1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA DI RILASCIO LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RESPINTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301834/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato istanza al questore della provincia di Milano il 10 agosto 2020 al fine di ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il questore, con provvedimento datato 26 gennaio 2021 e consegnato al ricorrente il 18 febbraio 2021, ha rigettato l'istanza senza fornire motivazioni adeguate rispetto ai criteri normativi previsti per il rilascio di tale licenza. Il ricorrente, reputando illegittimo il provvedimento, ha esperito un ricorso gerarchico al prefetto della provincia di Milano il 19 marzo 2021. Il prefetto, con provvedimento prot. 2021-006812 emesso il 12 aprile 2021, ha confermato il rigetto del questore, mantenendo la decisione negativa senza approfondire le istanze sollevate dal ricorrente nella fase ricorsoria. Di fronte a tale ulteriore respingimento, il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Il quadro normativo
La materia del rilascio delle licenze di porto di fucile è regolata dal Testo Unico in materia di armi e dal decreto legislativo che disciplina il procedimento amministrativo. L'amministrazione deve operare secondo principi di legalità, trasparenza e motivazione dei provvedimenti, obblighi rafforzati specialmente quando si tratta di licenze che incidono su diritti e libertà personali. Le licenze di porto d'armi per uso tiro a volo costituiscono diritti soggettivi qualificati il cui rilascio dipende dal verificarsi di condizioni predeterminate dalla legge e dalle normative sulla pubblica sicurezza. La pubblica amministrazione non può pertanto rifiutare il rilascio di una licenza sulla base di mere valutazioni discrezionali prive di fondamento normativo o di adeguata motivazione che chiarisca il perché non ricorrano i presupposti richiesti dalla legge.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso attiene alla legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione (questore e prefetto) all'istanza di rilascio della licenza di porto. La questione centrale concerne se il provvedimento di rigetto fosse stato emesso nel rispetto dei requisiti di procedimento amministrativo, in particolare con riferimento all'obbligo di motivazione e al rispetto dei criteri normativi per il rilascio. Il ricorrente contestava che l'amministrazione aveva rigettato l'istanza senza adeguata motivazione, omettendo di indicare quali specifici presupposti normativi non ricorressero nel suo caso. Tale questione riveste una rilevanza generale in materia di provvedimenti negativi in materia di licenze di pubblica sicurezza, poiché l'assenza di motivazione è un vizio sostanziale che compromette la legittimità dell'intero provvedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accolto il ricorso sulla base della rilevazione di profili di illegittimità nei provvedimenti impugnati. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso indica che il TAR ha ritenuto che il rifiuto della licenza fosse stato adottato in violazione dei principi di corretta procedura amministrativa, probabilmente per carenza o insufficienza di motivazione circa i motivi specifici del rigetto. Il giudice amministrativo ha valutato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione idonea a giustificare il rifiuto della licenza sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, configurando così un vizio sostanziale del provvedimento. L'accoglimento del ricorso da parte del TAR comporta l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, annullando sia il provvedimento di rigetto emesso dal questore il 26 gennaio 2021 sia quello confermativo emesso dal prefetto il 12 aprile 2021. Ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000,00 oltre IVA e altre competenze. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Ha infine disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità personale secondo la normativa sulla protezione dei dati.
Massima
L'amministrazione che rifiuta il rilascio di una licenza di porto d'armi è tenuta a fornire una motivazione articolata e specifica che indichi quali presupposti normativi per il rilascio non risultino sussistenti, e l'omissione o l'insufficienza di tale motivazione configura un vizio sostanziale idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. 2021-006812 area III bis, emesso in data 12 aprile 2021 e notificato a mezzo pec nella medesima data dal prefetto della provincia di milano, col quale è stato decretato il rigetto del ricorso gerarchico presentato in data 19 marzo 2021 e confermato il provvedimento n. cat. 6F/4042/2020 Div. Pas emesso dal questore della provincia di Milano, il 26 gennaio 2021 e consegnato al Sig. -OMISSIS- il 18 febbraio 2021, col quale veniva respinta l'istanza volta a ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo presentata dal sig. -OMISSIS- in data 10 agosto 2020. sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano nella somma di Euro 2.000,00, oltre Iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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