4L/R - IMMIGRAZIONE - CARTA DI SOGGIORNO FAMILIARI UE - ISTANZA RILASCIO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301839/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una coppia di coniugi presenta ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno per impugnare l'illegittimità del silenzio formatosi sulla loro istanza di rilascio della carta di soggiorno familiare. La richiesta era stata presentata in data 26 ottobre 2022, ma la Pubblica Amministrazione non aveva emanato alcun provvedimento esplicito nei termini di legge. Il ricorso ordinario viene proposto il 14 maggio 2023, in seguito alla scadenza del termine legale per l'emanazione del provvedimento, lamentando l'inerzia amministrativa del Ministero nella gestione della loro istanza. Durante il procedimento, tuttavia, una delle parti ricorrenti dichiara formalmente la rinunzia al ricorso, fatto che modifica il corso della controversia e determina l'evoluzione processuale successiva.
Il quadro normativo
La controversia si sviluppa nel contesto della normativa sulla cittadinanza e soggiorno dei familiari di cittadini italiani, nonché nel quadro procedurale del processo amministrativo. Applicabili sono l'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo, che regola il ricorso ordinario avverso i provvedimenti amministrativi, e gli articoli 35 e 85 del medesimo codice, relativi alla gestione del processo e agli effetti della rinunzia al ricorso stesso. La questione comporta inoltre il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, come disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD 2016/679), elementi cruciali data la natura sensibile dei dati contenuti nelle istanze di soggiorno.
La questione giuridica
Il nucleo giuridico della controversia attiene al silenzio della Pubblica Amministrazione quale forma di provvedimento implicito e alla sua illegittimità quando la normativa prescrive termini cogenti per l'emanazione di atti amministrativi. La questione non riguardava tanto il merito della richiesta di carta di soggiorno familiare, bensì il vizio procedurale consistente nell'inerzia del Ministero nel pronunciarsi entro i termini stabiliti dalla legge. Tale questione risulta giuridicamente rilevante poiché il silenzio della PA costituisce un tema centrale del diritto amministrativo italiano, in particolare con riguardo alla tutela dei diritti dei privati e alla riduzione dell'incertezza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo accolto favorevolmente la dichiarazione di rinunzia depositata dalla parte ricorrente nel corso del procedimento, verificandone la regolarità procedurale e la sussistenza dei presupposti formali per l'estinzione del giudizio. Tale rinunzia, depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in una fase avanzata del processo, ha determinato il venir meno della necessità per il collegio di entrare nel merito della controversia e di decidere sulla illegittimità del silenzio amministrativo. Il giudice ha ritenuto di procedere all'estinzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 35, comma 2, lettera c) e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo, i quali regolano appunto i casi di cessazione della materia del contendere. La sentenza non esprime dunque un giudizio sulla fondatezza della pretesa ricorrente, ma constata l'estinzione della causa per effetto della rinunzia dichiarata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti e ordinando all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della presente sentenza. Data la natura sensibile dei dati personali contenuti nel fascicolo, il collegio dispone altresì l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla, al fine di tutelare i diritti e la dignità della medesima sulla base della normativa in tema di protezione dei dati personali. La sentenza viene così resa operativa dal punto di vista esecutivo, implicando il dovere della Pubblica Amministrazione di conformarsi al dispositivo.
Massima
Il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di carta di soggiorno familiare, quando non seguito entro i termini di legge da provvedimento esplicito, costituisce vizio procedimentale impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo mediante ricorso ordinario ex articolo 117 c.p.a., salvo che la controversia non si estingua per rinunzia delle parti durante il processo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di rilascio di carta di soggiorno familiare a favore della sig.ra -OMISSIS- presentata in data 26/10/2022. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 788 del 2023 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele Sebri e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successiva documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata agli atti del giudizio; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli artt. 35, co.2 lett.c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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