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Sentenza n. 202300188/2023

Sentenza n. 202300188/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI - DOMANDA PARTECIPAZIONE - VARIAZIONE PUNTEGGIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300188/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso da Aler Milano in data 24 febbraio 2021 e notificato in data 11 marzo 2021, di rettifica del punteggio attribuito alla domanda di alloggio popolare - Avviso Pubblico -OMISSIS- - con contestuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato e contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Alfonso Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aler Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Provvederà con successivo atto a liquidare il compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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