3I - STRANIERI - REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301885/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, ospitato presso un Centro di accoglienza gestito dalla Prefettura, ha abbandonato la struttura senza alcuna comunicazione preventiva nella data del 6 luglio 2019. A seguito di tale abbandono, la Prefettura ha emesso un provvedimento in data 11 luglio 2019 mediante il quale ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha contestato il provvedimento prefettizio mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sostenendo l'illegittimità della decisione e chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato discusso dinanzi al TAR in camera di consiglio il 5 luglio 2023, ossia quasi quattro anni dopo l'emanazione del provvedimento impugnato. La controversia riguarda specificamente i presupposti e le modalità della revoca delle misure di protezione e accoglienza, costituendo un aspetto delicato della materia dell'immigrazione e dell'assistenza a categorie vulnerabili.
Il quadro normativo
La disciplina della accoglienza dei cittadini stranieri in Italia è regolata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che implementa la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. All'interno di questo quadro normativo, le misure di accoglienza e assistenza possono essere revocate sulla base di specifiche circostanze previste dalla legge, tuttavia l'esercizio del potere amministrativo di revoca deve conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto di difesa, il contraddittorio, la motivazione adeguata e il rispetto della proporzionalità. Inoltre, nel caso di soggetti in condizioni di vulnerabilità, la revoca delle misure di accoglienza comporta importanti implicazioni sul piano del diritto all'assistenza materiale e della dignità della persona. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente sottolineato che la revoca di misure di protezione deve essere accompagnata da idonea istruttoria amministrativa e da adeguata comunicazione al interessato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura sulla base della semplice constatazione dell'abbandono del Centro senza preventiva comunicazione. Emergono interrogativi sulla correttezza procedimentale dell'atto amministrativo, in particolare circa l'adeguatezza dell'istruttoria preliminare, la comunicazione al ricorrente prima dell'emissione del provvedimento, e il rispetto del diritto di difesa attraverso il contraddittorio. La questione attiene anche all'interpretazione della fattispecie normativa che consente la revoca automatica delle misure di accoglienza in caso di abbandono e al bilanciamento tra l'interesse amministrativo alla corretta gestione dei centri di accoglienza e i diritti sostanziali della persona ospitata, specialmente se vulnerabile.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza non contenga una motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso rivela che il collegio giudicante ha riscontrato un vizio illegittimo nel provvedimento prefettizio, presumibilmente nella violazione dei principi del procedimento amministrativo. Il tribunale ha ritenuto che la revoca non potesse essere disposta sulla base della semplice constatazione dell'abbandono senza che fossero stati rispettati gli adeguati procedimenti di accertamento, comunicazione e partecipazione del ricorrente. È probabile che il collegio abbia ritenuto carente l'istruttoria amministrativa preliminare, la quale avrebbe dovuto verificare le circostanze dell'abbandono e offrire al ricorrente la possibilità di controdedurre prima dell'emanazione del provvedimento. Il fatto che il ricorso sia stato accolto interamente, senza limitazioni, suggerisce un profilo di manifesta illegittimità procedimentale nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sulla controversia in camera di consiglio, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Prefettura del 11 luglio 2019 con cui erano state revocate le misure di accoglienza al ricorrente. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa secondo il dettato della pronuncia e condanna alle spese compensate tra le parti. Il ricorrente è stato confermato nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riconoscimento di importanza significativa per l'accesso alla giustizia di persone in condizione di fragilità economica.
Massima
La revoca delle misure di accoglienza di un ospite presso un Centro gestito dalla Pubblica Amministrazione deve essere preceduta da adeguata istruttoria amministrativa e dal rispetto dei principi procedimentali di comunicazione e contraddittorio, non potendo dipanarsi unicamente sulla base della semplice constatazione dell'abbandono della struttura senza alcuna pregressa interlocuzione con l'interessato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l’annullamento - del provvedimento Area 4 - prot. uscita n.-OMISSIS- emesso l’11 luglio 2019 dalla Prefettura -OMISSIS-, con il quale, sul presupposto dell’abbandono del Centro di accoglienza senza alcuna preventiva comunicazione in data 6 luglio 2019, sono state revocate le misure di accoglienza al ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2019, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Egidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Pisacane n. 10; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Prefettura -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 1103/2019 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalle difese delle parti del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Spese compensate. Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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