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2022, proposto da
MARTINELLI FRATELLI SOC. SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile. Per il resto lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da ripartirsi in egual misura fra i beneficiari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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