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Sentenza n. 202301899/2023

Sentenza n. 202301899/2023

2C/L - EDILIZIA - VIA VARESINA 77 - ATTI DI FABBRICA - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301899/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maria Ada Russo ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento dell'Ufficio Visure del Comune di Milano adottato il 17 marzo 2023, nel quale l'Amministrazione ha dichiarato l'irreperibilità degli atti di fabbrica relativi a un edificio situato in Milano. La ricorrente aveva presentato istanza di accesso a tali documenti il 27 febbraio 2023. Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto all'organo giurisdizionale l'annullamento del provvedimento di irreperibilità, l'accertamento della fondatezza della sua pretesa documentale e la condanna del Comune a consegnare i documenti richiesti oppure a rilasciare una relazione analitica sull'esito negativo delle ricerche. La ricorrente ha inoltre chiesto il ricorso al commissario ad acta in caso di inottemperanza da parte dell'Amministrazione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della trasparenza amministrativa. Il Comune di Milano, in qualità di amministrazione pubblica locale, è obbligato dalla normativa vigente a conservare, gestire e rendere accessibili i documenti di cui è custode, inclusi gli atti di fabbrica relativi agli immobili nel suo territorio. Le fonti normative di riferimento comprendono il Codice del Processo Amministrativo, la normativa sulla trasparenza amministrativa e le disposizioni sulla gestione dei documenti presso gli enti locali. La legge prevede che qualora l'Amministrazione comunichi l'irreperibilità di un documento richiesto, tale comunicazione deve essere motivata e puntuale, non costituendo automaticamente un impedimento al diritto di accesso senza approfondite verifiche.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il ricorrente fosse legittimato a proporre il ricorso e se sussistessero i presupposti processuali necessari per una pronuncia nel merito della controversia. La questione sottesa riguardava anche l'obbligo dell'Amministrazione di effettuare ricerche esaustive prima di dichiarare irreperibile un documento e le conseguenze giuridiche derivanti da una dichiarazione di irreperibilità ritenuta infonda o insufficientemente motivata. Era in gioco il diritto fondamentale di accesso ai documenti amministrativi e l'obbligo di trasparenza dell'ente locale, da contemperarsi con i doveri procedurali che disciplinano l'esercizio di tale diritto innanzi al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminati gli atti e le memorie depositate dalle parti, ha ritenuto che il ricorso presentato dalla ricorrente fosse affetto da un difetto processuale tale da precludere una decisione nel merito della controversia. L'ordinanza di improcedibilità indica che veniva a mancare un presupposto essenziale per la prosecuzione della causa, quale potrebbe essere la carenza di legittimazione ad agire, l'assenza di interesse attualmente controverso, ovvero un vizio formale nel ricorso non sanabile nel corso del procedimento. Il TAR ha quindi ritenuto inopportuno entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento dell'Ufficio Visure, poiché il ricorso non poteva essere accolto per motivi precedenti e sovraordinati rispetto alla valutazione sostanziale della pretesa della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Maria Ada Russo, stabilendo il compenso delle spese di giudizio tra le parti, ciascuna sopportando le proprie spese. Con questa sentenza il TAR ha escluso che la causa potesse proseguire nel merito, rimettendo implicitamente la ricorrente all'eventuale esperimento di altre forme di tutela amministrativa o giurisdizionale più appropriate. La Segreteria è stata incaricata di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di altri dati personali presenti negli atti, ai sensi della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'improcedibilità del ricorso per carenza dei presupposti processuali costituisce un motivo autonomo e precedente rispetto al merito della controversia, impedendo al giudice amministrativo di valutare la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato e rendendo necessaria l'esperibilità di altre forme di tutela qualora sussistano i presupposti formali e sostanziali per l'accesso ai documenti amministrativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Visure del Comune di Milano, adottato in data 17 marzo 2023, registrato al prot. n. -OMISSIS-.U del 3 aprile 2023, concernente la dichiarazione di irreperibilità degli atti di fabbrica dell'edificio di via -OMISSIS-, Milano, in relazione all'istanza di accesso P.G. -OMISSIS- del 27 febbraio 2023;
per l'accertamento e la declaratoria
della fondatezza della pretesa della ricorrente, nonché dell'inadempimento dell'obbligo del Comune di Milano di provvedere all'ostensione dei documenti di cui è stata comunicata l'irreperibilità,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla consegna della documentazione richiesta e non esibita, ovvero al rilascio di specifica e analitica relazione sull'esito negativo delle ulteriori ricerche sulla predetta istanza, disponendo, a tal fine, l'ordine di provvedere ulteriormente sull'istanza, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti e Luccio Puopolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Milano, Viale E. Caldara, n. 43;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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