3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301806/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero ha presentato istanza di emersione per regolarizzare una situazione di lavoro irregolare presso la competente Prefettura di Milano, avvalendosi della procedura straordinaria di sanatoria introdotta dalla L. 34/2020 al fine di dare la opportunità ai migranti di regolarizzarsi. La istanza è stata protocollata con numero E14-P-MI/L/N/2020/114963 ed è stata destinata al Ministero dell'Interno, amministrazione competente a pronunciarsi nel merito della regolarizzazione. Tuttavia, il Ministero dell'Interno, trascorso un tempo considerevole, non ha assunto alcun provvedimento decisorio sulla istanza, mantendosi in uno stato di inerzia amministrativa prolungato. Il ricorrente, rimasto in questo limbo procedurale e privato della possibilità di ottenere una decisione amministrativa definita, ha proposto ricorso al TAR Lombardia al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo amministrativo di provvedere e la conseguente invalidazione del comportamento omissivo tenuto dall'amministrazione.
Il quadro normativo
La fattispecie si colloca entro il quadro della L. 34/2020, che ha disciplinato una procedura straordinaria e temporalmente limitata di emersione e regolarizzazione dei lavoratori migranti in situazione di irregolarità occupazionale. L'articolo 103 di tale legge definisce i termini e i criteri entro cui il Ministero dell'Interno deve provvedere sulle istanze di sanatoria presentate, fissando precisi limiti temporali per l'adozione dei provvedimenti. La norma configura un procedimento a carattere vincolato nel quale l'amministrazione non dispone di significativi margini di discrezionalità valutativa, ma è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di legge e a pronunciarsi di conseguenza. Il principio generale di diritto amministrativo secondo cui la pubblica amministrazione deve necessariamente provvedere entro i termini previsti dalla legge trova qui piena applicazione, così come il divieto di silenzio inadempiente nei procedimenti amministrativi disciplinati da norme che prevedono specifici termini di decisione.
La questione giuridica
La controversia verte sulla caratterizzazione giuridica della omissione del Ministero dell'Interno quale vizio di illegittimità della pubblica amministrazione e sulla conseguente possibilità di ottenere il controllo giudiziale di tale comportamento omissivo e la sua correzione mediante nomina di commissario ad acta. Viene in rilievo la questione di diritto processuale amministrativo relativa alla tutela dell'istante nei confronti dell'inerzia amministrativa protratta, particolarmente grave in materia di regolarizzazione migrante dove la decorrenza dei termini ordinari vanifica definitivamente il beneficio della sanatoria straordinaria. La questione espone inoltre un conflitto fra il principio di legalità amministrativa, che vieta il silenzio prolungato su istanze disciplinate da norme di legge, e la inerzia della pubblica amministrazione, il cui comportamento costituisce una lesione del diritto della parte a una pronuncia amministrativa tempestiva e motivata.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia ha ritenuto manifesto e incontrovertibile il vizio di inerzia amministrativa, accertando che il Ministero dell'Interno aveva mantenuto posizione di silenzio e inerzia sulla istanza della ricorrente per un lasso di tempo che eccedeva ragionevolmente i termini prescritti dalla legge. Ha applicato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui nei procedimenti amministrativi vincolati dalla legge, dove l'amministrazione non dispone di significativi margini di discrezionalità, sussiste comunque l'obbligo giuridico di provvedere e il silenzio prolungato integra un vizio di illegittimità dell'atto (omissivo) suscettibile di controllo giudiziale. Ha considerato la istanza come appartenente a una categoria di procedimenti dove la tempestività della pronuncia è elemento essenziale della legalità amministrativa, non meramente accessorio. Ha quindi ritenuto appropriato il ricorso al rimedio della nomina di commissario ad acta quale strumento di correzione della inerzia e di forzamento dell'amministrazione ad adempiere al suo obbligo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo ha accolto integralmente, accertando l'illegittimità della omissione tenuta dal Ministero dell'Interno sulla istanza di emersione. Ha disposto la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere sulla istanza di regolarizzazione al posto dell'amministrazione rimasta inerte. Ha compensato le spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo suddividere l'onere economico della lite stante le peculiari circostanze della causa. Ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente, operando la protezione dei dati personali secondo il d.lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679, a salvaguardia della dignità e della riservatezza della parte interessata.
Massima
La pubblica amministrazione è obbligata a provvedere entro i termini di legge sulle istanze di emersione da lavoro irregolare, e l'inerzia prolungata integra illegittimità correggibile mediante nomina di commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento dovuto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere Per l’accertamentodell'obbligo dell'amministrazione resistente a provvedere sulla istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103 L. 34/2020 e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalla amministrazione resistente sulla medesima istanza n. E14-P-MI/L/N/2020/114963 sul ricorso numero di registro generale 873 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e dispone come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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