1H - PUBBLICA SICUREZZA - ESERCIZI COMMERCIALI - LICENZA - SOSPENSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301832/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento - decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 12 settembre 2019, notificato all’interessato in data 20 settembre 2019, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni 7 (sette) della licenza per il commercio di oggetti preziosi n. -OMISSIS-, rilasciata dallo stesso Ufficio al Ricorrente in qualità di titolare della -OMISSIS-; - ove occorrente, di tutti gli atti connessi, preordinati, conseguenti e comunque lesivi degli interessi e dei diritti di Parte ricorrente, ivi compresa la nota della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 17 luglio 2019, nonché il verbale n. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS- – Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” in data 10.07.2019. sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Bastonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano nella somma di Euro 2.000,00, oltre Iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →