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Sentenza n. 202301831/2023

Sentenza n. 202301831/2023

1E - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEZIONE PRIMA - SENTENZA N. 1925/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301831/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In questa vicenda una ricercatrice ha partecipato a una procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università degli Studi Milano Bicocca, nell'ambito del Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori secondo la Legge 240/2010. La procedura, avviata nel 2021, ha portato alla proclamazione di un altro candidato come vincitore, mentre la ricorrente si è vista attribuire punteggi ritenuti, a suo giudizio, errati secondo i criteri di valutazione stabiliti dal bando. La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura e, con sentenza TAR Lombardia sez. Prima n. 1925/2022, ha ottenuto l'annullamento del decreto rettorale di approvazione della procedura, del verbale della Commissione esaminatrice relativo all'attribuzione dei punteggi e di tutti gli atti conseguenti, compresa la proposta di chiamata del candidato vincitore. Tuttavia, dopo la pubblicazione di questa sentenza nel 2022, l'Università non ha ottemperato al giudicato e invece ha emanato nuovi decreti rettorali nel settembre 2022 (D.R. nn. 5246 e 5429/2022) con i quali ha rinnovato l'approvazione degli atti della medesima procedura, con effetti equivalenti a quelli che erano stati annullati. Di fronte a questo rifiuto dell'Università di ottemperare, la ricorrente ha presentato un ricorso di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato ormai consolidato.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso quadro della gestione delle procedure di reclutamento universitario disciplinate dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 240, noto come Legge Gelmini, il quale ha profondamente innovato il sistema universitario italiano prevedendo diverse modalità di reclutamento dei ricercatori. L'articolo 24, comma 3, lettera b) di questa legge consente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato attraverso specifiche procedure selettive, regolate da decreti ministeriali come il D.M. 16 novembre 2020, n. 856, che ha istituito il Secondo Piano straordinario per il reclutamento. Le procedure di selezione universitarie, pur essendo dotate di margini di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei candidati, rimangono assoggettate ai principi generali del diritto amministrativo, compresi il rispetto del giudicato, la trasparenza, la lealtà procedurale e il divieto di rifacimento di atti già annullati dalla magistratura. In particolare, una volta che una sentenza del giudice amministrativo abbia annullato gli atti di una procedura selettiva, l'amministrazione universitaria ha l'obbligo giuridico inderogabile di ottemperare al giudicato, non potendo semplicemente reiterare la medesima procedura con nuovi atti formali che mantengono la sostanza dell'atto precedentemente cassato.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava il diritto della ricorrente al rispetto del giudicato formatosi sulla sentenza 1925/2022 e il dovere dell'Università di ottemperare in modo consono a tale sentenza. Specificamente, si poneva la questione se l'amministrazione universitaria potesse legittimamente bypassare il giudicato, che le imponeva l'annullamento dei risultati di una procedura di selezione, mediante l'emanazione di nuovi provvedimenti formalmente diversi ma sostanzialmente identici nei loro effetti. Centrale era il problema dell'efficacia vincolante del giudicato sull'amministrazione pubblica e della possibilità per quest'ultima di continuare a perseguire il medesimo scopo amministrativo dopo che il giudice aveva già censurato l'originario iter procedimentale. La questione toccava altresì il principio della lealtà amministrativa e il divieto di comportamenti contraddittorii, vale a dire la proibizione per un'amministrazione di contrastare nel corso dell'esecuzione quello che aveva già soccombuto in giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto manifestamente illegittimo il comportamento della Università, la quale, anziché provvedere a dare esecuzione al giudicato contenuto nella sentenza n. 1925/2022, ha scelto di emanare nuovi decreti rettorali nel settembre 2022 che confermavano la validità della medesima procedura di selezione che era già stata annullata. Il collegio ha considerato questo comportamento come un'aperta violazione del principio per cui il giudicato vincola la pubblica amministrazione e non consente riedizioni, anche formalmente novellate, di provvedimenti sui quali il giudice ha già espresso un giudizio di illegittimità. Il TAR ha osservato che l'Università non era in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il ritardo e il mancato adempimento, nonché alcuna spiegazione per il motivo per il quale avesse ritenutosi legittimata a rinnovare atti che il giudice aveva già dichiarato nuli. Dinanzi a questa inerzia e a questo rifiuto dell'amministrazione di ottemperare, il giudice ha concluso che l'unico rimedio appropriato fosse la nomina di un Commissario ad acta, figure dotata dei poteri necessari per forzare, se del caso, l'esecuzione del giudicato al posto dell'amministrazione inadempiente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha pronunciato una sentenza che annulla altresì i nuovi provvedimenti illegittimamente emanati dalla Università nel settembre 2022, compresi il D.R. n. 5429/2022, il D.R. n. 5246/2022, l'integrazione al verbale della Commissione esaminatrice e la relazione finale della procedura, insieme a ogni altro atto conseguente. Ha inoltre nominato il Rettore dell'Università dell'Insubria quale Commissario ad acta, con il potere di delegare tale funzione ad altri organi dell'Ateneo, conferendogli l'incarico di provvedere all'ottemperanza della sentenza n. 1925/2022 entro trenta giorni su istanza della ricorrente, sostituendosi all'Università Milano Bicocca nella sua qualità di amministrazione inadempiente. Il Tribunale ha inoltre condannato l'Università Milano Bicocca al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 1.500 euro, oltre alle imposte, contributi unificati e rimborsi pertinenti, ponendo così in capo all'amministrazione anche i costi della propria inattività.

