4E - PUBBLICITÀ - REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301850/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un gruppo di società operanti nel settore pubblicitario e dell'occupazione dello spazio pubblico, riconducibili alle associazioni AICAP e ANACS, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare i provvedimenti adottati dal Comune di Parabiago in materia di canone patrimoniale. Nello specifico i ricorrenti hanno contestato sia il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione ed esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del Consiglio comunale numero 18 del 29 marzo 2021, sia la delibera di Giunta numero 64 del 26 aprile 2021 con cui sono state determinate le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori da applicarsi. I ricorrenti ritenevano che tali provvedimenti fossero viziati e lesivi dei loro interessi economici, configurando un carico tributario non ragionevole rispetto alla disciplina sovraordinata.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della riforma della fiscalità locale, in particolare nella disciplina del canone patrimoniale unico introdotto per uniformare il regime tributario relativo a concessioni, autorizzazioni e occupazioni di suolo pubblico. Il Comune di Parabiago, come tutti gli enti locali, è tenuto a disciplinare attraverso regolamenti propri le modalità di applicazione e i criteri di determinazione delle tariffe relative a tale canone, nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dalla legge statale. La legge richiede che siano rispettati principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, nonché che sia garantita la motivazione dei provvedimenti amministrativi in materia tributaria.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la legittimità del Regolamento comunale e delle tariffe applicate, vale a dire se il Comune di Parabiago avesse correttamente esercitato il proprio potere normativo nell'ambito dei vincoli di legge, e se le tariffe fossero ragionevoli e proporzionate rispetto alle effettive situazioni di occupazione dello spazio pubblico. I ricorrenti presumibilmente sostenevano che il Regolamento e le tariffe fossero eccessivi ovvero adottati con procedure illegittime, oppure che violassero principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Il TAR doveva valutare se il Comune avesse rispettato i margini di discrezionalità amministrativa che la legge gli riconosce nella materia tributaria locale, e se i provvedimenti fossero sostenuti da una adeguata motivazione.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo disponibile contenga solamente l'epigrafe e il dispositivo senza l'articolazione estesa della motivazione, il rigetto del ricorso consente di desumere che il Collegio giudicante ha ritenuto che il Comune di Parabiago abbia correttamente esercitato il proprio potere regolamentare e di determinazione tariffaria entro i limiti della discrezionalità amministrativa consentita dalla legge. Il TAR ha presumibilmente accertato che il Regolamento sia stato adottato secondo le procedure richieste e che le tariffe siano coerenti con i criteri e i parametri stabiliti dalla normativa sovraordinata. Il Tribunale ha verosimilmente respinto le censure dei ricorrenti ritenendo che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali tali da illegittimare i provvedimenti, e che il Comune non avesse ecceduto i margini di ragionevolezza nell'esercizio della propria competenza tributaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso, confermando dunque la piena legittimità del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale approvato con delibera del Consiglio comunale numero 18 del 29 marzo 2021 e della delibera di Giunta numero 64 del 26 aprile 2021 con cui erano state determinate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento delle spese dell'altra, rispecchiando il carattere ordinario della controversia amministrativa. La sentenza è immediatamente esecutiva, e il Comune di Parabiago è autorizzato ad applicare pienamente i provvedimenti in questione.
Massima
Gli enti locali esercitano un ampio potere discrezionale nella determinazione dei canoni patrimoniali dovuti per occupazioni e concessioni di suolo pubblico, purché agiscano entro i limiti normativi stabiliti dalla legge dello Stato e secondo criteri di ragionevolezza, trasparenza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione ed esposizione pubblicitaria – canone unico patrimoniale (delibera di C.C. n. 18 del 29 marzo 2021), nonché della delibera di Giunta n. 64 del 26 aprile 2021 con la quale sono state approvate le “tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori” e relativi allegati, oltre che di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2021, proposto da Aicap, Anacs, Publi Città S.p.A., Ipas S.p.A., Gpo S.r.l., Sipe S.r.l., Sponsor Group S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Parabiago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Suppa e Giuseppe Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parabiago; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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