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Sentenza n. 202301807/2023

Sentenza n. 202301807/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301807/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato il 14 marzo 2023 un'istanza di accesso agli atti amministrativi tramite posta elettronica certificata nei confronti del Ministero dell'Interno, chiedendo di consultare la documentazione relativa alla propria domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. La domanda d'accesso riguardava il fascicolo individuato dai codici assicurata n. 061543011396 e istanza n. 140427679919. A fronte della mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, la ricorrente ha interpretato il silenzio come rigetto implicito e ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l'annullamento di tale silenzio rigetto e per l'accertamento del diritto all'accesso agli atti richiesti, nonché per l'obbligo di esibizione integrale della documentazione amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, nota come Legge sulla Trasparenza Amministrativa, che riconosce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti amministrativi salvo eccezioni motivate. L'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 prevede che il silenzio serbato dall'amministrazione per quarantacinque giorni sull'istanza di accesso costituisce rigetto implicito della richiesta, permettendo così al ricorrente di impugnare il silenzio dinanzi al giudice amministrativo. L'articolo 116, comma 4 del Codice del Processo Amministrativo dispone che il giudice, accertato il diritto all'accesso, ordina all'amministrazione l'esibizione della documentazione. Il diritto di accesso rappresenta un principio cardine della trasparenza amministrativa e del controllo democratico sull'azione della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il contenzioso verte sulla corretta applicazione della disciplina sull'accesso agli atti amministrativi e sulla responsabilità del Ministero dell'Interno nel fornire i documenti relativi a un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. La ricorrente contestava il mancato riscontro alla sua istanza d'accesso e chiedeva la pronuncia giudiziale di accertamento del proprio diritto, nonché l'imposizione all'amministrazione dell'obbligo di esibire la documentazione richiesta. La questione procedimentale sottesa riguardava l'assetto dei poteri del giudice amministrativo nel controllare il rispetto dei termini di legge in materia di trasparenza e il carattere azionabile del silenzio rigetto ex articolo 25 comma 4 della legge 241/1990.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non esponga una motivazione estesa, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso indica che il collegio ha riscontrato un vizio procedurale o formale che impedisce l'esame nel merito della controversia. Tale esito può dipendere da una molteplicità di ragioni: potrebbe trattarsi dell'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio, rendendo la causa matura per estinzione per sopravvenuta cessazione della controversia; oppure di un difetto nella legittimazione passiva, qualora l'atto impugnato fosse stato già adottato o revocato nel frattempo; ovvero di una tardività nel ricorso rispetto ai termini decadenziali previsti dalla legge. La decisione di dichiarare irricevibile il ricorso comporta l'impossibilità per il collegio di entrare nel merito della questione sostanziale e della fondatezza delle pretese dichiarate dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, negando così la possibilità di proseguire il giudizio e di valutare nel merito le ragioni della ricorrente e le eccezioni dell'amministrazione. La sentenza compensa le spese di giudizio, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi legali senza condanne reciproche. Il TAR ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza conforme alle sue prescrizioni, e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della privacy, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il silenzio rigetto su istanza di accesso agli atti amministrativi formato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990 è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, ma il ricorso deve rispettare i presupposti di ricevibilità procedimentale e non deve presentare vizi formali che impediscano l'esame nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l
Annullamento del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n.241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (codice assicurata n.061543011396 - codice istanza n.140427679919), presentata a mezzo p.e.c. il 14/03/2023 e l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa.
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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