Massima

L'amministrazione pubblica che non ottemperi a una sentenza di annullamento non può emettere nuovi provvedimenti sostanzialmente identici a quelli dichiarati illegittimi, e il giudicato vincola inderogabilmente l'azione amministrativa impedendo qualsiasi forma di elusione mediante rifacimento formale dell'atto annullato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia, sez. Prima n. 1925/2022, pubblicata in data 11/08/2022 con cui sono stati annullati: a) il decreto rettorale del 12 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione ed è stato dichiarato vincitore il dottor -OMISSIS-; b) il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice e l'allegato 1, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente ed al controinteressato i punteggi numerici per i criteri sub b) e sub c); c) la relazione finale e i relativi allegati, nei limiti dell'interesse della ricorrente; d) il verbale n. 28 della seduta del 15 ottobre 2021 del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra, nella parte in cui dispone la proposta di chiamata del dottor -OMISSIS- per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, per il settore concorsuale 04/A4 – Geofisica e per il settore scientifico disciplinare GEO/10 – Geofisica della Terra solida.
e per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento
- del D.R. n. 5429/2022 Prot. n. 0118365 del 30/09/2022 di approvazione degli atti della procedura di selezione per reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 04/A4 – Geofisica (settore scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della Terra Solida) presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, nell'ambito del “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” di cui al D.M. 16 novembre 2020, n. 856, COD. 2021-RTDB-076;
- del D.R. n. 5246/2022 prot. n. 93377/2022 del 15.09.2022 di annullamento dei provvedimenti relativi alla procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 04/A4 – Geofisica (settore scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della Terra Solida) presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra, nell'ambito del “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” di cui al D.M. 16 novembre 2020, n. 856, COD. 2021-RTDB-076;
- dell'integrazione al verbale n. 3 proc. cod. 2021-RTDB-076 prot.109833 del 26.09.2022;
- della relazione finale proc. cod. 2021-RTDB-076 prot. 111516 del 27/09/2022;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del dott. -OMISSIS- a svolgere l'impegno didattico come ricercatore a tempo determinato;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a..
sul ricorso numero di registro generale 3314 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Giudicatrice, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano Bicocca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Nomina quale Commissario ad acta il Rettore dell’Università dell’Insubria, con facoltà di delega nell’ambito del medesimo Ateneo, affinché, su istanza di parte ricorrente, provveda all’ottemperanza della sentenza, in luogo dell’amministrazione inadempiente, entro il successivo termine di trenta giorni.
Condanna l’Università degli Studi Milano Bicocca al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre Iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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