3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - DINIEGO RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301888/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso al TAR della Lombardia contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, provvedimento emesso dal Questore il 4 giugno 2019 e notificato il 1° luglio 2019. Il ricorso è stato iscritto nel 2019 ma la sentenza è stata pronunciata dalla Sezione Quarta soltanto il 5 luglio 2023, dopo quasi quattro anni, riflettendo i tempi ordinari della procedura amministrativa. La controversia investiva una questione di capitale importanza per il ricorrente, dal momento che il permesso di soggiorno per lavoro rappresenta il fondamento legale della permanenza dello straniero nel territorio italiano e della prosecuzione della sua attività lavorativa. Il Questore aveva opposto un netto rifiuto al rinnovo della documentazione, una decisione che incideva direttamente sui diritti fondamentali del ricorrente, il quale ha quindi necessariamente dovuto ricorrere al giudice amministrativo per far valere le proprie ragioni.
Il quadro normativo
Il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è regolato dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce le condizioni sostanziali e procedurali per il rilascio e il rinnovo di tali autorizzazioni amministrative. La legge prevede che il rinnovo possa essere concesso laddove sussistano ancora i presupposti che originariamente lo hanno motivato, in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso e il rispetto integrale delle norme sulla soggezione degli stranieri. L'Amministrazione, rappresentata dal Questore, deve agire secondo i principi generali del diritto amministrativo, tra cui la legalità, la trasparenza, la proporzionalità e la corretta motivazione dei provvedimenti, soprattutto quando questi incidono su diritti vitali per lo straniero quale la permanenza legale nel territorio nazionale.
La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al ricorso verteva sulla legittimità del diniego opposto dal Questore, nella sua configurazione complessiva sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale. Sebbene il testo della sentenza non esponga esplicitamente le ragioni che il Questore aveva addotto per il rifiuto, la disputa riguardava fondamentalmente se il diniego fosse stato adottato nel rispetto della legge e dei principi di corretta azione amministrativa, ovvero se sussistessero vizi di legittimità che lo rendessero annullabile. Il ricorrente contestava presumibilmente che, al momento della richiesta di rinnovo, egli conservasse ancora i requisiti richiesti dalla legge, oppure che il procedimento amministrativo fosse affetto da difetti tali da precludere la validità del provvedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Gabriele Nunziata e composto dai consiglieri Antonio De Vita, estensore della sentenza, e Martina Arrivi, ha compiuto una valutazione complessiva degli atti di causa e ha ritenuto fondati i motivi allegati dal ricorrente, accogliendo interamente la domanda e rigettando le eccezioni dell'Amministrazione. Il TAR ha concluso che il provvedimento del Questore fosse effettivamente illegittimo, sebbene il testo sintetico della sentenza non descriva i dettagli del ragionamento motivazionale adottato. L'accoglimento del ricorso implica che il Questore non aveva rispettato i presupposti normativi richiesti per validamente opporre il diniego, ovvero aveva violato regole procedimentali fondamentali quali l'obbligo di motivazione adeguata e congruente. La decisione del TAR si fonda sulla convinzione che il provvedimento impugnato non potesse legittimamente stare in piedi alla luce della normativa applicabile e dei principi giurisprudenziali consolidati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto pienamente il ricorso e ha annullato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore il 4 giugno 2019. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, salvo l'obbligo per l'Amministrazione di rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente per proporre il ricorso. La sentenza è stata ordinata in esecuzione dall'autorità amministrativa, vincolando il Questore e il Ministero dell'Interno a conformarsi al pronunciamento giurisdizionale e a provvedere nuovamente sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, questa volta in piena conformità ai parametri legali e ai vincoli imposti dal giudice amministrativo.
Massima
L'Amministrazione non può opporre un diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il diniego sia carente di corretta motivazione o privo dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge, dovendo il provvedimento essere annullato dal giudice amministrativo per violazione dei principi di legalità e correttezza procedurale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l’annullamento - del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avente identificativo -OMISSIS-, emesso dal Questore -OMISSIS-in data 4 giugno 2019 e notificato al ricorrente il 1° luglio 2019. sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2019, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Valentini e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 1163/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalle difese delle parti del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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