3B - BENI CULTURALI- APPROVAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE CON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301815/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Musulmani di Bergamo ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia impugnando una Delibera della Giunta Regionale del 20 maggio 2019, numero XI/1655, e il successivo decreto del Dirigente della Unità Operativa Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale del 25 giugno 2019, numero 9267. La controversia riguarda una decisione amministrativa adottata dalla Regione Lombardia in relazione alla gestione o all'utilizzo di uno spazio o di un bene patrimoniale regionale, eventualmente in connessione con la struttura sanitaria dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con questioni di competenza del Ministero della Cultura. L'associazione ricorrente ha ritenuto illegittime le scelte della Regione e degli uffici regionali competenti, instaurando il giudizio dinanzi al tribunale amministrativo per ottenerne l'annullamento e il ripristino della situazione precedente.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nell'ambito del diritto amministrativo italiano, che regola l'esercizio del potere amministrativo da parte degli enti pubblici territoriali e le modalità di impugnazione degli atti amministrativi dinanzi ai giudici amministrativi. Il TAR, secondo il codice del processo amministrativo, è competente a giudicare della legittimità degli atti amministrativi e deve verificare se l'amministrazione abbia agito conformemente alle norme vigenti, ai principi costituzionali e ai principi generali dell'azione amministrativa, quali la legalità, l'imparzialità e la trasparenza. Le delibere della Giunta Regionale e i decreti dei dirigenti regionali costituiscono atti amministrativi tipicamente impugnabili quando si lamenta il loro difetto di legittimità, sia per violazione di legge che per eccesso di potere.
La questione giuridica
Il giudizio verteva sulla legittimità della decisione adottata dalla Regione Lombardia attraverso la delibera e il decreto impugnati, questione sulla quale l'associazione ricorrente contestava il rispetto dei requisiti procedurali, sostanziali e dei diritti che la medesima riteneva lesi da tali provvedimenti. Il TAR doveva valutare se gli atti amministrativi fossero stati adottati secondo la corretta procedura amministrativa, se rispettassero il quadro normativo applicabile, e se non violassero diritti o interessi legittimi della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lombardia, in composizione collegiale presieduta dal Presidente Gabriele Nunziata e composto dal Consigliere Antonio De Vita e dal Referendario Martina Arrivi in funzione di estensore, ha esaminato tutti gli atti di causa prodotti dalle parti nel corso del giudizio. Dopo aver effettuato la relazione nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 e sentiti gli argomenti dei difensori delle parti costituite, il collegio ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non fossero idonee a provare l'illegittimità degli atti impugnati. Il ragionamento giudiziale ha condotto al respingimento delle censure formulate dall'associazione ricorrente, considerando che l'amministrazione regionale aveva agito entro i margini della sua discrezionalità amministrativa e in conformità al quadro normativo vigente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Musulmani di Bergamo, rigettando tutte le istanze volte all'annullamento della Delibera della Giunta Regionale numero XI/1655 del 20 maggio 2019 e del Decreto del Dirigente numero 9267 del 25 giugno 2019. Ha inoltre respinto tutte le eventuali pretese riferite agli atti connessi, presupposti o consequenziali derivanti dai provvedimenti impugnati. Quanto alle spese processuali, il collegio le ha compensate nei confronti della Regione Lombardia, considerando che ciascuna parte avrebbe dovuto sopportare le proprie spese, mentre nei confronti dell'ASST Papa Giovanni XXIII e del Ministero della Cultura, che non si erano costituiti in giudizio, non è stato pronunciato alcun ordine.
Massima
La Pubblica Amministrazione esercita validamente il proprio potere discrezionale nella gestione del patrimonio e nella adozione di delibere relative a beni e strutture pubbliche quando agisce in conformità alle norme vigenti e secondo i principi dell'azione amministrativa, restando i ricorsi delle parti ricorrenti inammissibili o infondati qualora non provino effettive violazioni di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento della D.G.R. 20 maggio 2019, n. XI/1655 e del relativo allegato; del decreto del Dirigente della U.O. Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale 25 giugno 2019, n. 9267; di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto, ivi espressamente compresa la nota di comunicazione del decreto sopracitato. sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2019, proposto da Associazione Musulmani di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Marianna Piacenza in Milano, via Leopardi n. 7; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Piera Pujatti e Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII e del Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura), non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e dell'art. 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate nei confronti della Regione Lombardia. Nulla sulle spese nei riguardi delle altre parti non costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, mediante collegamento da remoto in videoconferenza ex artt. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm. e 13 quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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