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Sentenza n. 202301824/2023

Sentenza n. 202301824/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301824/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due cittadini stranieri hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso un decreto prefettizio del 24 agosto 2021 che aveva rigettato la loro istanza di regolarizzazione. Il provvedimento impugnato era fondato sul mancato raggiungimento della soglia reddituale richiesta dalla normativa vigente per l'accoglimento della richiesta di regolarizzazione del soggiorno. I ricorrenti si erano rivolti alla Prefettura territoriale chiedendo di regolarizzare la propria posizione nel territorio italiano, tuttavia l'istanza era stata respinta motivando il rifiuto con l'insufficienza dei redditi dichiarati. Il ricorso era stato proposto nel 2021 e la sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 14 luglio 2023 dopo una precedente ordinanza di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento.

Il quadro normativo

La materia della regolarizzazione dei cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, che prevede specifiche condizioni per il riconoscimento dello status di soggiornante regolare, tra le quali figura il possesso di risorse economiche adeguate. La soglia reddituale costituisce uno dei requisiti essenziali per consentire alle autorità amministrative di verificare la capacità del richiedente di mantenersi nel territorio dello Stato senza gravare sui servizi pubblici. Il decreto prefettizio rappresenta il provvedimento conclusivo mediante il quale la Prefettura, quale organo periferico dello Stato competente in materia di immigrazione, comunica l'esito della valutazione dell'istanza di regolarizzazione, rispondendo ai principi di amministrazione trasparente e al diritto di accesso ai documenti amministrativi. La normativa applicabile impone alle autorità il dovere di verificare il possesso effettivo dei requisiti richiesti e di motivare il provvedimento di rigetto.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso consisteva nell'accertamento della corretta applicazione dei requisiti redditali richiesti per la regolarizzazione, ovvero se la Prefettura avesse correttamente verificato il mancato raggiungimento della soglia reddituale oppure se avesse operato un'errata valutazione della documentazione reddituale fornita dai ricorrenti. Era inoltre in gioco il diritto al riesame della decisione prefettizia alla luce dei principi di proporzionalità e di corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi. La questione assumeva rilevanza anche rispetto al controllo del giudice amministrativo sulla conformità del provvedimento ai principi generali di correttezza amministrativa e al diritto di difesa dei ricorrenti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur nella brevità della pronuncia disponibile, ha accolto le eccezioni sollevate dal Ministero dell'Interno e ha ritenuto fondata la difesa dello Stato. Il Tribunale ha evidentemente valutato che la documentazione reddituale presentata dai ricorrenti non raggiungeva la soglia minima prescritta dalla normativa applicabile, oppure che comunque la Prefettura aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel rigettare l'istanza in base agli elementi istruttori disponibili. Il giudice amministrativo non ha ravvisato elementi di illegittimità nel procedimento seguito dalla Prefettura, come difetti di motivazione o violazione delle forme procedurali, né ha ritenuto che sussistessero circostanze eccezionali tali da giustificare il mancato raggiungimento dei requisiti redditali. La decisione di respingere il ricorso si basa sulla ritenuta legalità e correttezza dell'agire amministrativo della Prefettura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato dai due cittadini stranieri, confermando la piena validità del decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di regolarizzazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il regime ordinario che distribuisce i costi in proporzione al successo conseguito. Il provvedimento rimane dunque esecutivo e i ricorrenti non possono più ottenere la regolarizzazione attraverso questa istanza, dovendo eventualmente ricorrere a diversi rimedi previsti dalla normativa sull'immigrazione se sussistono ulteriori condizioni o fondamenti giuridici.

Massima

La richiesta di regolarizzazione può legittimamente essere rigettata dalla Prefettura quando i documenti attestanti la situazione reddituale del richiedente risultano manifestamente insufficienti al raggiungimento della soglia minima legalmente prescritta, e tale valutazione non presenta elementi di illegittimità procedurale o sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prefettizio del 24/8/2021 di rigetto dell’istanza di regolarizzazione per mancato raggiungimento della soglia reddituale.
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2021 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Egidi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1198 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 14 luglio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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