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Sentenza n. 202301900/2023

Sentenza n. 202301900/2023

2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - DECRETO INGIUNTIVO N. 193/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301900/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso in ottemperanza proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero della Salute, in relazione a un Decreto Ingiuntivo precedentemente emanato dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 1 febbraio 2022. I ricorrenti, le cui generalità sono state omesse per ragioni di tutela della privacy e della protezione dello stato di salute, hanno lamentato il mancato adempimento da parte dell'Amministrazione sanitaria rispetto a quanto disposto dal precedente giudicato. La controversia emerge dunque in un ambito che combina diritti di natura economica e l'interesse del Ministero della Salute a rispettare i propri obblighi giuridici derivanti da sentenza passata in giudicato. Il ricorso è stato iscritto con il numero 488 del 2023 e sottoposto al collegio per l'esame in camera di consiglio il 11 luglio 2023.

Il quadro normativo

La fattispecie si inquadra nell'ambito dei ricorsi di ottemperanza, disciplinati dal codice del processo amministrativo, i quali costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale una parte può impugnare l'inerzia dell'Amministrazione nel dare esecuzione a un precedente giudicato amministrativo o a una sentenza divenuta definitiva. La sentenza richiama espressamente i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, specificamente l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e gli articoli 9 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al fine di prescrivere l'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili afferenti lo stato di salute delle parti. Tali norme riflettono l'equilibrio tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto alla riservatezza in ambiti che coinvolgono dati personali e informazioni sanitarie, per le quali sussiste una protezione rafforzata.

La questione giuridica

Il punto controverso fondamentale concerne se il Ministero della Salute, destinatario del Decreto Ingiuntivo del febbraio 2022, avesse regolarmente ottemperato alle disposizioni ivi contenute entro i termini prescitti e secondo le modalità prescritte dal giudice di primo grado. La questione dell'ottemperanza è giuridicamente rilevante poiché tocca il principio fondamentale della certezza del diritto e dell'effettività della tutela giurisdizionale: qualora un'Amministrazione si sottraesse all'esecuzione di un giudicato, ne conseguirebbe l'indebolimento della forza vincolante delle sentenze e una lesione dei diritti delle parti ricorrenti. È pertanto compito del giudice amministrativo verificare se la Pubblica Amministrazione abbia effettivamente compiuto tutti gli adempimenti necessari per dare piena esecuzione alla sentenza precedente, in modo che essa non rimanga lettera morta.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non esponga integralmente i passaggi motivazionali, è desumibile dal dispositivo che il collegio abbia ritenuto fondato il ricorso in ottemperanza, accertando la mancata o parziale esecuzione del Decreto Ingiuntivo da parte del Ministero della Salute. Il giudice ha quindi accolto le istanze dei ricorrenti, condannando l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio, il che consente di inferire che l'Amministrazione fosse risultata completamente o sostanzialmente inadempiente rispetto ai propri obblighi. La decisione di condannare il Ministero alle spese, liquidate nella misura di mille euro oltre accessori di legge, costituisce una sanzione processuale nei confronti della Pubblica Amministrazione per aver mantenuto l'inerzia rispetto al giudicato. L'ordine di esecuzione della sentenza impartito dall'autorità amministrativa rappresenta il momento risolutivo attraverso cui il collegio garantisce la concreta realizzazione dei diritti riconosciuti ai ricorrenti e il ristabilimento della legalità amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso in ottemperanza promosso contro il Ministero della Salute. In conseguenza, il Ministero della Salute è condannato al rimborso delle spese di giudizio nella somma di mille euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, da corrispondere ai difensori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari. La sentenza ordina che l'Amministrazione provveda alla sua esecuzione secondo le forme previste dalla legge, garantendo così l'adempimento effettivo degli obblighi derivanti dal precedente Decreto Ingiuntivo. Parallelamente, il collegio dispone che il provvedimento sia portato a conoscenza della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, affinché quest'ultima assuma i necessari adempimenti di competenza per garantire la conformità dell'Amministrazione agli obblighi giurisdizionali.

Massima

Il mancato adempimento da parte di un'Amministrazione pubblica di un giudicato definitivo integra un vizio di illegittimità suscettibile di essere dedotto in ricorso di ottemperanza, con conseguente condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio e obbligo di esecuzione della sentenza sotto vigilanza dei giudici amministrativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. -OMISSIS- reso in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Concetta Guerra e Fabio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dell’avv. Festa in Milano, Via Giuditta Sidoli, n. 1;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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