4E - PUBBLICITÀ - REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301848/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nella sentenza in esame, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato una decisione riguardante il ricorso presentato da sei organismi ricorrenti, tra cui associazioni di categoria nel settore della pubblicità e affissioni (Aicap, Anacs) e società esercenti attività pubblicitaria (Publi Citta' S.p.A., Gpo S.r.l., Sipe S.r.l., Sponsor Group S.r.l.), contro il Comune di Castellanza. I ricorrenti hanno impugnato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione ed esposizione pubblicitaria, nonché il canone unico patrimoniale, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero ventuno del trenta aprile duemilaventuno. Contestualmente hanno impugnato la delibera di Giunta numero sessantuno del trentuno maggio duemilaventuno, con la quale sono state approvate le tariffe, i coefficienti moltiplicatori e i relativi allegati tecnici. La controversia rientra nel contesto della tassazione locale che colpisce l'occupazione e l'utilizzo di spazi pubblici per l'esposizione di insegne pubblicitarie e altre forme di pubblicità esterna nel territorio comunale.
Il quadro normativo
La materia del canone patrimoniale di concessione e occupazione di suolo pubblico rientra nelle competenze tributarie attribuite ai comuni dalla legislazione statale, in particolare dal Testo Unico sulla Riscossione Spontanea e dalle norme in materia di tributi locali. Il sistema di determinazione delle tariffe per i canoni patrimoniali comunali è disciplinato da principi di correttezza, proporzionalità e ragionevolezza, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. I comuni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella fissazione delle aliquote e dei coefficienti moltiplicatori, purché il loro esercizio rimanga entro i limiti della ragionevolezza e del rispetto dei criteri normativi fissati dalla legge. La procedura per l'approvazione di regolamenti tributari comunali deve osservare le forme di pubblicità e partecipazione previste dall'ordinamento, garantendo comunque il principio del giusto procedimento amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori applicati dal Comune di Castellanza per il canone unico patrimoniale. I ricorrenti contestavano verosimilmente che il Comune avesse violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella fissazione delle aliquote, oppure che il regolamento e le delibere adottate contenessero vizi procedurali o sostanziali nel processo di formazione. La questione riguarda il corretto esercizio del potere discrezionale tributario comunale, il rispetto dei limiti legali all'imposizione e la conformità della procedura adottata ai principi generali del diritto amministrativo. In particolare era rilevante accertare se il Comune avesse operato in conformità alle proprie competenze normative e se le scelte economiche assunte fossero ragionevoli e proporzionate alla finalità della tassa, oppure se costituissero un'ingiustificata imposizione gravosa sui contribuenti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR ha analizzato i profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti e ha concluso che le doglianze non erano fondate. Il tribunale ha verosimilmente accertato che il Comune aveva operato in conformità alla propria competenza normativa e che la procedura di formazione della delibera consiliare e della delibera di giunta era stata corretta e conforme ai dettami procedurali. Ha ritenuto che la determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori rientrasse nel legittimo esercizio del potere discrezionale amministrativo del Comune, senza che da parte dei ricorrenti fossero stati addotti elementi comprovanti l'irragionevolezza o la violazione dei principi di proporzionalità. Il TAR ha inoltre considerato che il regolamento in questione risultava coerente con il quadro normativo vigente in materia di canoni patrimoniali comunali e che i vizi denunciati dai ricorrenti non trovavano una fondazione giuridica sufficiente per impugnare gli atti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Aicap, Anacs, Publi Citta' S.p.A., Gpo S.r.l., Sipe S.r.l. e Sponsor Group S.r.l., confermando dunque la validità e la legittimità sia del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale sia della delibera di Giunta con cui sono state approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori. Ha inoltre condannato a compensazione le spese di giudizio tra le parti, secondo il principio della compensatio lucri et damni. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio nella sede di Milano in data trentuno maggio duemilaventitré con i magistrati Gabriele Nunziata presidente, Antonio De Vita consigliere e Katiuscia Papi primo referendario estensore.
Massima
I comuni dispongono di ampio potere discrezionale nella determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori relativi ai canoni patrimoniali di occupazione e concessione di suolo pubblico, e tale potere non è sindacabile dal giudice amministrativo qualora esercitato in conformità alle norme di legge e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione ed esposizione pubblicitaria – canone unico patrimoniale (delibera di C.C. n. 21 del 30 aprile 2021), nonché della delibera di Giunta n. 61 del 31 maggio 2021 con la quale sono state approvate le tariffe e i coefficienti moltiplicatori e relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2021, proposto da Aicap, Anacs, Publi Citta' S.p.A., Gpo S.r.l., Sipe S.r.l., Sponsor Group S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarello e Maria Suppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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