3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301803/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, identificato mediante codice OMISSIS per motivi di protezione della privacy, ha presentato istanza di regolarizzazione al Ministero dell'Interno, specificatamente all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in data 11 agosto 2020, mediante domanda protocollata con identificativo MB4707102674. L'istanza è stata presentata in conformità alle disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito in Legge numero 77 del 2020, che rappresentava una delle misure eccezionali adottate durante l'emergenza pandemica. A fronte di questa istanza, l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha mantenuto un atteggiamento di inerzia amministrativa, omettendo di pronunciarsi nel termine previsto dalla legge. Il ricorrente ha quindi deciso di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale questo silenzio visto come violazione dei propri diritti e delle obbligazioni imposte all'amministrazione pubblica.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nella disciplina del silenzio-assenso e della necessità del provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione secondo il diritto amministrativo italiano. L'articolo 103 del Decreto-Legge numero 34 del 2020 aveva introdotto una procedura straordinaria di regolarizzazione applicabile a specifiche categorie di soggetti, stabilendo termini perentori entro i quali l'amministrazione doveva pronunciarsi in merito alle domande presentate. Le norme sulla comunicazione amministrativa, il diritto di chiedere un provvedimento espresso e il principio della trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono i fondamenti giuridici sui quali riposa la pretesa ricorsoria. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano è competente a giudicare delle controversie relative ai provvedimenti amministrativi viziati da illegittimità, compreso il vizio della totale mancanza di provvedimento ovvero il silenzio-rifiuto.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano potesse legittimamente mantenere il silenzio sulla domanda di regolarizzazione presentata, oppure se la normativa gli imponesse di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso entro i termini di legge. Il ricorrente lamentava che il silenzio protratto della pubblica amministrazione lo privava della possibilità di conoscere l'esito della propria istanza e di accedere ai diritti che la normativa straordinaria del 2020 era finalizzata a garantire. La questione presentava anche profili relativi alla corretta interpretazione dei termini procedurali previsti dal Decreto-Legge numero 34 del 2020 e alla conseguente responsabilità dell'amministrazione nel caso di violazione di tali termini.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano avesse violato gli obblighi procedurali derivanti dal quadro normativo applicabile, caratterizzato da termini perentori e dal dovere di pronunciarsi mediante un provvedimento espresso sulle istanze di regolarizzazione. Il collegio giudicante ha accolto la prospettiva ricorsoria secondo cui il silenzio mantenuto dall'amministrazione per un periodo non breve costituisce un vizio di illegittimità totale che non può essere tollerato dal nostro ordinamento, in quanto frustrava la finalità stessa della norma eccezionale di cui all'articolo 103 del Decreto-Legge numero 34 del 2020. Il giudice ha evidenziato come l'inerzia amministrativa determinasse la privazione dei diritti sostanziali legati alla regolarizzazione, configurando così un danno ingiusto nei confronti del ricorrente e una carente osservanza dei principi cardine dell'azione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, accoglie il ricorso proposto dal ricorrente e dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano in relazione all'istanza di regolarizzazione. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa e, poiché non era prevedibile che l'amministrazione potesse nel breve termine emettere autonomamente il provvedimento dovuto, il giudice nomina un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento amministrativo espresso in luogo dell'amministrazione rimasta inerte. Le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo della sentenza al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione pubblica è tenuta a pronunciarsi mediante provvedimento espresso entro i termini perentori fissati dalla normativa speciale sulle regolarizzazioni, e il silenzio protratto sull'istanza costituisce illegittimità totale del procedimento suscettibile di censura dinanzi al giudice amministrativo, il quale può nominare un commissario ad acta per sopperire all'inerzia amministrativa qualora quest'ultima persista nonostante la pronuncia giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di regolarizzazione presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. n. 77/2020 – Identificativo domanda MB4707102674 del 11/08/2020; l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno- Prefettura -U.T.G. di Milano di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, previa emissione delle misure cautelari più idonee nel caso di specie ad assicurare gli effetti dell'emananda pronuncia sul ricorso numero di registro generale 897 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone come in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →