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Sentenza n. 202301849/2023

Sentenza n. 202301849/2023

4H - POLIZIA - TFS - 6 SCATTI STIPENDIALI - MANCATO COMPUTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301849/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, un dipendente pubblico presumibilmente appartenente alle forze dell'ordine dipendenti dal Ministero dell'Interno, ha presentato ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'accertamento del suo diritto alla corretta liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, comunemente detto buonuscita. Il ricorrente contestava il calcolo operato dall'INPS nel liquidare l'indennità di fine servizio, lamentando che la stessa era stata calcolata senza considerare i sei scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 numero 387. La controversia riguardava dunque la corretta determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, con significative implicazioni economiche per il ricorrente, il quale chiedeva il pagamento dei maggiori importi non corrisposti, nonché la rivalutazione monetaria degli importi dovuti e gli interessi dal giorno del dovuto sino al soddisfacimento.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile al caso riguarda l'articolo 6 bis del Decreto Legge 387 del 1987, disposizione che prevede un beneficio economico consistente nel computo di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio per determinate categorie di dipendenti pubblici, in particolare per il personale della Polizia di Stato e di altre forze dell'ordine. Il Trattamento di Fine Servizio costituisce una prestazione previdenziale riconosciuta al termine del rapporto di lavoro dipendente nel settore pubblico, calcolato sulla base della media delle retribuzioni pensionabili secondo specifiche formule normate dal Codice Civile e dalla legislazione previdenziale. L'articolo 6 bis rappresenta una deroga favorevole a tale calcolo ordinario, introducendo un incremento della base imponibile attraverso l'inclusione degli scatti stipendiali, con l'obiettivo di riconoscere benefici economici aggiuntivi a fronte della natura particolarmente gravosa del servizio prestato.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nell'interpretazione corretta dell'articolo 6 bis del Decreto Legge 387 del 1987 e nella determinazione della sua applicabilità al caso concreto del ricorrente. In particolare, era controversa la questione se l'INPS fosse tenuto a includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita, in quanto tale inclusione comportava una significativa maggiorazione dell'indennità dovuta. La questione presentava rilevanza anche per il profilo della corretta interpretazione delle norme sulla previdenza complementare nel settore pubblico e della necessità di garantire la corretta applicazione dei benefici normativamente riconosciuti ai dipendenti pubblici in servizio presso le forze dell'ordine.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti di causa e sentito i difensori delle parti nell'udienza del 28 giugno 2023, ha concluso che il ricorrente poteva dimostrare di avere diritto alla applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 bis del Decreto Legge 387 del 1987. Il collegio ha ritenuto fondato l'argomento secondo il quale i sei scatti stipendiali dovessero necessariamente essere inclusi nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio, riconoscendo che tale beneficio era effettivamente dovuto al ricorrente sulla base della vigente normativa. Il giudice amministrativo ha inoltre valutato la posizione del Ministero dell'Interno, decidendo di procedere alla sua estromissione dal giudizio in quanto non era la corretta controparte legittimata passiva nella fattispecie, giacché la responsabilità del calcolo e del pagamento ricadeva direttamente sull'INPS. La conclusione del ragionamento è stata che l'INPS non aveva correttamente liquidato la prestazione dovuta, omettendo di applicare la norma del 6 bis che riconosceva il beneficio rivendicato dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente accolto il ricorso, accertando e dichiarando che il ricorrente aveva diritto a percepire il beneficio economico previsto dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 387 del 1987, con conseguente obbligo dell'INPS di procedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata. L'INPS è stata inoltre condannata al pagamento al ricorrente dell'importo corrispondente al computo dei sei scatti stipendiali, maggiorato degli interessi legali maturati dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto avvenire sino al giorno del soddisfacimento. Il Tribunale ha disposto inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, evitando che il ricorrente dovesse subire il gravame economico dei costi processuali, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa interessata. Infine, il Tribunale ha deciso di oscurare le generalità del ricorrente nel testo della sentenza, al fine di tutelare i diritti della dignità della persona interessata in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Massima

L'articolo 6 bis del Decreto Legge 387 del 1987 riconosce al dipendente pubblico della Polizia di Stato e di altre forze dell'ordine il diritto inderogabile alla inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio, e l'INPS è tenuta a riliquidare la prestazione secondo tale criterio, pagando i maggiori importi dovuti con gli interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio, previo computo, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis, del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento, in suo favore, dei maggiori importi a tale titolo dovuti, quivi maggiorati di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo.
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis, n. 33;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n.1;
INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS-Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Sede di Como e INPS-Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Sede di Lecco, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
- condanna l’INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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