3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO SOGGIORNO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301811/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da un cittadino nei confronti di un decreto emesso dal Questore di Milano il 7 luglio 2022, successivamente notificato al ricorrente. Il procedimento si è sviluppato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel corso del 2022 e ha visto come parti il ricorrente, la Questura di Milano nella sua veste di ente emanante il provvedimento impugnato e il Ministero dell'Interno, intervenuto a difesa del decreto contestato. La natura specifica del decreto non è riportata nella sentenza disponibile a causa dell'applicazione della normativa sulla riservatezza, tuttavia dalla struttura procedimentale emerge che si trattava di un provvedimento della pubblica sicurezza in ambito questurile. L'audizione pubblica si è svolta il 6 aprile 2023 presso il tribunale milanese, e il collegio giudicante ha potuto esaminare tutti gli atti presentati dalle parti nonché le rispettive memorie difensive.
Il quadro normativo
Il procedimento amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo come stabilito dal codice del processo amministrativo e dalla normativa sulla ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione. La sentenza contiene un esplicito riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 relativo alla privacy, nonché al Regolamento europeo 2016/679 generale sulla protezione dei dati personali. Questi richiami normativi evidenziano come il procedimento si sia sviluppato in un contesto dove la tutela della riservatezza costituisce un principio rilevante per la corretta amministrazione della giustizia, bilanciando il principio di pubblicità dei procedimenti con la protezione della dignità e dei diritti personali dell'interessato.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità di un decreto della Questura di Milano, presumibilmente ritenendolo illegittimo sotto uno o più profili giuridici. Sebbene il testo disponibile non espliciti puntualmente le doglianze, la struttura del ricorso in primo grado presso il TAR suggerisce controversie in ambito di polizia amministrativa e sicurezza pubblica, settore dove frequentemente si pongono questioni relative alla corretta applicazione della normativa, al rispetto dei procedimenti previsti dalla legge e alla tutela dei diritti costituzionali dell'interessato. La questione implicita nel giudizio concerneva dunque la conformità a diritto del provvedimento questurile sia rispetto alla normativa di settore che rispetto ai principi generali dell'azione amministrativa, quali legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale.
La motivazione del giudice
Il collegio della sezione terza, presieduto da Marco Bignami con relatore la dott.ssa Anna Corrado, ha condotto attentamente l'istruttoria del caso nel corso dell'udienza pubblica del 6 aprile 2023, acquisendo le posizioni difensive tanto del ricorrente quanto della Questura di Milano per il tramite del Ministero dell'Interno. L'esame complessivo degli atti della causa ha condotto il tribunale a ritenere che i presupposti per l'accoglimento del ricorso non sussistessero nel caso concreto. Il giudice amministrativo ha dunque valutato che il provvedimento impugnato, sebbene soggetto a controllo di legittimità, fosse rimasto valido sotto il profilo giuridico invocato dal ricorrente, oppure che le doglianze sollevate non fossero capaci di travolgere il nucleo legittimante dell'atto amministrativo. La decisione di rigetto sottintende pertanto che il tribunale ha ritenuto corretta la condotta della Questura e idonea la procedura seguita.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha disposto il rigetto dello stesso, determinando così il mantenimento in vigore del decreto questurile impugnato. Il giudice ha altresì stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, soluzione che riflette un equilibrio procedurale non attribuendo il costo della lite a nessuna delle parti contendenti. Infine, il tribunale ha ordinato l'oscuramento dalle carte processuali di tutte le generalità e dei dati personali idonei a identificare il ricorrente, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata in conformità alle normative sulla riservatezza e sulla protezione dei dati.
Massima
Costituisce legittimo esercizio del potere amministrativo discrezionale della Questura il provvedimento di polizia che, adottato secondo le procedure previste dalla legge e nel rispetto dei principi di proporzionalità, sopporta il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo e non risulta affetto da vizi tali da determinarne l'annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 8/7/22 emesso dal Questore di Milano; sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Pezzucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Alessandro Monti 2/A; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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